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Thursday 20 December 2018

Appalto. Nel regime ante riforma del 2012 sussiste obbligazione solidale in senso stretto tra appaltatore e committente.

In ambito di contratto di appalto, nella vigenza dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003, antecedente le modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012 e Legge n. 92 del 2012, il committente presta una garanzia in favore del datore di lavoro ed a vantaggio del lavoratore, adempiendo alla quale assolve ad una obbligazione propria istituita ex lege. Tale obbligazione solidale in senso stretto esclude (fino alla novella del 2012) sia il beneficium excussionis sia il litisconsorzio necessario tra appaltante ed appaltatore.

Così deciso dalla Corte di Cassazione sezione lavoro, con sentenza n. 32504 pubblicata il 14 dicembre 2018.

Il caso: opposizione a decreto ingiuntivo proposta da azienda committente, riguardante pagamento di retribuzioni di varia natura dovute dall’azienda appaltatrice, nel periodo 2009 – 2010.
Un’azienda proponeva opposizione a decreto ingiuntivo con cui le era stato ingiunto il pagamento di somme in favore di lavoratore dipendente di altra azienda appaltatrice, riguardanti voci retributive di vario genere (T.F.R., permessi, indennità sostitutiva ferie, tredicesima mensilità). Il Tribunale respingeva l’opposizione e la Corte d’Appello a sua volta respingeva l’appello proposto dall’azienda opponente avverso la sentenza di primo grado. Veniva così proposto ricorso in Cassazione.

La responsabilità solidale in ambito di contratto d’appalto
Un primo motivo di censura riguarda la tipologia della garanzia posta a carico del committente nel contratto di appalto, in favore dei lavoratori dell’appaltatore. Sostiene l’azienda ricorrente che tale garanzia debba ritenersi come meramente sussidiaria e non obbligazione solidale in senso stretto. Conseguentemente la corte di merito avrebbe errato nel non aver accertato lo stato d’insolvenza della società appaltatrice, datrice di lavoro dei lavoratori creditori. E, ancora, il medesimo giudice d’appello avrebbe errato nel respingere l’istanza di estensione del contraddittorio all’appaltatore, dovendosi ritenere sussistere una situazione di litisconsorzio necessario.
La Corte di legittimità non condivide le tesi prospettate. L’articolo 29 del D. Lgs. n. 276 del 2003 ha visto una modifica nell’anno 2012, allorquando le novelle di cui al D.L. n. 5 del 2012 e Legge n. 92 del 2012 hanno introdotto il beneficium excussionis ed il litisconsorzio necessario tra committente ed appaltatore.  Nella vigenza del testo precedente le citate novelle, l’obbligazione prevista dall’articolo 29 del D. lgs. n. 276/2003, pur avendo carattere accessorio, era solidale in senso stretto con quella del debitore principale. Dunque, tale obbligazione non può essere considerata sussidiaria, né eventuale, in assenza di specifica previsione contrattuale o di legge a sostegno di tale previsione.
La Corte d’Appello pertanto, nella sentenza impugnata ha correttamente interpretato la norma di cui al citato articolo 29, ante riforma 2012, escludendo il litisconsorzio necessario ed affermando la debenza delle somme ingiunte da parte dell’opponente committente. Ed il relativo motivo di censura è stato ritenuto infondato.

La solidarietà va limitata soltanto ai trattamenti retributivi in senso stretto
Altra censura alla sentenza impugnata riguarda l’estensione del regime della solidarietà anche a voci retributive di natura risarcitoria anziché retributiva. In particolare la ricorrente si duole della condanna al pagamento anche delle voci riferite a indennità sostitutiva delle ferie.
Sul punto gli Ermellini condividono la censura mossa dalla azienda committente. E’ principio già affermato dalla Suprema Corte quello secondo cui il committente sia tenuto a rispondere, in via solidale, unicamente per quanto concerne i trattamenti retributivi in senso stretto, quali il T.F.R., le retribuzioni, limitatamente al periodo di tempo in cui si è svolto l’appalto ed il lavoratore vi ha prestato la propria opera.
Vanno invece escluse le somme di natura risarcitoria o mista, quali sono le indennità sostitutive delle ferie non godute. Consegue che la corte territoriale abbia errato sul punto.
La Corte di Cassazione ha così cassato la sentenza impugnata in relazione a quest’ultimo motivo, rinviando ad altra corte d’appello.

 Avv. Roberto Dulio