Tributario e Fiscale

Thursday 18 March 2004

Approvazione del nuovo modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazi

Approvazione del nuovo modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Termini per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione nonchè nelle comunicazioni di cui all’articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione. (area tributario cz)

AGENZIA DELLE ENTRATE PROVVEDIMENTO 18 febbraio 2004 (S.O. n. 44 alla G.U. n. 62 del 15.03.2004)

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del nuovo modello di dichiarazione per l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili.

   1.1. E’ approvato il nuovo modello di dichiarazione per l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, con le relative istruzioni per la compilazione, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, da utilizzare in sostituzione del modello approvato con provvedimento 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2003.

   1.2. Il modello di cui al punto 1.1 è composto: dal frontespizio, concernente i dati del dichiarante, del legale rappresentante, di eventuali operazioni straordinarie, dell’intermediario incaricato della trasmissione telematica, nonchè il campo per la sottoscrizione della dichiarazione e il campo per la data ed il timbro del soggetto che riceve la dichiarazione presentata in forma riservata; dal quadro A, concernente i dati relativi all’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, ai sensi dell’articolo 8 della legge n. 289 del 2002; dal quadro B, concernente i dati relativi ai contributi previdenziali; dal quadro C, concernente i dati relativi alla definizione automatica per gli anni pregressi, ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 289 del 2002; dal quadro D, concernente i dati relativi alla regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 289 del 2002; dal quadro E, concernente i dati relativi alla definizione dei ritardati od omessi versamenti, ai sensi dell’articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002; dal quadro F, concernente i dati relativi al prospetto degli importi da versare; dal quadro G, concernente i dati relativi ai prospetti di versamento per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma riservata nonchè il campo per la sottoscrizione del prospetto da parte del dichiarante ed il campo per la data ed il timbro del soggetto che riceve la dichiarazione.

2. Modalità di presentazione e di compilazione del nuovo modello.

   2.1. Il modello di cui al punto 1 può essere presentato in forma non riservata ovvero in forma riservata.

   2.2. La presentazione in forma non riservata è effettuata in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione telematica che attesta l’avvenuto ricevimento della dichiarazione.

   2.3. La presentazione della dichiarazione in forma riservata è effettuata consegnando il modello cartaceo ai soggetti convenzionati di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, inserito in una normale busta da corrispondenza, priva delle indicazioni del destinatario e del mittente, sulla quale devono essere apposti esclusivamente il codice fiscale del dichiarante e la dicitura, in caratteri evidenti: “Dichiarazione Riservata – Legge 27 dicembre 2002, n. 289”. La dichiarazione in forma riservata deve essere prodotta in due esemplari: uno per il soggetto che riceve la dichiarazione ed un altro per il dichiarante. La prova dell’avvenuta presentazione è costituita dall’esemplare della dichiarazione restituito al dichiarante con apposti la data ed il timbro del soggetto che la riceve.

   2.4. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unità di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi ovvero per difetto se inferiore a detto limite.

3. Reperibilità del nuovo modello e autorizzazione alla stampa.

   3.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere prelevato dai siti Internet www.gov.it e www.gov.it.

   3.2. Il modello di cui al punto 1 può essere altresì prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonchè gli estremi del presente provvedimento.

   3.3. Il modello di cui al punto 1 può essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l’utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

4. Termini di trasmissione telematica e approvazione delle specifiche tecniche.

   4.1. I contribuenti che eseguono, entro i termini previsti dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonchè dall’articolo 2, comma 44, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, effettuano la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni ivi previste entro il mese successivo a quello di versamento; entro il medesimo termine i soggetti che eseguono il versamento utile per la definizione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, effettuano la comunicazione ivi prevista secondo le modalità indicate nel provvedimento 5 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2003.

   4.2. Le persone fisiche titolari di redditi in forma associata che eseguono, entro i termini stabiliti dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 16 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, il versamento utile per il perfezionamento delle definizioni di cui all’articolo 8, comma 11, secondo periodo, della citata legge n. 289 del 2002, effettuano la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni ivi previste entro il mese successivo a quello di versamento.

   4.3. I soggetti che presentano le dichiarazioni di cui al punto 1 in via telematica, devono trasmettere i relativi dati secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato al presente provvedimento. E’ fatto comunque obbligo agli incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare all’interessato la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Motivazioni

Le norme relative alle definizioni agevolate di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono state modificate dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, dal decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59, dal decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, nonchè dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, da ultimo, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004).

Per effetto delle suddette disposizioni, è stata prevista, tra l’altro, la riduzione, a determinate condizioni, dell’onere per il settore impositivo IVA e per l’affrancamento delle perdite pregresse, la possibilità di accedere alle suddette definizioni per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, nonchè sono stati prorogati i termini dei versamenti utili per il perfezionamento delle definizioni di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002 e 5 del citato decreto-legge n. 282 del 2002.

Tenuto conto delle predette disposizioni, il presente provvedimento approva il nuovo modello di dichiarazione per l’integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, da utilizzare in sostituzione di quello approvato con provvedimento 25 febbraio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2003.

Il nuovo modello può essere, quindi, utilizzato da coloro che intendono:

– accedere per la prima volta agli istituti definitori di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002;

– modificare e/o integrare la dichiarazione di definizione precedentemente presentata;

– accedere alle ipotesi di definizione per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002;

– modificare e/o integrare le dichiarazioni di definizione precedentemente presentate e, al contempo, aderire alla definizione per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2002.

L’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 143 del 2003, prevede, inoltre, che gli ulteriori termini connessi alle medesime disposizioni, nonchè quelli per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con provvedimenti, rispettivamente, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

In attuazione di tale disposizione e tenuto conto del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, il presente provvedimento dispone che la trasmissione in via telematica dei dati relativi alle dichiarazioni di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002, è effettuata entro il mese successivo a quello in cui è stabilito il termine per eseguire il versamento utile per il relativo perfezionamento.

Viene altresì previsto che con riferimento alla comunicazione di cessazione attività dei soggetti che eseguono, entro il termine stabilito dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 143 del 2003, il versamento utile per la definizione in materia di chiusura delle partite IVA inattive, di cui all’articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge n. 282 del 2002, la relativa presentazione è effettuata entro il mese successivo a quello in cui è eseguito il versamento, secondo le modalità indicate nel provvedimento 5 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2003, utilizzando, nel caso in cui ci si avvalga dei sistemi telematici, le specifiche tecniche contenute nell’allegato “C” al medesimo provvedimento.

In ultimo, è previsto che la trasmissione telematica dei dati contenuti nel nuovo modello di dichiarazione per le definizioni di cui articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge n. 289 del 2002, sia effettuata secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato al presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonchè di esecuzione telematica dei pagamenti;

Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27: disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità (artt. 5 e 5-bis);

Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Provvedimento 5 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell’11 marzo 2003: definizione delle modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate della cessazione attività ai fini della chiusura delle partite IVA inattive;

Decreto-legge 7 aprile 2003, n. 59: proroga di termini in materia di definizione agevolata di adempimenti tributari;

Decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212: disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. nonchè di alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato (art. 1);

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (art. 34);

Legge 24 dicembre 2003, n. 350: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003);

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004: rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall’art. 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Determinazione dei termini connessi all’estensione delle disposizioni in materia di definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell’art. 2, comma 50, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Vedere modello da pag. 11 a pag. 31

Vedere istruzioni da pag. 33 a pag. 79

Vedere allegato da pag. 81 a pag. 175