Enti pubblici

Monday 24 March 2003

Appalti Pubblici: la sottoscrizione delle offerte da parte delle R.T.I.

Appalti Pubblici: la sottoscrizione delle offerte da parte delle R.T.I.

TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – Sentenza 17 marzo 2003 n. 784 – Pres. Cavallari, Est. Mastrantuono – Piccola Cooperativa Sociale a r.l. Horizon (Avv. Russo) c. Comune di Taurisano (Le) (Avv.Castelluzzo) – e Soc. Coop. a r.l. Il lavoro ( n.c.) e Soc. Coop. Sociale Consortile a r.l. Consorzio Ergon Primary Care (n.c.) – (accoglie).

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

della determinazione n. 1010 R.G. n. 170 di settore del settore Servizi Sociali del Comune di Taurisano del 24.12.2000, con la quale il dirigente del settore ha determinato di prendere atto degli allegati verbali di gara relativi all’appalto, affidando la gestione del servizio all’ATI Coop. Soc. “Il Lavoro” (capogruppo) + Coop. Soc. “La Libertà” di Taurisano;

di tutti gli atti presupposti, segnatamente dei verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4 in particolare del verbale n. 2 col quale vengono attribuiti i punteggi per qualità del servizio, del verbale n. 4 col quale viene individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa quella dell’ATI “Il Lavoro” e “La Libertà” entrambe soc. coop. a r.l. e si qualifica come seconda quella della Horizon;

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Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del d. lgs. n. 157/1995 come sostituito dall’art. 9 d. lgs. 25.2.2000 n. 65 e nullità dell’offerta;

Invalidità dell’offerta del consorzio Ergon Primary Care per carenza di documentazione e certificazione;

Eccesso di potere nella configurazione del travisamento dei fatti e della omessa considerazione di documentazione;

Considerato che:

-in via preliminare, il contraddittorio risulta integro, in quanto il ricorso è stato notificato alla Cooperativa “Il Lavoro”, nella qualità di capogruppo dell’ATI Coop. a r.l. “Il Lavoro”-Coop. “La Libertà”, Associazione Temporanea già costituita al momento della notifica del ricorso;

-sempre in via preliminare va evidenziato che la ricorrente chiede il riconoscimento dell’aggiudicazione dell’appalto (cfr. ultima frase della penultima pagina del ricorso) e, pertanto, il risarcimento in forma specifica, mentre chiede solo in via subordinata il risarcimento danni in forma equivalente (cfr. conclusioni del ricorso);

-nel merito il ricorso risulta fondato e pertanto va accolto;

-infatti, ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lg.vo n. 157/1995 l’offerta dei Raggruppamenti Temporanei di Imprese deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate;

-tale norma, sebbene non sia stata richiamata espressamente dal bando di gara, deve considerarsi applicabile anche ai procedimenti di evidenza pubblica con importo a base di gare inferiore alla soglia comunitaria di 200.000,00 Euro con funzione integrativa del medesimo bando di gara, in quanto la stessa corrisponde ad un interesse pubblico sostanziale di carattere essenziale, attesocchè, quando un Raggruppamento Temporaneo di Imprese non si sia ancora costituito (come nella specie), risulta necessario che le ditte, facenti parte del Raggruppamento, formulino un’offerta in forma congiunta ai fini della validità dell’impegno assunto da parte di ogni impresa;

-mentre negli appalti sotto la soglia comunitaria (come quello in esame) non trova applicazione l’altra parte dell’art. 11, comma 2, D.Lg.vo n. 157/1995, secondo cui le offerte dei costituendi Raggruppamenti Temporanei devono anche specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, facenti parte del Raggruppamento e ciò perchè la norma corrisponde ad un interesse dell’Amministrazione ravvisabile negli appalti di servizi di notevole valore, mentre per gli appalti sotto soglia è logico riconoscere all’appaltatore una più ampia flessibilità della gestione del servizio, incompatibile con la citata specificazione;

-mentre non risulta fondato, il motivo di ricorso, secondo cui la mandante avrebbe autocertificato soltanto l’iscrizione alla CCIAA, ma non l’identità del proprio legale rappresentante, dal momento che il Sig. Mele Fabio ha autocertificato l’iscrizione alla CCIAA della Coop. “La Libertà” nella qualità di legale rappresentante della stessa;

-pertanto, la controinteressata ATI Coop. “Il Lavoro”-Coop. “La Libertà” prima classificata e aggiudicataria del servizio, avendo formulato un’offerta sottoscritta soltanto dal legale rappresentante della Coop. “Il Lavoro”, nella qualità di “nominata capogruppo dell’Associazione Temporanea tra imprese da costituire con la Coop. Sociale La Libertà”, andava esclusa dalla gara;

-per quanto riguarda il concorrente secondo classificato (Consorzio Ergon) si osserva che: 1) dalla documentazione versata in giudizio si evince che tale soggetto è un Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro (cd. Cooperativa di secondo grado), privo di substrato produttivo, ma mero strumento per consentire alle singole Cooperative, facenti parte del Consorzio, un accesso più agevole al mercato delle commesse pubbliche; 2) il bando di gara, non impugnato dalla ricorrente, chiede la dimostrazione dei requisiti di carattere generale, attinenti la regolarità della gestione dal punto di visto dell’ordine pubblico, con apposita dichiarazione sottoscritta soltanto dal legale rappresentante delle Ditte partecipanti alla gara (pertanto, nel caso di Consorzio tali requisiti dovevano essere provati soltanto dal Consorzio –come risulta anche dalla espressa previsione relativa alla produzione del certificato del Casellario giudiziale solo da parte del Consorzio- e non dalle Cooperative consorziate, mentre nel caso di Associazione Temporanea, non avendo la stessa personalità giuridica, il possesso dei predetti requisiti doveva essere dichiarato da tutte le ditte associate; 3) il bando non prevede una specifica dichiarazione con riferimento ai requisiti speciali di carattere tecnico-economico, ma puntualizzava soltanto nell’ambito dei criteri di aggiudicazione relativi alla qualità del servizio che gli offerenti avrebbero dovuto attestare di aver già stipulato con Pubbliche Amministrazioni contratti inerenti al servizio oggetto di gara o il possesso delle capacità tecniche-organizzative (personale qualificato, strumenti informatici, attrezzature adeguate);

-il Consorzio Ergon, attenendosi al bando di gara, presentava dichiarazione sul possesso dei requisiti di capacità generale relativamente a se stesso e non specificava per quale Cooperativa concorreva alla gara, non indicando il nominativo della Cooperativa consorziata che avrebbe eseguito il servizio in caso di aggiudicazione;

-tale mancata indicazione, però, obbligava il Consorzio Ergon a dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-economici in capo a tutte le Cooperative consorziate, in quanto in tal modo avrebbe potuto aggiudicarsi la gara, per poi far eseguire il servizio ad una Cooperativa consorziata priva dei requisiti tecnici, specificati dal bando ai fini dell’attribuzione del punteggio per la qualità del servizio;

-trattandosi di un appalto di servizi, non può applicarsi analogicamente la normativa in materia di appalti di lavori pubblici;

-pertanto, il Consorzio Ergon, avendo attestato il possesso delle capacità tecniche-economiche (utili per l’attribuzione del punteggio relativo alla qualità del servizio) soltanto con riferimento a 3 delle Cooperative consorziate (Coop. Laborem Exercens, Coop. Helios e Coop. Insieme si può), non dichiarando alcunchè per altre 2 Cooperative consorziate (Coop. Samnium e Coop. Alfa), doveva essere escluso dalla gara;

-per completezza si precisa anche che non sussiste il vizio di erronea valutazione della voce “qualità del servizio”, dal momento che il minor punteggio attribuito per tale titolo alla ricorrente risulta giustificato dall’esiguo numero di anni (appena 2) di svolgimento del servizio di assistenza domiciliare con Pubblica Amministrazione, rispetto ai 16 anni e ai 13 anni svolti dalle controinteressate;

-all’accoglimento del ricorso ed all’esclusione dalla gara delle prime due concorrenti discende l’accoglimento del ricorso e la reintegrazione in forma specifica dell’interesse dedotto;

-al riguardo va precisato che il contratto stipulato dal Comune resistente con la controinteressata, prima classificata, va dichiarato d’ufficio ai sensi dell’art. 1421 C.C. nullo ex art. 1418 C.C. (cfr. TAR Lecce Sent. n. 6303/2002), con la precisazione che ai sensi dell’art. 7 L. n. 205/2000 il Giudice Amministrativo, nell’esercizio del potere di disporre la reintegrazione in forma specifica, ha la cognizione dell’azione di nullità del contratto di appalto, dal momento che una diversa conclusione porterebbe ad escludere il potere del Giudice Amministrativo di disporre la reintegrazione in forma specifica con evidente violazione della finalità perseguita dal Legislatore con l’assegnazione alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo delle controversie in materia di affidamento dei servizi pubblici e del potere di disporre in tali controversie la reintegrazione in forma specifica (in forza di tale considerazione l’art. 6 L. n. 205/2000 va interpretato nel senso che il contratto si atteggia come segmento terminale della procedura di selezione del contraente, per cui le vicende relative alla sua genesi -ovviamente non quelle attinenti alla sua esecuzione- sono conosciute dal Giudice Amministrativo: cfr. C.d.S. Sez. V Sent. n. 4850 del 19.9.2000, C.d.S. Sez. V Sent. n. 2835 del 22.5.2001, TAR Lecce Sent. n. 746 del 28.2.2001).

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.

Ritenuto l’affare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce

ACCOGLIE il ricorso indicato in epigrafe.

Spese COMPENSATE.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nelle Camere di Consiglio del 12 marzo 2003 e del 13 marzo 2003

Dott. Antonio Cavallari – Presidente

Dott. Pasquale Mastrantuono – Estensore

Depositata in segreteria in data 17 marzo 2003.