Enti pubblici

Saturday 25 January 2003

Appalto pubblico di servizi: in sede di ATI è possibile che un’impresa apporti la forza lavoro e un’altra le attrezzature ed i materiali.

Appalto pubblico di servizi: in sede di ATI è possibile che un’impresa apporti la forza lavoro e un’altra le attrezzature ed i materiali.

Consiglio di Stato sez.V 22/1/2003 n. 252

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione

ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sui ricorsi in appello:

n. 1079/2002,proposto da S.I.P. Società Internazionale di Pulimento, s.c.a.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con la Pulitecnica Fiorentina, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Sorrentino, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle navi, n. 30,

CONTRO

la Clessidra, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Cappella e Vittorio Biagetti ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via A. Bertoloni, n. 35,

e nei confronti del Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

n. 1193/2002, proposto dal Ministero di Grazia e Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con la quale domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12,

CONTRO

la Clessidra, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Cappella e Vittorio Biagetti ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, Via A. Bertoloni, n. 35,

e nei confronti della S.I.P. Società Internazionale di Pulimento, s.c.a.r.l., in proprio e quale capogruppo dell’A.T.I. con la Pulitecnica Fiorentina, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Federico Sorrentino, con il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere delle navi, n. 30,

per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, I Sezione, del 29.12.2001, n. 12551;

Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell’11.6.2002, il Consigliere Claudio Marchitiello;

Uditi gli avvocati Sorrentino e Biagetti;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

La Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria indiceva, con bando pubblicato sulla G.U. del 4.5.2000, una licitazione privata per l’aggiudicazione, con il sistema dell’offerta più vantaggiosa, del servizio di pulizia del complesso scolastico in Roma di sua pertinenza, per due anni, con importo annuale a base di gara di Lire 717.808.080.

La gara veniva aggiudicata alla Clessidra, s.r.l. mentre all’A.T.I. tra la S.I.P. – Società Internazionale di Pulimento, s.c.a.r.l., e la Pulitecnica Fiorentina, s.r.l., veniva assegnato un punteggio pari a 0 per avere indicato un costo per il personale inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva.

Il T.A.R. del Lazio, adito dall’A.T.I. S.I.P., con sentenza del 23.1.2001, n. 434, annullava il punteggio e disponeva il rinnovo della valutazione delle offerte, previa richiesta delle necessarie giustificazioni.

A seguito della nuova valutazione e delle giustificazioni presentate, l’appalto veniva aggiudicato all’A.T.I. formato dalla S.I.P. e dalla Pulitecnica Fiorentina.

La nuova aggiudicazione veniva impugnata dalla Società Clessidra.

Si costituivano in giudizio l’amministrazione intimata e l’A.T.I. controinteressata, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, I Sezione, con la sentenza del 29.12.2001, n. 12551, accoglieva il ricorso della Società Clessidra.

Appellano separatamente la sentenza il Ministero di Grazia e Giustizia e l’A.T.I. formato dalla S.I.P. e dalla Pulitecnica Fiorentina, deducendo la erroneità della sentenza e domandandone la riforma.

Resiste all’appello, con eccezioni in rito e nel merito, la società Clessidra che chiede la conferma della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza dell’11.6.2002 i due appelli sono stati ritenuti per la decisione.

DIRITTO

1.- I due appelli in epigrafe, diretti avverso la stessa sentenza del T.A.R. del Lazio, I Sezione, del 29.12.2001, n. 12551, possono essere riuniti e definiti con un’unica decisione.

2.- Va preliminarmente respinta l’eccezione sollevata dall’appellata Clessidra, s.r.l., di inammissibilità dell’appello proposto dall’A.T.I. formata dalla S.I.P.- Società Internazionale di Pulimento, s.c.a.r.l., e dalla Pulitecnica Fiorentina, s.r.l., che definisce come appello incidentale.

Secondo la società appellata, il raggruppamento non avrebbe osservato l’art. 333 c.p.c., essendosi gravato in via autonoma avverso la sentenza del T.A.R., mentre avrebbe dovuto proporre appello incidentale nel giudizio di appello già promosso dal Ministero di Grazia e Giustizia.

L’eccezione si rivela incongruente giacché l’A.T.I. soccombente in primo grado non è appellante incidentale ma appella la sentenza in via principale.

Si tratta, quindi, di due separati appelli principali diretti avverso la stessa sentenza, da riunire, come disposto dalla Sezione, in applicazione dell’art. 335 c.p.c.

3.- Per l’esame dei due appelli è utile richiamare dalla narrativa che precede i fatti rilevanti ai fini della decisione.

La controversia concerne l’aggiudicazione della gara, indetta dal Ministero di Grazia e Giustizia, per l’affidamento del servizio di pulizia del complesso scolastico della Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell’Amministrazione Penitenziaria, per il periodo di due anni e con importo annuale a base d’asta di Lire 717.808.080.

La gara, in un primo momento aggiudicata alla Clessidra, s.r.l., veniva annullata nella fase di aggiudicazione dal T.A.R. del Lazio con la sentenza del 23.1.2001, n. 434, su ricorso dell’A.T.I. S.I.P. – Pulitecnica Fiorentina, che ne era stata esclusa per avere presentato un’offerta in cui il costo per il personale era inferiore a quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore. A seguito del rinnovo della procedura e dell’esame delle giustificazioni presentate, la gara veniva aggiudicata alla predetta A.T.I.

La Clessidra impugnava la nuova aggiudicazione e il T.A.R. del Lazio, con la sentenza qui gravata, ha accolto il ricorso sul rilievo che l’offerta dell’A.T.I., non specificando le parti del servizio che sarebbero state eseguite da ciascuna delle due imprese associate, violerebbe l’art. 11, comma 2, del D.P.R. 17.3.1995, n. 157, per il quale “l’offerta congiunta deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese”.

Secondo i primi giudici, tale disposizione presuppone un “ruolo operativo” di ciascuna delle imprese in associazione. Nella specie tale presupposto non risulterebbe soddisfatto giacché, in base alla conformazione dell’offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario, l’intero servizio oggetto dell’appalto verrebbe prestato esclusivamente dalla S.I.P.

La Pulitecnica Fiorentina, occupandosi, secondo gli elementi descrittivi dell’offerta, solo di fornire le attrezzature e i materiali necessari all’espletamento del servizio, non ricoprirebbe tale “ruolo operativo” e, quindi, non svolgerebbe “una parte del servizio”.

La Sezione non condivide l’impostazione data dal T.A.R. alla questione.

Il servizio da appaltare è costituito dalla prestazione oggetto del futuro contratto, quale si desume dal capitolato speciale.

Nella specie, in base al capitolato, oltre all’impiego della forza lavoro, che costituisce il profilo immediatamente percepibile e prevalente dei servizi di pulizia (idonea a monopolizzare la caratterizzazione del servizio), si chiede anche che l’aggiudicataria appresti le apparecchiature (nella specie, non rappresentate, come si vorrebbe far credere dall’appellata solo da strofinacci e scope, ma anche da apparecchi per il lavaggio di non poco valore) e fornisca anche i materiali necessari alla pulizia.

L’impiego della forza di lavoro da sola, senza gli strumenti e il materiale necessario, non esaurisce, quindi, la prestazione. Si tratta, invece, come esattamente evidenzia l’A.T.I. appellante, di un processo produttivo unico nel quale si fondono vari elementi tutti essenziali ciascuno, quindi, con un proprio “ruolo operativo”, per l’apporto che dà all’esecuzione dell’intero servizio.

Ciò stante, deve ritenersi legittimo che, in una gara pubblica per il conferimento di un appalto dei servizi di pulizia, due imprese del settore possano associarsi per parteciparvi – essendo ammessa la partecipazione di associazioni di imprese – e dichiarino di voler adempiere alla prestazione oggetto del contratto, conferendo, l’una, la forza lavoro, l’altra, le attrezzature e il materiale necessari per svolgere il servizio.

L’art. 11, comma 2, del D.P.R. n. 157 del 1995 non impedisce affatto tale suddivisione di compiti all’interno di un’associazione di imprese, né pone preclusioni o limiti, ma richiede soltanto che risulti specificato in sede di gara l’apporto di ciascuna impresa associata allo svolgimento del servizio.

Ritiene, pertanto, la Sezione che la sentenza appellata debba essere riformata, risultando erronee le motivazioni riposte dal T.A.R. a fondamento dell’annullamento dell’aggiudicazione della gara di cui trattasi all’A.T.I. con mandataria la S.I.P.

Si rivela del tutto inconferente, infine, l’unico motivo dedotto con appello incidentale dalla Clessidra, per il quale l’A.T.I. appellante avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara in quanto configurante un’associazione temporanea di tipo verticale non ammessa a partecipare alle gare inerenti servizi ma solo agli appalti di lavori.

Entrambe le imprese appellanti sono imprese di pulizia (regolarmente iscritte nel relativo albo) associatesi per poter partecipare alla gara sommando il volume di affari per il quale figurano iscritte. Le associazioni temporanee di imprese cd. verticali sono raggruppamenti di imprese per l’esecuzione di opere che richiedono l’apporto di distinte specializzazioni.

I due appelli riuniti, in conclusione, devono essere accolti e, per l’effetto, deve repingersi l’originario ricorso proposto dalla Clessidra. S.r.l.

Le spese del secondo grado del giudizio, tuttavia, sussistendo giusti motivi, possono compensarsi fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione, rigetta l’appello.

Compensa le spese del secondo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso, in Roma,in Camera di Consiglio, l’11.6.2002, con l’intervento dei signori:

Alfonso Quaranta Presidente

Giuseppe Farina Consigliere

Goffredo Zaccardi Consigliere

Francesco D’Ottavi Consigliere

Claudio Marchitiello Consigliere Est.

L’ESTENSORE

f.to Claudio Marchitiello

IL PRESIDENTE

f.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22 GENNAIO 2003

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale