Penale

Friday 07 November 2003

Ancora in tema di videopoker. Il Ministero dell’ Economia e delle Finanze stabilisce il numero massimo di apparecchi per ogni esercizio. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 27 ottobre 2003

Ancora in tema di videopoker. Il Ministero dellEconomia e delle Finanze stabilisce il numero massimo di apparecchi per ogni esercizio

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2003

Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati.

(Gazzetta Ufficiale N. 255 del 3 Novembre 2003)

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

di concerto con

IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza

Visto l’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l’art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l’art. 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i commi 7 e 11 dell’art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici;

Considerato che il comma 6 dell’art. 22 della predetta legge n. 289 del 2002 demanda ad un decreto interdirigenziale di determinare, sulla base dei criteri direttivi fissati dallo stesso comma, il numero massimo degli apparecchi o congegni da installare, con riferimento alle diverse tipologie, nonche’ le prescrizioni da osservare ai fini della loro installazione, ferme restando, in ogni caso, quelle disposte dall’Autorita’ di pubblica sicurezza e dagli enti, anche territoriali, competenti;

Ritenuto, in relazione al combinato disposto dell’art. 110, comma 3, del T.U.L.P.S. e dell’art. 22, comma 6, della richiamata legge n. 289 del 2002, di dover individuare il numero massimo di apparecchi o congegni da installare e le relative prescrizioni con riferimento a quelli di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), la cui installazione e’ consentita negli esercizi assoggettati all’autorizzazione di cui agli articoli 86 e 88 del T.U.L.P.S.

stesso;

Ritenuto, conformemente agli approfondimenti svolti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato unitamente al Dipartimento della pubblica sicurezza, di dover tener conto, nell’adozione del decreto interdirigenziale previsto dal comma 6 dell’art. 22 della ripetuta legge n. 289, dei seguenti criteri applicativi:

dimensione del locale od area, in relazione alla tipologia dell’attivita’ svolta o, se piu’ d’una, di quella prevalente;

ubicazione del locale od area, in ragione soprattutto delle esigenze di tutela dei minori e delle persone ricoverate in luoghi di cura nonche’ di rispetto delle attivita’ di culto;

opportunita’, infine, di evitare che l’offerta di gioco possa riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro con l’obbligo della presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa ovvero, per le sale giochi, di un numero di apparecchi con vincite in denaro non superiore a quello degli apparecchi di altre tipologie;

Visto il parere della Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, reso nella seduta del 24 luglio 2003;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il decreto individua il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonche’ le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi.

2. Ai soli fini del presente decreto, gli esercizi pubblici ed i circoli privati assoggettati ad autorizzazione ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S., nonche’ i punti di raccolta di altri giochi assoggettati ad autorizzazione ai sensi del successivo art. 88 del medesimo T.U., sono articolati in:

a) bar, caffe’ ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita’ prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande;

b) ristoranti, fast-food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita’ prevalente la somministrazione di pasti;

c) stabilimenti balneari, che hanno come attivita’ prevalente la messa a disposizione di servizi per la balneazione;

d) alberghi, locande ed esercizi assimilabili, che hanno come attivita’ prevalente l’offerta di ospitalita’;

e) sale pubbliche da gioco, chiamate convenzionalmente «sale giochi», ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box;

f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attivita’ sociali e ricreative riservate ai soli soci, purche’ in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande;

g) agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive ed altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.;

h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S.

Art. 2.

Numero massimo degli apparecchi installabili di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b)

1. In ciascun bar ed esercizio assimilabile e’ installabile un apparecchio o congegno di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione.

Il numero di tali apparecchi o congegni non puo’ essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita’ per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

2. In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile e’ installabile un apparecchio o congegno di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo’ essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita’ per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

3. In ciascuno stabilimento balneare e’ installabile un apparecchio o congegno di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo’ essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita’ per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

4. In ciascun albergo ed esercizio assimilabile e’ installabile un apparecchio o congegno di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo’ essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unita’ ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

5. In ciascuna sala pubblica da gioco e’ installabile un apparecchio di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 10 metri quadrati di superficie del locale.

6. In ciascun agenzia di raccolta delle scommesse ed in ciascun altro esercizio titolare di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S. e’ installabile un apparecchio o congegno di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo’ essere superiore a 6 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita’ per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 8.

7. In ciascun esercizio che raccoglie scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del T.U.L.P.S., e’ installabile un apparecchio o congegno di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), ogni 15 metri quadrati di superficie del locale. Il numero di tali apparecchi o congegni non puo’ essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unita’ per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

8. Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all’area destinata alla somministrazione.

Art. 3.

Disposizioni generali

1. Gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto.

2. In nessun caso e’ consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali od aree destinati alle attivita’ degli esercizi di cui all’art. 1, comma 2.

3. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell’art. 2, l’offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. Negli esercizi di cui al comma 5, il numero di apparecchi o congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), non puo’, comunque, essere superiore al numero complessivo delle altre tipologie di apparecchi o congegni presenti nell’esercizio stesso.

4. Negli esercizi di cui ai commi 1, 2, 3, 7 e 8 dell’art. 2, gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), del T.U.L.P.S. non possono essere contigui agli apparecchi di altre tipologie. Negli esercizi di cui ai commi 4 e 5 dello stesso art. 2, gli apparecchi o congegni previsti all’art. 110, commi 6 e 7, lettera b), sono collocati in aree specificamente dedicate.

5. In tutti gli esercizi pubblici, circoli privati o punti di raccolta di altri giochi autorizzati, il titolare della relativa autorizzazione e’ tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all’art. 110, comma 8, del T.U.L.P.S.

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Fino al 30 aprile 2004, nel computo del numero degli apparecchi o congegni installabili di cui all’art. 2, non si tiene conto di quelli di cui all’art. 110, comma 7, lettera b), installati anteriormente alla data di efficacia del presente decreto, per i quali siano stati richiesti e rilasciati i relativi nulla osta e siano state assolte le imposte per gli anni 2003 e 2004.

2. Fino al collegamento in rete per la gestione telematica, il titolare di ciascun esercizio pubblico, circolo privato o punto di raccolta di altri giochi autorizzati e’ tenuto a comunicare l’installazione di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, comma 6, nonche’ la successiva disinstallazione degli stessi, secondo le modalita’ ed i termini che saranno definiti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato d’intesa con il Dipartimento della pubblica sicurezza.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di StatoTino

Il Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza

De Gennaro