Tributario e Fiscale

Friday 07 February 2003

Applicabilità dell’agevolazione di cui all’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 alle imprese agricole operanti nel settore della viticoltura.

Applicabilità dell’agevolazione di cui all’articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 alle imprese agricole operanti nel settore della viticoltura

Agenzia delle Entrate RISOLUZIONE N. 27 del 05.02.2003

Con l’istanza d’interpello di cui all’oggetto concernente l’esatta applicazione dell’articolo 4, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, è stato esposto il seguente

Quesito

L’associazione istante chiede di conoscere l’applicabilità dell’agevolazione in oggetto alle imprese agricole che impiantano e mettono in produzione nuovi vigneti, ovvero che effettuano un ampliamento, una riattivazione o un ammodernamento di vigneti già esistenti.

Premesso che la norma in questione agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi e non specifica che deve trattarsi di beni ammortizzabili, l’istante ritiene che gli investimenti da effettuarsi in “nuovi terreni agricoli” da impiantare a vigneto rientrino nella fattispecie agevolativa.

Inoltre, l’istante considera che le piante di vite, in quanto “alberi”, sono da qualificarsi come beni immobili ai sensi dell’articolo 812 del codice civile, e ritiene che il loro impianto in un terreno sia da inquadrarsi come investimento in beni strumentali e non come mero sostenimento di un costo che darà benefici negli anni futuri (oneri pluriennali), come asserito dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 98 del 17 maggio 2000. Pertanto, l’istante è del parere che questa tipologia di investimento sia da farsi rientrare fra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 383 del 2001 in questione.

Per analoghe motivazioni, l’associazione ritiene che siano agevolabili anche gli investimenti effettuati per la “messa in produzione, ampliamento, sostituzione, riattivazione e ammodernamento di vigneti preesistenti”.

Infine, l’istante è del parere che l’acquisto sul mercato dei diritti di impianto del vigneto sia da considerarsi come investimento in beni strumentali immateriali e, in quanto tale, agevolabili ai sensi della norma in esame.

Interpretazione

L’articolo 4 della legge n. 383 del 2001 accorda un’agevolazione basata sulla detassazione del reddito d’impresa in misura pari al 50 per cento dell’incremento degli investimenti realizzati dalle imprese rispetto alla media del quinquennio precedente.

Senza entrare nei dettagli delle modalità di applicazione del beneficio in questione, giova citare la disposizione di cui al comma 4 della stessa norma, il quale stabilisce che: “per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’ampliamento, la riattivazione, l’ammodernamento di impianti esistenti e l’acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria”.

Nel caso in esame si pone la questione relativamente all’agevolabilità degli investimenti relativi agli acquisti di terreni per la loro riconversione a vigneto, nonché degli investimenti relativi all’ampliamento, la riattivazione e l’ammodernamento di vigneti già esistenti.

Al riguardo, sulla base delle considerazioni che seguono, si è del parere che il beneficio in questione non possa applicarsi all’acquisto dei terreni, ma operi, invece, con riferimento all’impianto di nuovi vigneti e alle spese sostenute per l’ammodernamento di vigneti preesistenti.

In materia di impresa agricola, infatti, è da ricordare la disposizione contenuta nell’articolo 2135 del codice civile, così come novellato dall’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, che definisce imprenditore agricolo colui che svolge “attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Nella nuova definizione di impresa agricola è posta al centro dell’impresa stessa non più il fondo e l’attività di coltivazione che vi si svolge, bensì la complessa attività dell’imprenditore agricolo, la quale, con l’adozione delle più moderne tecniche agrarie, è volta all’ottenimento del massimo risultato economico dallo sfruttamento del fondo stesso.

Il fondo, quindi, ha perduto, nella moderna impresa agricola, il ruolo di principale fattore della produzione, dato che, nell’economia dell’impresa, sempre maggior importanza ha assunto il fattore “capitale”, oltre all’opera organizzativa dell’imprenditore.

In tale contesto, appaiono determinanti, per l’economicità della gestione, le scelte imprenditoriali di riconvertire a colture più redditizie (come la coltivazione dell’uva, da tavola o da vino) terreni in passato destinati ad altre colture.

Queste decisioni aziendali di riconversione che, nel caso in esame, riguardano la predisposizione di un vigneto, comportano la realizzazione di investimenti in fattori produttivi di una certa complessità, come, ad esempio, le barbatelle (piantine di vite), pali di legno o di cemento, filari di acciaio, tubi per l’irrigazione, etc., i quali sono installati al fine di sfruttare al meglio le caratteristiche fisico-chimiche del terreno e raggiungere, in tal modo, gli obiettivi di produttività e redditività prefissati dall’imprenditore agricolo.

Si può a buona ragione ritenere, quindi, che il complesso dei suddetti beni così organizzati sotto la direzione dell’imprenditore per il miglior sfruttamento del fondo costituisce un impianto, che è agevolabile ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 383 del 2001 nella misura in cui sia costituito da beni strumentali nuovi, come previsto dalla norma agevolativa.

E’ da precisare, inoltre, che, come indicato al paragrafo 3.1. della circolare n. 90 del 17 ottobre 2001, anche gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’impianto rilevano ai fini dell’agevolazione e si considerano sostenuti alla data in cui le stesse sono ultimate.

Si evidenzia che tale interpretazione, che tiene conto, fra l’altro, della evoluzione nella gestione economico-tecnica dell’impresa agricola, rettifica parzialmente quanto affermato al punto 5 della circolare n. 11 del 10 aprile 1991 e all’ultimo periodo del punto 1.1.2. della circolare n. 98 del 17 maggio 2000.

E’ da precisare però che, in mancanza delle apposite voci nella tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, ed in attesa di un loro inserimento nella medesima, per l’ammortamento dei valori delle immobilizzazioni materiali in argomento si rende necessario continuare ad utilizzare la regola espressa nella circolare n. 11 del 1991, che fa riferimento al criterio indicato nell’articolo 74, comma 3, del Tuir.

Inoltre, riguardo i costi sostenuti per l’acquisizione dei diritti di nuovo impianto e dei diritti di reimpianto di vigneti, previsti nell’ambito del regime autorizzatorio comunitario, stabilito dal regolamento del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 e dal regolamento della Commissione n. 1227/2000 del 31 maggio 2000, è da rilevare che trattasi di oneri direttamente imputabili alla realizzazione dell’impianto del vigneto da parte dell’imprenditore agricolo e, quindi, sono da farsi rientrare nel beneficio in commento.

Riguardo l’agevolabilità degli investimenti effettuati per l’acquisizione dei fondi, si ritiene che siano esclusi dall’agevolazione in esame.

Occorre osservare, infatti, che i terreni per la loro natura non sono soggetti a deperimento e consumo, e quindi non sono ammortizzabili; ne deriva che i medesimi non possono rientrare fra i “beni strumentali materiali”, considerato che l’articolo 67 del Tuir qualifica come tali solo quelli soggetti ad ammortamento.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte si ritiene, infine, che siano agevolabili anche gli investimenti effettuati per l’ampliamento, la riattivazione o l’ammodernamento di vigneti già esistenti; potranno annoverarsi fra queste, a puro titolo esemplificativo, quelle relative alla sostituzione di vitigni malati o deperiti, nonchè quelle di sostituzione di pali, ovvero di rifacimento dell’impianto di irrigazione.

Conclusivamente, si è del parere che gli investimenti effettuati per la realizzazione di un nuovo vigneto, ovvero per l’ampliamento, la riattivazione o l’ammodernamento di un vigneto già esistente, godono del beneficio previsto dall’articolo 4 della legge n. 383 del 2001.