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Thursday 16 October 2003

Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.

Approvazione della regola tecnica recante l’aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attivita’ ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994.

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 6 ottobre 2003 (Gazzetta Ufficiale N. 239 del 14 Ottobre 2003)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l’art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto l’art. 1 della legge 31 dicembre 2001, n. 463;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui e’ stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attivita’ ricettive turistico-alberghiere;

Rilevata la necessita’ di aggiornare le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 9 aprile 1994 per le attivita’ ricettive esistenti;

Vista la regola tecnica elaborata dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l’art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Articolo unico

Per le finalita’ stabilite dall’allegato alla legge 31 dicembre 2001, n. 463, sono approvate, per le attivita’ ricettive turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del decreto 9 aprile 1994:

le misure di sicurezza contenute nell’allegato A, alternative a quelle indicate nell’allegato al decreto 9 aprile 1994 – Titolo II – Parte seconda – Attivita’ esistenti (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 116 del 20 maggio 1994);

le disposizioni contenute nell’allegato B, integrative dell’allegato al decreto 9 aprile 1994 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 116 del 20 maggio 1994).

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il Ministro: Pisanu

Allegato A

MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE A QUELLE INDICATE NELL’ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994 – TITOLO II – PARTE SECONDA ATTIVITA’ ESISTENTI.

18. Ubicazione.

In alternativa a quanto stabilito al punto 5.2, capoverso 1, lettera d), e’ consentito mantenere locali o camere con finestre che si attestano su corti interne (chiostrine) anche se queste non hanno il requisito di spazio scoperto a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di separazione verso la restante attivita’ alberghiera (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessate.

19. Caratteristiche costruttive.

1 – In alternativa a quanto stabilito al punto 19.1, e’ consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella:

=====================================================================

  Altezza antincendio dell’edificio   |  R/REl (*)   |  R/REI (**)

=====================================================================

Superiore a 12 m fino a 24 m          |45            |30

Superiore a 24 m fino a 54 m          |              |45

Oltre 54 m                            |              |60

—-

(*) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attivita’;

(**) in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attivita’ e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneita’ tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609 (Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996) a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998 (s.o. n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998). La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita’ di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

E’ comunque fatta salva la facolta’ di ricorrere all’istituto della deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 1998) per l’approvazione di misure alternative diverse od aggiuntive a quelle indicate, quali ad esempio l’installazione di un impianto di spegnimento automatico, che rendano ammissibili classi di resistenza al fuoco inferiori a quelle riportate.

2 – In alternativa a quanto stabilito al punto 19.2 e con riferimento al punto 6.2 lettera a), negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere, e’ consentito mantenere in opera materiali di classe 1 di reazione al fuoco in misura superiore al 50% della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale)

in presenza di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attivita’, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia’ dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura. E’ consentito nei predetti ambienti mantenere in opera materiali non classificati ai fini della reazione al fuoco, compresi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, fino ad un massimo del 25% della superficie totale in presenza di un carico di incendio limitato a 10 kg/mq, di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attivita’, ad esclusione delle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia’ dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura, e di un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneita’ tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita’ di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.

3 – In alternativa a quanto stabilito al punto 19.6, capoverso 4, e’ ammessa la comunicazione diretta di camere con il vano scala purche’ il carico di incendio delle stesse non superi 20 kg/mq e le caratteristiche di resistenza al fuoco della porta d’ingresso siano congrue con quelle del vano scala.

20. Misure per l’evacuazione in caso di incendio.

1 – In alternativa a quanto stabilito al punto 20.1 e con riferimento al punto 7.2, e’ consentito adottare capacita’ di deflusso non superiori a 37,5 per i piani superiori al terzo fuori terra in presenza di impianto di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso all’intera attivita’ tranne che nelle camere degli alberghi fino a 100 posti letto gia’ dotate di porte RE 15 con dispositivo di autochiusura.

E’ consentito adottare, per ogni piano diverso dal piano terra, capacita’ di deflusso non superiori a 50 alle seguenti condizioni:

a) installazione di impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera l’attivita’;

b) adozione di scale protette;

c) uscita verso l’esterno direttamente dalla scala protetta.

In alternativa al punto c) puo’ essere adottata una delle seguenti condizioni:

realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM;

realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere.

2 – In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attivita’ ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 32 m e’ consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:

a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna, oppure b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all’intera attivita’.

3 – In alternativa a quanto stabilito al punto 20.4.2, capoverso 1, per le attivita’ ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, limitate ai primi 6 piani fuori terra, e gli ulteriori piani oltre il 6°, comunque pertinenti, non adibiti ad alloggio per gli ospiti e/o per il personale dipendente, ne’ a spazi comuni per il pubblico, e’ consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:

a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

b) il solaio comune tra il 6° e 7° piano sia resistente al fuoco con caratteristiche congrue con quanto stabilito al punto 19.1;

c) sia previsto un impianto automatico di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attivita’.

Per le attivita’ ricettive, ubicate in edifici aventi altezza antincendio non superiore a 24 m, estese oltre il 6° piano fuori terra e’ consentita l’installazione di una sola scala a condizione che:

a) la scala sia protetta ed abbia caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1 se e’ garantito l’accostamento dell’autoscala dei vigili del fuoco, oppure a prova di fumo di pari caratteristiche di resistenza al fuoco;

b) la superficie lorda di ciascun piano servito dalla scala (escluso il piano terra ed il piano primo qualora adibito a sala ristorante, soggiorno o spazi comuni) non sia superiore a 350 m2, calcolata detraendo la superficie di terrazzi e del vano scala;

c) il percorso di piano tra le porte delle camere e la scala sia limitato a 20 metri a condizione che lungo tali percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco;

d) le porte delle camere oltre il 6° piano abbiano caratteristiche RE 30 con dispositivo di autochiusura;

e) sia installato un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio esteso all’intera attivita’;

f) i solai di piano abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco congrue con quanto stabilito al punto 19.1.

21. Altre disposizioni.

1 – In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 8.2.2.1, capoverso 3, e’ consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest’ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d’incendio in grado di arrestare il funzionamento dell’impianto.

2 – In alternativa a quanto stabilito al punto 21.1 e con riferimento al punto 11.3.2.3, capoverso 2, e’ consentita l’alimentazione del gruppo di pompaggio della rete antincendio con linea preferenziale qualora l’ente distributore dell’energia elettrica garantisca la continuita’ di erogazione mediante manovra sulla linea stessa ovvero, per gli alberghi fino a 200 posti letto, una indisponibilita’ complessiva annua non superiore a 60 ore.

Allegato B

INTEGRAZIONI ALLE MISURE DI SICUREZZA INDICATE NELL’ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE 9 APRILE 1994.

Titolo I 2. Campo di applicazione.

1 – Il punto 2, relativamente alle attivita’ esistenti, e’ cosi’ integrato: «Nelle attivita’ ricettive esistenti, oggetto di ampliamenti che comportano un aumento della capacita’ ricettiva, qualora il sistema di vie di esodo esistente sia compatibile con l’incremento di affollamento e con il nuovo assetto planovolumetrico dell’attivita’, puo’ essere applicato il Titolo II – Parte II.».

Titolo II – Parte II 2. Ubicazione.

1 – Il punto 18, con riferimento al punto 5.1, e’ cosi’ integrato: «E’ consentito il mantenimento delle attivita’ in edifici o locali contigui a vani ascensori di cui al punto 95 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982).».

19. Caratteristiche costruttive.

1 – Il punto 19.2, con riferimento al punto 6.2, lettera b), e’ cosi’ integrato: «nei predetti ambienti e’ consentito il mantenimento in opera di pavimenti lignei non classificati ai fini della reazione al fuoco in presenza di impianti di spegnimento automatico o di sistemi di smaltimento dei fumi asserviti ad impianti di rivelazione degli incendi.

E’ consentito inoltre mantenere in opera rivestimenti lignei non classificati, installati anche non in aderenza a supporto incombustibile, fino ad un massimo del 25% della superficie totale (pavimenti + pareti + soffitti) a condizione che sia installato un impianto di rivelazione e di segnalazione d’incendio esteso all’intera attivita’ e che sia presente un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo.

Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneita’ tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita’ di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609.»

2 – Il punto 19.3, capoverso 1, e’ cosi’ integrato: «E’ consentito che il compartimento abbia una superficie superiore a 4000 m2 e fino ad 8000 m2 con l’ulteriore condizione che sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso al compartimento interessato.».

20. Misure per l’evacuazione in caso di incendio.

1 – Il punto 20.1, con riferimento al punto 7.1 e’ cosi’ integrato: «Limitatamente ai locali adibiti a sala da pranzo e colazione sono consentiti valori di densita’ di affollamento inferiori a quelli previsti al precedente capoverso, risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell’attivita’, tenendo conto dei reali posti a sedere, a condizione che l’esercizio di detti locali rientri nelle responsabilita’ dello stesso titolare».

2 – Il punto 20.2 e’ cosi’ integrato: «Sono ammessi restringimenti puntuali purche’ la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0.80 m, a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe 0 ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco».

3 – Il punto 20.4.1, capoverso 3, e’ cosi’ integrato: «Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, puo’ essere incrementato di ulteriori 5 m, ad esclusione dei corridoi ciechi, a condizione che:

tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco;

le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi, possiedano caratteristiche RE 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura».

4 – Il punto 20.4.1, capoverso 4, e’ cosi’ integrato:

«Limitatamente ai corridoi ciechi e’ consentita una lunghezza massima di 30 metri con l’ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2».

5 – Il punto 20.4.2, capoverso 2, e’ cosi’ integrato: «E’ consentito che la lunghezza massima dei corridoi che adducono alla scala sia di 30 m con l’ulteriore condizione che il carico di incendio delle camere che si affacciano su tali corridoi non superi 20 kg/m2».

6 – Il punto 20.4.2, capoverso 4, e’ cosi’ integrato: «E’ consentito non realizzare le scale di tipo protetto in edifici a quattro piani fuori terra con l’adozione di uno dei seguenti gruppi di misure:

a) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale ammesse in classe 1 di reazione al fuoco, ed installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere; installazione nelle camere di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco e di guanciali, sedie imbottite, poltrone, poltrone letto, divani, divani letto e sommier di classe 1IM;

b) realizzazione delle scale e dei corridoi che adducono alle scale con materiali di classe 0 di reazione al fuoco, eliminazione completa dalle scale stesse e corridoi di ogni altro materiale combustibile, ad eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale, ammesse in classe 1 di reazione al fuoco; installazione di porte almeno RE 15 a protezione delle camere».

7 – Dopo il punto 20.4.2 e’ inserito il seguente punto: «20.4.3 –

Atrio di ingresso. Nel caso in cui le scale immettano nell’atrio di ingresso, quest’ultimo costituisce parte del percorso di esodo e pertanto devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

i materiali installati nell’atrio devono essere conformi a quanto previsto al punto 6.2, lettera a) ossia: «di classe di reazione al fuoco non superiore a 1 in ragione del 50% massimo della loro superficie totale (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle scale); per le restanti parti devono essere impiegati materiali non combustibili». In tale ambiente non devono essere installate apparecchiature da cui possano derivare pericoli di incendio; qualora nell’atrio sia prevista una zona bar, e’ consentita l’installazione di macchina per caffe’ di tipo elettrico;

nel caso in cui e’ consentito che le scale siano non protette, la lunghezza del percorso totale a partire dal piano piu’ elevato fino all’uscita sull’esterno, e quindi comprensiva anche del tratto interessante l’atrio, dovra’ essere non superiore a quanto stabilito all’ultimo capoverso del punto 20.4.2;

nel caso in cui le scale siano di tipo protetto e lo sbarco, anche privo di serramento, avvenga nell’atrio di ingresso, il percorso dallo sbarco fino all’uscita all’esterno deve essere non superiore a 15 metri e l’atrio deve essere separato dai locali adiacenti con strutture REI 30 e porte di comunicazione RE 30 dotate di dispositivo di autochiusura. La lunghezza del percorso puo’ essere incrementata fino ad un massimo di 25 m alla ulteriore condizione che tutti i materiali installati nell’atrio siano incombustibili e che l’atrio ed i locali adiacenti con esso comunicanti siano protetti da un impianto automatico di rivelazione e segnalazione d’incendio.

8 – Il punto 20.5, capoverso 1, riga 8, e’ cosi’ integrato:

«ovvero abbia altezza antincendio non superiore a 32 m, a condizione che in tutta l’attivita’ i materiali di rivestimento e quelli suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti e materassi siano di classe 1IM di reazione al fuoco».

9 – Il punto 20.5, capoverso 1, riga 14, e’ cosi’ integrato: «E’ ammessa la permanenza di ambienti di ricevimento in comunicazione con le parti comuni dell’edificio a condizione che:

detto ambiente sia permanentemente presidiato;

il carico di incendio sia inferiore a 10 kg/m2;

la superficie sia inferiore a 20 m2;

non siano presenti sostanze infiammabili».

10 – Il punto 20.5, capoverso 2, riga 5, e’ cosi’ integrato: «e’ consentito che il percorso massimo dalla porta delle camere alle scale dell’edificio non superi i 30 m e che i corridoi ciechi abbiano una lunghezza massima non superiore a 20 m, a condizione che lungo i percorsi d’esodo i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30».

11 – Il punto 20.5, capoverso 2, riga 9, e’ cosi’ integrato: «e’ consentito che l’attivita’ ricettiva sia distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 350 m2 ed il percorso massimo per raggiungere la scala dalla porta di ogni camera non sia superiore a 20 m a condizione che lungo i percorsi i materiali installati su solai, pareti e pavimenti siano di classe 0 di reazione al fuoco e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno RE 30.».

21. Altre disposizioni.

1 – Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.1, e’ cosi’ integrato: «E’ consentito prescindere dalle caratteristiche di resistenza al fuoco e di ventilazione quando il carico di incendio non superi 20 kg/m2 e la superficie in pianta non superi i 5 m2».

2 – Il punto 21.1, con riferimento al punto 8.1.2, e’ cosi’ integrato: «Per locali fino a 100 m2 e’ consentito limitare la ventilazione ad 1/100 della superficie in pianta, anche mediante camini o condotte, ed adottare strutture di compartimentazione congrue con il carico di incendio, che non deve comunque superare i 60 kg/m2, a condizione che l’impianto di rivelazione sia integrato da un servizio interno di sicurezza permanentemente presente nell’arco delle ventiquattro ore costituito da un congruo numero di addetti che consenta di promuovere un tempestivo intervento di contenimento e di assistenza all’esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l’attestato di idoneita’ tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto 10 marzo 1998.

La preparazione di tali addetti, ivi compreso l’uso delle attrezzature di spegnimento, deve essere verificata ogni due anni da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco secondo le modalita’ di cui alla predetta legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale servizio, per locali superiori a 50 m2, deve avere a disposizione almeno un naspo con idonee caratteristiche nelle immediate adiacenze del locale.

In alternativa alla presenza del servizio interno di sicurezza deve essere installato un impianto di spegnimento automatico a protezione del locale.».

3 – Il punto 21.1, con riferimento al punto 11.3.2, e’ cosi’ integrato: «E’ consentito per le attivita’ con capienza compresa fra 101 e 200 posti letto e con altezza antincendio non superiore a 32 m, l’installazione di naspi con le caratteristiche indicate al punto 11.3.1, in grado di raggiungere con il getto l’intera area da proteggere e con le seguenti ulteriori condizioni:

sia garantito il funzionamento contemporaneo dei 4 naspi posti in posizione idraulicamente piu’ sfavorevole;

l’attivita’ sia accessibile ai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco;

sia installato un idrante DN 70, con le caratteristiche previste al punto 11.3.3, per il rifornimento dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco qualora non esista nel raggio di 100 m un’idonea fonte di approvvigionamento per i suddetti mezzi.

Qualora l’altezza antincendio sia compresa fra 24 e 32 m deve essere altresi’ installata una rete idrica antincendio con almeno un attacco DN 45 per ogni piano collegata ad un attacco esterno DN 70 in posizione accessibile per l’alimentazione attraverso i mezzi di soccorso dei vigili del fuoco».