Civile

Monday 04 December 2006

Appartengono al giudice ordinario le controversie in materia di accertamento della possibilità di inserimento del disabile in un determinato contesto lavorativo, ai sensi dell’art. 10, comma 3, l. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) (Ca

Appartengono
al giudice ordinario le controversie in materia di accertamento della
possibilità di inserimento del disabile in un determinato contesto lavorativo,
ai sensi dell’art. 10, comma 3,
l. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
(Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza 23 novembre 2006, n. 24862)

Corte di cassazione

Sezioni unite civili

Sentenza 23 novembre 2006, n.
24862

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte
d’appello di Firenze, con sentenza 451/03, confermando la decisione del primo
giudice, ha declinato la propria giurisdizione, in favore di quella del giudice
amministrativo, a conoscere della domanda proposta dalla sig.ra L.C. contro la ASL
di Firenze, volta a far dichiarare irritualmente
adottato, in violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. 241/1990, l’accertamento
della commissione sanitaria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, ultimo periodo, l.
68/1999, circa l’impossibilità di essa disabile a
proseguire l’attività nel contesto lavorativo della s.p.a. Cremonini.

Il giudice d’appello ha dato atto della giurisprudenza di queste Sezioni unite
secondo cui la valutazione della capacità lavorativa costituisce un atto di certazione, e sulla conseguente natura di diritto
soggettivo della pretesa azionata e della giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. un.,
13665/2002). Ha tuttavia ritenuto che nel caso di specie l’azione promossa
dalla C. si caratterizza, sia a livello di causa petendi che di petitum, quale
domanda intesa esclusivamente alla invalidazione dell’atto amministrativo
costituito alla valutazione espressa dalla commissione medica dell’Asl di Firenze, da cui solo in via eventuale e riflessa può
configurarsi il ricorso alla tutela giurisdizionale di un diritto soggettivo.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la C., con cinque motivi.

La ASL intimata si è costituita con controricorso,
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i primi quattro motivi la ricorrente investe la pronuncia di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario, deducendo violazione e falsa applicazione
degli artt. 100 e 409 c.p.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su punto
decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), in particolare per non avere rilevato l’interesse
ad agire della C. nel vedere dichiarare la illegittimità
dell’accertamento della commissione medica e per la contraddittorietà tra le
premesse, nelle quali la sentenza impugnata dichiara di aderire alla
giurisprudenza di questa Corte, e le conclusioni della stessa, con cui se ne
discosta.

I quattro motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, sono
fondati.

Il giudice d’appello ha citato, ma mal interpretato la giurisprudenza di questa
Corte in subiecta materia.

La tutela giurisdizionale è tutela di diritti (artt.
24 Cost., 2907 c.c., 99, 278 c.p.c.). I fatti
possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto
valere in giudizio (art. 2697 c.c.) e non di per sé, per gli effetti possibili
e futuri.

Non sono perciò proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur
giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano
elementi frazionistici della fattispecie costitutiva
del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo
nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza.
Ad es., per quanto riguarda
i diritti previdenziali, non può formare oggetto di domanda l’accertamento di
un fatto nocivo, come di una malattia professionale, di grado tale da non
costituire presupposto sufficiente per la nascita di un diritto previdenziale (Cass., Sez. un.,
6468/1988).

Tuttavia, in casi predeterminati per legge, l’ordinamento consente che dei
fatti siano accertati separatamente dal diritto che la parte pretende di
fondare su di essi, in considerazione dell’interesse generale o del privato (lo
stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.,
la verità di un documento: art. 220 c.p.c. sulla
verificazione di scrittura privata e art. 221 c.p.c.
sulla querela di falso).

Il caso presente è uno di questi.

I fatti di causa sono avvenuti sotto la vigenza della l. 68/1999 (Norme per il
diritto al lavoro dei disabili).

L’art. 10, comma 3, di detta legge, ripetendo analoga disposizione della
abrogata l. 482/1968, prevede che il datore di lavoro può chiedere che vengano
accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle
sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda.
L’accertamento è svolto dalla commissione di cui all’art. 4 l. 104/1992, e cioè la stessa
commissione, opportunamente integrata, prevista dall’art. 1, comma 1, l. 295/1990; tale norma
stabilisce che la commissione medica operante nell’ambito di ciascuna unità
sanitaria locale effettua gli accertamenti sanitari necessari non solo ai fini
dell’attribuzione di pensioni, assegni o indennità a carico di pubbliche
amministrazioni, ma anche "per usufruire di benefici diversi da quelli
innanzi indicati". Ed il comma 8 del medesimo art. 1 dispone che contro
gli accertamenti della commissione medica della unità sanitaria locale è
ammesso ricorso al Ministero del tesoro, che decide sentita la commissione
medica centrale, e contro questa decisione è ammessa tutela giurisdizionale
avanti al giudice ordinario.

Con questa disposizione il legislatore sancisce che la valutazione dello stato
sanitario operato dalla commissione è un bene giuridico in sé autonomamente tutelabile,
sia da parte del disabile, il quale ha interesse al corretto accertamento, per
qualsiasi effetto riflesso sui propri diritti, da chiedere eventualmente e
successivamente in sede amministrativa, o per le prestazioni pecuniarie, o per
gli aspetti occupazionali; sia, correlativamente, del
datore di lavoro, che ha analogo interesse, a norma dell’art. 10, comma 3,
citato, all’accertamento, per basarvi provvedimenti rientranti nel potere datoriale giustificato.

La competenza delle commissioni mediche ad accertare le minorazioni fisiche,
non soltanto ai fini di corresponsione di prestazioni in denaro, fu confermata
con la l. 104/1992 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), la quale, allo scopo di assicurare la
massima autonomia possibile alla persona minorata ed il suo recupero funzionale
e sociale (art. 1), previde l’integrazione delle commissioni stesse con un
operatore sociale e con un esperto dei casi da esaminare, in servizio presso le
unità sanitarie locali (art. 4).

Ulteriore conferma venne dall’art. 11 della l. 537/1993 (interventi correttivi
in materia di finanza pubblica), il quale (comma 1, lett. b) distinse fra il
procedimento di accertamento sanitario, ossia di accertamento della minorazione,
e procedimento "per la concessione delle provvidenze" ossia per il
riconoscimento del diritto (estraneo alla materia qui controversa) a
prestazioni assistenziali pecuniarie, ma mantenne per il primo la competenza de
qua, attribuendo ai prefetti la competenza per il secondo.

Dalle norme citate la giurisprudenza di queste Sezioni unite ha desunto che le
controversie in materia di accertamenti sanitari dell’invalidità civile
espletati dalle competenti commissioni mediche appartengono al giudice ordinario,
come espressamente previsto dall’art. 1, comma ottavo, della l. 295/1990, non
solo quando il riconoscimento di tale qualità è funzionale all’erogazione delle
prestazioni assistenziali di contenuto pecuniario (di cui alle leggi 118/1971 e
18/1980), ma anche quando l’interessato deduca l’esistenza della propria
condizione invalidante quale presupposto per il riconoscimento di ulteriori
diritti, come ai fini del collocamento obbligatorio (Cass., Sez. un.,
591/1999; 522/2000; 13665/2002).

Le stesse Sezioni unite hanno rilevato, da un lato, che a suddette commissioni
compete una discrezionalità tecnica, non amministrativa, ossia non spetta alcun
potere autoritativo a cui possa contrapporsi un
interesse legittimo del soggetto privato, tutelabile solo attraverso la
giurisdizione amministrativa; dall’altro lato, che una siffatta attività di
mero accertamento e valutazione puramente tecnica, svolta dalle commissioni, è ontologicamente sempre la medesima sia che serva al
riconoscimento o alla negazione del diritto a pensione o ad assegno di
invalidità civile, ecc., sia che si configuri come strumentale ad altri
benefici, quale il collocamento obbligatorio ex legge 482/1968 (ora legge
68/1999 – Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Da tali principi, nei quali i profili di giurisdizione e di interesse ad agire
sono strettamente connessi, consegue, per quanto riguarda la specificità del
caso presente, che "Le controversie in materia di accertamento della
possibilità di inserimento del disabile in un determinato contesto lavorativo,
ai sensi dell’art. 10, comma 3,
l. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili)
investendo un atto di certazione della commissione
medica di cui all’art. 1, commi 1 e 8, l. 295/1990, con riflessi sul diritto
soggettivo alla stabilità del collocamento obbligatorio, promosse sia dal
lavoratore sia dal datore di lavoro, appartengono alla giurisdizione del
giudice ordinario".

La sottile distinzione posta dalla sentenza impugnata non è conforme alla
giurisprudenza di questa Corte, all’interesse sotteso all’azione della
ricorrente, e si risolve in un inutile aggravio della sollecita definizione del
processo, anche alla luce del nuovo testo dell’art. 111, comma 2, della
Costituzione.

L’accoglimento dei primi quattro motivi assorbe il quinto, attinente agli
aspetti procedurali dell’accertamento.

La eccezione sollevata dalla ASL di Firenze, di difetto della propria
legittimazione passiva, che spetterebbe alla Provincia di Firenze, attiene al
merito.

Il ricorso va pertanto accolto, va dichiarata la giurisdizione del giudice
ordinario, la sentenza impugnata cassata, e gli atti restituiti al primo
giudice (Tribunale di Firenze, sezione lavoro), a norma dell’art. 382 c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice
ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di
Firenze, sezione lavoro.