Lavoro e Previdenza

Tuesday 07 June 2005

Anche una singola esposizione all’ amianto può provocare neoplasie polmonari. Corte dei Conti , sez. Basilicata, sentenza 05.05.2005

Anche una singola esposizione all’amianto
può provocare neoplasie polmonari.

Corte dei Conti ,
sez. Basilicata, sentenza 05.05.2005

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale per la
regione Basilicata in composizione monocratica

Il Giudice Dott.
Vincenzo Pergola ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 6016/C del
registro di Segreteria, proposto dalla sig.ra P.F.,
vedova di T.A. , rappresentata e difesa dall’avv.
Claudio Brancati, per procura a margine del ricorso,
e presso il cui studio, sito in Potenza, via E. Toti
n. 7, elettivamente domiciliata;

Contro: la determina n. 4 emessa in
data 4.12.2000 dall’I.N.P.D.A.P.,
Direzione Prov.le di Matera

Avente ad oggetto:
il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato
indiretto;

Decisa mediante lettura del
dispositivo all’udienza del 5.5.2005;

Con l’assistenza del segretario sig.
Giovanni Mazzeo;

Udito, nella
pubblica udienza, l’avv. Loredana Albano, su delega dell’avv. Brancati, per la ricorrente;

Visti gli atti e documenti di causa.

Considerato in

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato alla controparte, e depositato in
Segreteria il 7.11.2003, la Sig.ra P.C. ha
impugnato la determina in epigrafe specificata, con cui l’I.N.P.D.A.P.
aveva respinto l’istanza di pensione privilegiata indiretta, presentata il
30.5.2000, in qualità di vedova di T.A. , già
dipendente dell’ A.S.L. n. 5 di Montalbano,
deceduto l’11.8.1998 per “neoplasia polmonare”.

Il ricorso evidenzia che il T.A., “nel corso del rapporto di
servizio, aveva provveduto ad eseguire, direttamente, lavori di rimozione delle
strutture di coibentazione del treno di ventilazione
delle sale operatorie della stessa struttura sanitaria, mediante l’utilizzo ed
il contatto diretto con materiale risultato, solo successivamente contenente
amianto”, sottolineado altresì, che la C.M.O. di Taranto, in data 12.11.1999, aveva già riconosciuto
la patologia che ha causato il decesso come dipendente dal servizio. La
ricorrente, allegando a sostegno della propria tesi, ed in particolare circa la
sussistenza della causa di servizio, una relazione medica redatta dalla dott.ssa De Padova, ha concluso
per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata indiretta.

Si è costituita in giudizio l’I.N.P.D.A.P. con memoria depositata il 9.9.2004 e memoria
integrativa depositata il 22.4.2005, evidenziando che la determina è conforme
al parere emesso dal Comitato Tecnico delle Pensioni Privilegiate e che
“l’esposizione all’asbesto è stato un fatto episodico e di breve durata” così
che non può casualmente collegarsi alla patologia che ha condotto a morte il T.A., depositando anche una
relazione medica redatta dal prof. De Lipsis ad
ulteriore sostegno della propria tesi. L’Amministrazione
ha concluso, in via principale, per il rigetto
dell’avversa domanda, ed in subordine perché sia disposta nuova consulenza
medico-legale, fatti salvi, nel caso di accoglimento del ricorso, gli effetti
della prescrizione sui ratei di pensione non riscossi.

Alla precedente udienza del
23.9.2004, non ritenendosi la causa matura per la decisione, fu emessa
ordinanza per interpellare l’U.M.L. c/o il Ministero
della Salute, affinché esprimesse motivato parere in ordine
alla dipendenza da causa di servizio dell’infermità che ha prodotto la
morte del T.A., con determinazione dell’eventuale ascrivibilità a ctg tabellare .

Detto parere è stato reso con
relazione n. U.IX/113772/443P,
depositata in Segreteria il 12.1.2005, e, conseguentemente, fissata l’odierna
udienza.

Ritenuto in

DIRITTO

Come accennato in fatto, in
considerazione della natura prettamente tecnica della questione da decidere, è
stato interpellato l’U.M.L. c/o il Ministero della
Salute, affinché esprimesse motivato parere in ordine alla
dipendenza da causa di servizio dell’ infermità “neoplasia polmonare” che ha
prodotto la morte del T.A., con determinazione
dell’eventuale ascrivibilità a ctg tabellare .

Il parere è stato reso con relazione
n. U.IX/113772/443P, depositata in Segreteria il
12.1.2005. L’organo di consulenza, dopo attento esame degli atti di causa
trasmessi in visione, tra i quali le relazioni mediche prodotte da entrambe le parti, ed essersi soffermato sui vari fattori
che la letteratura medica chiama in causa nella genesi delle neoplasie
polmonari, sottolinea che “Per quanto riguarda l’esposizione all’asbesto, in
particolare recenti indagini epidemiologiche considerano a rischio per
l’insorgenza di adenocarcinoma polmonare anche una
singola esposizione con indovanamento bronchiale
della polvere di asbesto. Nel caso in esame risulta
che T.A., in costanza di servizio, venne esposto
all’asbesto; il ricorso pertanto può essere accolto, e l’infermità “neoplasia
polmonare dx metastatizzata”
ascritta alla 1^ ctg tabella A annessa alla legge vigente”.

Condividendo questo giudice le
conclusioni esposte nell’ampio ed esaustivo parere, che con valutazioni che si
palesano scientificamente corrette sul piano medico legale concludono
per l’esistenza di un nesso di causalità tra il servizio svolto e l’insorgenza
della malattia che ha prodotto la morte del marito della ricorrente, il ricorso
va accolto.

Circa l’eccezione di prescrizione dei
ratei maturati e non riscossi avanzata dall’amministrazione, va rilevato che il
provvedimento negativo del richiesto trattamento indiretto è del 4.12.2000,
mentre l’atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato all’Amministrazione il 31.10.2003, per
cui non è maturata alcuna prescrizione quinquennale e l’eccezione va
respinta.

Sussistono giusti motivi, in
considerazione degli argomenti tecnici trattati, per disporre la compensazione
delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La
Corte
dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Basilicata definitivamente
pronunciando sul ricorso proposto dalla sig.ra P.F., vedova T.A., nei confronti
dell’I.N.P.D.A.P., contrariis
reiectis, così decide

a) accoglie il ricorso e riconosce il
diritto al trattamento pensionistico privilegiato indiretto, conseguente
all’infermità ascrivibile alla 1^ ctg tabella A che ha prodotto la morte del
marito dell’odierna ricorrente ;

b) compensa le spese.

Così deciso in Potenza nella Camera
di Consiglio del 5.5.2005.

Il Giudice

f.to Vincenzo Pergola

Depositata in Segreteria il 9 maggio
2005

Il Direttore Amministrativo

f.to Canio Mecca