Ambiente

Saturday 10 June 2006

Approvato da C.d.M. il 9.6.2006 lo schema di disegno di legge recante misure per la liberalizzazione del mercato dell’energia, per la razionalizzazione dell’approvvigionamento, per il risparmio energetico e misure immediate per il settore energetico.

Approvato da C.d.M. il 9.6.2006 lo schema di disegno di legge recante misure per la liberalizzazione del mercato dell’energia, per la razionalizzazione dell’approvvigionamento, per il risparmio energetico e misure immediate per il settore energetico.

Articolo 1

(Disposizioni per il completamento del processo di liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per completare il processo di liberalizzazione dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale anche al fine di dare completa e corretta attuazione alle direttive 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relative a norme comuni per i mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale e a misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale, e definire cunseguentemente gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l’assetto e le

competenze delle società pubbliche e degli enti pubblici operanti nei sistemi dell’energia elettrica e del gas naturale, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. L’esercizio della delega di cui al comma 1, avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) indicare gli obblighi relativi al servizio pubblico imposti nell’interesse economico generale alle imprese che operano nei settori dell’energia elettrica e del gas concernenti la sicurezza dell’approvvigionamento, la regolarità e la qualità delle forniture, l’informazione ai clienti sulle condizioni della fornitura secondo le direttive del Ministero dello sviluppo economico:

in particolare prevedere che sia garantita l’offerta di energia elettrica e di gas a condizioni di mercato ai clienti degli ambiti sociali e territoriali che più difficilmente possono trarre utilità dal mercato e che l’Autorità, per l’energia elettrica e il gas definisca le condizioni standard di erogazione del servizio, indichi prezzi di riferimento non vincolanti per le forniture ai clienti civili e alle piccole imprese, e vigili sul funzionamento del mercato;

b) promuovere la realizzazione di un mercato concorrenziale dell’offerta di energia elettrica e di gas naturale che tenga conto delle esigenze di diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento e della sostenibilità sotto il profilo ambientale;

c) definire strumenti e accordi per l’utilizzo condiviso tra più Stati membri dell’Unione europea di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ove le condizioni di interoperabilità e infrastrutturali lo consentano e per il coordinamento dei piani di emergenza nazionali;

d) disciplinare il mercato degli strumenti finanziari derivati collegati, ai mercati fisici dell’energia elettrica e del gas, anche attraverso la definizione di una sede unificata di contrattazione, prevedendo la reciproca informazione e collaborazione tra l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e le altre autorità di vigilanza;

e) ridefinire le misure di compensazione territoriale di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n.239, anche mediante la razionalizzazione delle diverse forme di compensazione;

f) promuovere la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento e di capacità di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo necessarie per il funzionamento del sistema nazionale del gas, anche in relazione allo sviluppo della domanda europea, all’integrazione dei sistemi europei del gas naturale e agli obiettivi di sicurezza degli approvvigionamenti, stabilendo gli obiettivi minimi indicativi per il contributo alla sicurezza che deve essere fornito dal sistema nazionale degli stoccaggi di gas naturale in sotterraneo;

g) promuovere, nel rispetto dei principi di cui alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. un’effettiva concorrenza attraverso l’adozione delle misure relative alla separazione societaria, organizzativa e decisionale tra le imprese operanti nelle attività del trasporto e della distribuzione di energia elettrica e di gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale e le imprese operanti nelle attività di produzione, approvvigionamento e vendita, prevedendo l’accesso non discriminatorio alle reti e all’attività di misura e, ove necessario, limiti alla partecipazione azionaria o forme di separazione proprietaria tra le attività di trasmissione di energia elettrica, trasporto e stoccaggio di gas naturale e le attività di produzione, approvvigionamento e vendita di energia elettrica e di gas naturale;

h) promuovere le operazioni di aggregazione territoriale delle attività di distribuzione, a vantaggio della riduzione dei costi di distribuzione, attraverso l’identificazione, in base a criteri di efficienza, di bacini minimi di utenza;

i) definire gli indicatori e i criteri in base ai quali valutare le offerte per il servizio di distribuzione di gas naturale, tenendo conto dei principi di cui al comma 6 dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n 164;

l) promuovere la concorrenza nelle forniture di gas dall’estero, anche in relazione al regolamento n. 1775/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto di gas naturale, riformulando la disciplina prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sulla base dello sviluppo atteso della situazione concorrenziale del mercato del gas naturale, tenendo conto del grado di terzietà delle infrastrutture di approvvigionamento all’estero e delie effettive possibilità di accesso dei terzi ai mercati esteri, purché in presenza di effettive condizioni di reciprocità nel settore con le imprese di Stati non appartenenti all’Unione europea.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Gli schemi dei decreti legislativi sono sottoposti al parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e integrative.

4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2

(Delega al governo per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto degli obiettivi e dei meccanismi di cui alla legge 3 giugno 2002, n.120, uno o più decreti legislativi per il riassetto degli incentivi e delle misure relativi all’efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e alle produzioni di cui all’articolo 1, comma 71, della legge 23 agusto 2004, n.239; per promuovere lo sviluppo del solare termico e dei carburanti di origine vegetale; per il riordino dei soggetti pubblici che operano in tema di efficienza energetica e sviluppo di fonti rinnovabili; per la ridefìnizione del sistema fiscale sugli autoveìcoli anche a fini-di efficienza e risparmio energetico, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti.

2. L’esercizio della delega di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) incrementare gli obicttivi quantitativi delle misure a favore dell’efficienza energetica degli usi finali di energia di cui agli articoli 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successivi provvedimenti attuativi;

b) raccordare il sistema dei controlli sui rendimenti degli impianti di riscaldamento e

condizionamento negli edifici, previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, con quelli relativi alla sicurezza, semplificando le relative modalità di certificazione e

promuovendo sistemi di qualificazione per il settore artigianale e per le piccole e medie imprese e accordi tra tali categorie e le imprese di distribuzione e vendita di energia per la fornitura dei relativi servizi;

c) introdurre standard minimi di rendimento energetico e meccanismi atti a indirizzare la domanda pubblica e privata relativa a elettrodomestici, caldaie, pompe di calore e in generale strumenti ci uso domestico ad alto assorbimento energetico verso tecnologie rispondenti a standard elevati di efficienza, anche mediante iniziative di informazione ai consumatori;

d) prevedere a favore del solare termico e dei carburanti di origine vegetale la massima semplificazione amministrativa, nonché nell’ambito delle vigenti dotazioni di bilancio, misure volte ad assicurare il rispetto degli obiettivi energetici di cui all’articolo 2-quater. commi 1 e 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, ferme restando le misure vigenti in materia fiscale;

e) prevedere incentivi per l’installazione di impianti nel settore del solare termico ad uso civile, a valore e nei limiti delle maggiori entrate rinvenienti dalle misure di cui all’articolo 3;

f) adottare forme di coordinamento permanente tra Governo e Regioni per il concorso nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, prevedendo accordi per il riparto della responsabilità del conseguimento degli obiettivi tra le regioni; assumendo, nella salvaguardia del territorio e del paesaggio, impegni sulle fonti rinnovabili; indicando modalità atte ad assicurare il rispetto degli impegni assunti, anche attraverso procedure sostitutive;

g) promuovere e incentivare l’utilizzo di autoveicoli efficienti da un punto di vista energetico;

h) razionalizzare e orientare l’attività dei soggetti pubblici che svolgono attività di ricerca o di servizi nel settore delle, fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1, secondo criteri di efficiente uso delle risorse e di sviluppo di filiere tecnologiche di settore.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali, e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera b), di concerto con i Ministri delle uifrastrutture e dell’interno; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera d), di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera f) di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali; relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera g), di concerto con il Ministro dei trasporti e, relativamente a quanto stabilito al comma 2, lettera h) di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca. I decreti legislativi di cui al comma 1, ove incidano sul recepimento di direttive comunitarie, sono adottati su proposta anche del Ministro per le politiche europee.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono sottoposti al parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 e delle competenti Commissioni parlamentari; decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Con la stessa procedura, e nel rispetto dei principi e dei criterii direttivi stabiliti dalla presente legge, il Governo, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei suddetti decreti legislativi, può emanare disposizioni correttive e

integrative.

5. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3

(Interventi sulla fiscalità energetica)

1. Con il decieto di cui alrarticolo 1, comma 2, del decreto legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, il maggior gettito fiscale, derivante dallo scarto fra le previsioni contenute nel documento di programmazione economica e finanziaria e le variazioni dei prezzi petroliferi di cui al medesimo articolo 1 può essere destinato ad un apposito fondo da utilizzare prioritariamente a copertura delle misure di cui all’articolo 4 e nei limiti delle residue disponibilità, ad interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali, nonché per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 2. comma 2. lettera e).

Articolo 4

(Misure per favorire l’insediamento sul territorio di infrastrutture energetiche)

1. In attuazione di appositi accordi da stipulare tra il governo e le singole regioni e gli enti locali interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture di trasporto di energia, di coltivazione di idrocarburi, di stoccaggio di gas naturale o di importazione di energia elettrica o gas naturale che ai fini del presente articolo abbiano rilevanza nazionale ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti energetici, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri deireconomia e delle finanze e degli affari regionali, le risorse del fondo di cui all’articolo i possono essere destinate al finanziamento di interventi di carattere sociale da pane dei Comuni a favore dei residenti nei tenitori interessati, anche ai fini della riduzione dei costi delle forniture di energia per usi civili, con esclusione dei uibuli erariali.

2. Le previsioni del presente articolo non comportano maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.

Articolo 5

(Ridefinizione dei poteri dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas)

1. All’articolo 2, comma 5, della legge 14 novembre 1995, n, 481, è aggiunto, infine, il seguente periodo:

“Per i settori dell’energia elettrica e il gas, ai fini della tutela dei clienti finali e della realizzazione di mercati effettivamente concorrenziali, le competenze ricomprendono tutte le attivita della relativa filiera”;

2. All’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n.48l, dopo la lettera p), è aggiunta la seguente:

” q) definisce, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 nei settori dell’energia elettrica e il gas, le misure idonee a promuovere efficaci dinamiche concorrenziali, anche relativamente a specifici periodi temporali o aree geografiche, e a riequilibrare le condizioni di concorrenza in mercati caratterizzati dalla presenza di imprese dominanti, ferme restando le competenze dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato”.

3. All’articolo 1, comma 11, della legge 23 agosto 2004, n.239, è aggiunto, infine, il seguente periodo; “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas riferisce entro sei mesi alle Commissioni parlamentari e al Governo sulle misure adottate in attuazione degli stessi indirizzi.”

4. All’articolo 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n.239 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “L’Autorità per l’energia elettrica e il gas riferisce entro il 30 gennaio di ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti sullo stato del mercato dell’energia elettrica e del gas naturale.”,

5.Ai compiti attribuiti ai sensi del presente articolo l’Autorità per l’energia elettrica e il gas provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 6

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore ridia presente; legge sono abrogati:

a) l’articolo 1-quinquies, comma 5, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e, a decorrere dalla suddetta data, si applica l’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

b) l’articolo 1, commi 14 e 15, della legge 23 agosto 2004; n. 239 e, a decorrere dalla suddetta data, si applica l’articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) gli articoli 15, 16 e 17 della legge 18 aprile 2005, n.62.