Imprese ed Aziende

Wednesday 23 February 2005

Antitrust. Il Tar Lazio concede la sospensiva per il ricorso Telecom

Antitrust. Il Tar Lazio concede la sospensiva per il ricorso Telecom

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima, ordinanza n. 835/2005

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO  – ROMA – SEZIONE PRIMA

nelle persone dei Signori:

ANTONINO SAVO AMODIO Presidente

NICOLA GAVIANO Cons.

GERMANA PANZIRONI Cons. , relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 16 Febbraio 2005

Visto il ricorso 12979/2004 proposto da:

SOC TELECOM ITALIA SPA

rappresentato e difeso da:

GUARINO AVV. ANDREA

LIBONATI AVV. BERARDINO

TESAURO AVV. CLAUDIO

TOFFOLETTO AVV. ALBERTO

D’AMELIO PIERO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DELLA VITE N.7

presso

D’AMELIO PIERO

contro

AUTORITA’ GARANTE CONCORRENZA E MERCATO

AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

e nei confronti di

SOC ALBACOM SPA

rappresentato e difeso da:

CAIAZZO AVV. RINO

PESCE AVV. GIOVANNI

con domicilio eletto in ROMA

VIA XX SETTEMBRE, 1

presso

PESCE AVV. GIOVANNI

e nei confronti di

ASSOCIAZIONE PROVIDERS INDIPENDENTI ASSOPROVIDER

rappresentato e difeso da:

SARZANA DI SANT’IPPOLITO AVV. CARLO

BARBON GIANCARLO

con domicilio eletto in ROMA

VIA CESARE BECCARIA, 16

presso

SARZANA DI SANT’IPPOLITO AVV. CARLO

e nei confronti di

SOC COLT TELECOM SPA

rappresentato e difeso da:

CAIAZZO AVV. RINO

PESCE AVV. GIOVANNI

con domicilio eletto in ROMA

VIA XX SETTEMBRE, 1

presso

CAIAZZO AVV. RINO

e nei confronti di

SOC CONSIP SPA

rappresentato e difeso da:

OLIVIERI AVV. GUSTAVO

STELLA RICHTER AVV. PAOLO

con domicilio eletto in ROMA

V.LE G. MAZZINI, 11

presso

STELLA RICHTER AVV. PAOLO

e nei confronti di

SOC FASTWEB SPA

rappresentato e difeso da:

RISTUCCIA AVV. RENZO

LIBERTINI AVV. MARIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA E. Q. VISCONTI, 20

presso

RISTUCCIA AVV. RENZO

e nei confronti di

SOC TISCALI SPA

rappresentato e difeso da:

CAIAZZO AVV. RINO

PESCE AVV. GIOVANNI

con domicilio eletto in ROMA

VIA XX SETTEMBRE, 1

presso

PESCE AVV. GIOVANNI

e nei confronti di

SOC WIND TELECOMUNICAZIONI SPA

rappresentato e difeso da:

SANTAMARIA AVV. ALBERTO

ROBERTI AVV GIAN MICHELE

DE VITA MANFREDI

BISCARETTI AVV. CLAUDIO

con domicilio eletto in ROMA

FORO TROIANO 1/A

presso

ROBERTI AVV. GIAN MICHELE

e con l’intervento ad opponendum di

ASSOCIAZIONE NAZ. CITTADINI EUROPEI

rappresentato e difeso da:

GIURDANELLA AVV. CARMELO

SCORZA AVV. GUIDO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DI MONTE GIORDANO N. 36

presso

SCORZA AVV. GUIDO

e con l’intervento ad opponendum di

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS

rappresentato e difeso da:

VALLI ANDREA

FIENGA AVV. SERGIO

con domicilio eletto in ROMA

VIA DEL QUIRINALE,26

presso

STUDIO LEGALE CLMV

per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,

del provvedimento 16 novembre 2004, notificato il successivo giorno 19, emesso a conclusione del procedimento A351 con il quale lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato:

* che le condotte poste in essere da Telecom Italia S.p.A. nei mercati rilevanti dei servizi finali allutenza aziendale, consistenti nellapplicare condizioni contrattuali contenenti clausole di esclusiva, penalizzazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di spesa e clausole equivalenti quanto agli effetti a clausole inglesi, costituiscono violazioni molto gravi dellarticolo 3, lettera b), della legge n. 287/90″;* che le condotte poste in essere da Telecom Italia s.p.a. nella formulazione alla clientela aziendale di condizioni economiche e tecniche non replicabili dai concorrenti, configurabili come pratiche discriminatorie sui mercati rilevanti dei servizi intermedi, consistenti nellapplicare ai propri concorrenti condizioni economiche e tecniche peggiorative rispetto a quelle praticate alle proprie divisioni commerciali, costituiscono violazioni molto gravi dellart. 3, lettere b) e c), della legge n. 287/90″;

e ha disposto:

– che Telecom Italia s.p.a. ponga immediatamente termine ai comportamenti distorsivi della concorrenza di cui alle precedenti lettere a) e b), dando comunicazione allAutorità delle misure adottate per la cessazione delle infrazioni entro 90 giorni dalla notificazione del presente provvedimento;

– che, in ragione della gravità dei comportamenti tenuti, per le infrazioni di cui alla lettera a), a Telecom Italia s.p.a. è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 76 milioni di euro;

– che, in ragione della gravità dei comportamenti tenuti, per le infrazioni di cui alla lettera b), a Telecom Italia s.p.a. è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 76 milioni di euro;

nonchè per lannullamento di tutti gli atti collegati e connessi, presupposti e conseguenti ed in particolare, per quanto di ragione del parere espresso dallAGCom sulla proposta di provvedimento finale dellAGCM nonchè, sempre per quanto di ragione, la delib. 152/02/CONS dellAGCom.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

ASSOCIAZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDERS

ASSOCIAZIONE NAZ. CITTADINI EUROPEI

ASSOCIAZIONE PROVIDERS INDIPENDENTI ASSOPROVIDER

SOC ALBACOM SPA

SOC COLT TELECOM SPA

SOC CONSIP SPA

SOC FASTWEB SPASOC TISCALI SPA

SOC WIND TELECOMUNICAZIONI SPA

Udito il relatore Cons. GERMANA PANZIRONI e uditi altresì per le parti gli avv.ti A. Guarino, B. Libonati, C. Tesauro, A. Toffoletto, P. DAmelio, D. Del Gaizo, R. Caiazzo, G. Pesce, C. Sarzana di SantIppolito, G. Barbon, G. Olivieri, P. Stella Richter, R. Ristuccia, M. Libertini, A. Santamaria, G.M. Roberti, M. De Vita, C. Giurdanella, A. Valli, S. Fienga;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Ritenuto che i presupposti di indifferibilità e durgenza per la pronuncia cautelare sussistono soltanto per la parte del provvedimento impugnato che irroga la sanzione amministrativa pecuniaria;

Considerato che, nei suddetti limiti, alla stregua dellesame preliminare della questione e in pendenza della decisione di merito, peraltro imminente, la domanda di sospensione deve essere accolta in quanto dallesecuzione del provvedimento impugnato deriverebbe un pregiudizio grave ed irreparabile alla società ricorrente, data la rilevante entità della sanzione medesima;

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione, limitatamente alla irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 16 Febbraio 2005

IL PRESIDENTE

IL RELATORE

Depositata in Segreteria il 17 febbraio 2005