Civile

Tuesday 10 October 2006

Anche nei trasferimenti immobiliari coattivi o comunque giudiziali devono essere formalmente richieste le agevolazioni prima casa.

Anche nei trasferimenti
immobiliari coattivi o comunque giudiziali devono essere formalmente richieste
le agevolazioni “prima casa”.

Cassazione – Sezione quinta
civile – sentenza 13 giugno-4 ottobre 2006, n. 21379

Presidente Favara – Relatore
Genovese

Pm Apice – difforme – Ricorrente
ministero delle Finanze – Controricorrente Cartolari

Svolgimento del processo

1. Sulla base della sentenza del
Tribunale, con la quale veniva trasferito, ai sensi
dell’articolo 2932 Cc, la proprietà di un villino a favore della signora
Barbara Cartolari, l’Ufficio del Registro di Latina notificava alla medesima un
avviso di liquidazione con il quale richiedeva, in applicazione dell’articolo
1, parte I, della tariffa allegata al Dpr 131/86, il pagamento di una somma per
imposta di registro ed accessori (aliquota dell’8%).

La contribuente impugnava
l’avviso, davanti alla Ctp di Latina, affermando che l’Ufficio avrebbe dovuto
applicare l’aliquota del 4% perché sussistevano tutte le condizioni per
accedere alle cd. agevolazioni prima casa, di cui alla legge
168/82 e successive modifiche.

L’Ufficio controdeduceva
affermando che nella sentenza del Tribunale, con la quale era stato effettuato
il trasferimento coattivo del bene, mancava la dichiarazione del contribuente
di possedere i requisiti richiesti dalla legge per godere del beneficio
fiscale, dichiarazione dovuta a pena di decadenza e da rendere contestualmente
all’atto di acquisto oggetto di registrazione.

La Ctp accoglieva il ricorso del contribuente.
Secondo la Commissione,
nella specie, trattandosi di trasferimento per atto dell’autorità giudiziaria,
era preclusa al compratore la possibilità di dichiarare il possesso dei
requisiti richiesti, contestualmente «all’atto di acquisto».

2. L’Ufficio proponeva appello
sostenendo che il compratore avrebbe potuto e dovuto effettuare la dichiarazione
di sua competenza subito dopo la pronuncia della sentenza, che egli era
obbligato a far registrare.

La Ctr del Lazio respingeva il gravame. Secondo il
giudice dell’appello, la sanzione della decadenza stabilita dall’articolo 1
della legge 168/82, per la mancata dichiarazione relativa alla sussistenza
delle condizioni richieste dalla legge per godere del beneficio, non si
estenderebbe al caso del trasferimento dei diritti a seguito di sentenza del
giudice, per la tassatività di tali previsioni e per la mancanza di una apposita regola legislativa, in tal senso.

3. Avverso tale
pronuncia, il ministero delle Finanze propone ricorso per cassazione,
sostenuto da due motivi. La contribuente, signora Barbara Cartolari, resiste
con controricorso.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso
(con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto: articolo 1, comma 6, legge 168/82 e succ. modifiche) il
Ministero deduce che la disposizione richiamata richiede che «nell’atto di
acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro
fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel Comune ove è
situato l’immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non
aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma».

Secondo la giurisprudenza della
Cassazione (sentenze 6721/95, 5717/96 e 1255/97) la dichiarazione del
contribuente sarebbe necessaria per godere delle agevolazioni.

Dal caso specifico, riguardante
il trasferimento dell’immobile per mezzo di un atto del giudice, quale la
sentenza è, non potrebbe derivare un’abrogazione della previsione che impone,
obbligatoriamente la predetta dichiarazione, ponendola a carico del
contribuente, ma solo uno spostamento temporale della stessa, dal momento
dell’acquisto a quello della registrazione. Tale momento, infatti, in questo
caso, tornerebbe nel pieno controllo delle parti.

La diversa opinione, invece,
porrebbe gli Uffici in una situazione di incertezza, contraria ai principi di
efficienza e razionalità dell’attività amministrativa.

2. Con il secondo motivo di
ricorso (con il quale lamenta: la violazione o falsa applicazione di norme di
diritto: articolo 1, comma 6, legge 168/82; e l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia) il Ministero deduce
che la Ctr
avrebbe errato invocando la disciplina delle sanzioni, del tutto fuori luogo
nella specie, laddove la legge stabilirebbe il principio di decadenza,
conseguente al mancato adempimento di un onere, non già la loro applicazione
per l’inottemperanza ad un obbligo.

3. Il ricorso, che è fondato,
deve essere accolto.

3.1. I due motivi, tra di loro strettamente connessi, esigono una trattazione
congiunta.

3.1.1. Secondo l’articolo
1 della legge 168/82 (Misure fiscali per lo sviluppo dell’edilizia
abitativa), le disposizioni agevolative in esame «si applicano altresì ai
trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione
non di lusso (…) effettuati da persone fisiche (…) a condizione che l’acquisto
avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell’atto di trasferimento il
compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o
porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in
quello, se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a
propria abitazione e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal
presente comma».

Tale previsione, simile alle
altre inserite nelle varie leggi di agevolazione per l’acquisto della prima
casa, è stata interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che
tali adempimenti sono posti a carico del contribuente il quale deve osservarli
a pena di decadenza.

La sentenza di
questa Corte 7437/03, ha stabilito che, al fine di fruire delle
agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, previste dall’articolo 2
del Dl 12/1985, convertito con modificazioni in legge 118/85, le formalità ivi
prescritte – vale a dire la dichiarazione del compratore di non possedere altro
fabbricato destinato ad abitazione nel comune dove è situato l’immobile
acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione, e di non aver già
usufruito delle agevolazioni previste dalla disposizione -, devono essere
adempiute, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto avente ad oggetto tale
abitazione.

Tali adempimenti sono così
indispensabili che, nel caso di trasferimento di un’unità abitativa (ad un
coniuge) disposto nel verbale (di separazione consensuale), la richiesta delle
agevolazioni e la contestuale dichiarazione circa l’esistenza dei detti
presupposti va formulata nel verbale (di separazione) stesso, che tiene luogo
dell’atto pubblico di acquisto (sentenza 7437/03, cit.).

3.1.2. Nel caso specifico, posto
all’esame di questa Corte, riguardante il trasferimento dell’immobile per mezzo
di un atto del giudice, qual è la sentenza, si pone il problema di quando e
come deve essere resa la dichiarazione necessaria al conseguimento
dell’agevolazione in esame.

Secondo il giudice dell’appello,
la sanzione della decadenza stabilita dall’articolo 1 della legge 168/82, per
la mancata dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni richieste
dalla legge per godere del beneficio, non si estenderebbe al caso del
trasferimento dei diritti a seguito di sentenza del giudice, per la tassatività
di tali previsioni e per la mancanza di una apposita
regola legislativa, in tal senso.

Secondo l’Amministrazione
ricorrente, invece, dalla peculiarità del trasferimento in esame non potrebbe
derivare un’abrogazione della previsione che impone, a tutti i contribuenti,
come obbligatoria, la detta dichiarazione, ma – al più – uno spostamento
logico-temporale della stessa, dal momento dell’acquisto a quello della
registrazione.

Tale momento, infatti, sarebbe
nel pieno controllo delle parti; mentre la diversa opinione porrebbe gli Uffici
in una situazione di incertezza, contraria ai principi di efficienza e
razionalità dell’attività amministrativa.

3.1.3. Osserva la Corte che, dal sistema delle
disposizioni agevolative di cui si discute, emerge che l’applicabilità del
regime più favorevole è subordinata alla espressa richiesta formulata nell’atto
di acquisto dal compratore, tenuto contestualmente a dichiarare l’esistenza dei
presupposti cui è condizionata l’agevolazione accompagnata dalla mancanza di
qualsiasi altra formalità, alternativa alla richiesta formulata dal compratore
nell’atto di acquisto, per cui in assenza di tale
domanda il contribuente decade dal (recte, non ha diritto al) beneficio.

Non si tratta, perciò, di creare
un obbligo nuovo e diverso per il contribuente, come opina la sentenza di
merito, ma solo di rendere l’obbligo, che è inderogabile, compatibile con il
diverso caso del trasferimento del bene in base al provvedimento (la sentenza
avente natura costitutiva) del giudice, ai sensi dell’articolo 2932 del codice
civile.

A tal proposito, il primo (ma
anche l’ultimo) momento in cui la parte, destinataria degli effetti traslativi
del provvedimento giudiziale, può far valere il suo diritto a chiedere
l’applicazione dell’agevolazione tributaria sull’acquisto della prima casa, è
costituito dalla registrazione dell’atto davanti all’Amministrazione fiscale.

È in tale sede, infatti, che
viene a spostarsi l’esercizio del diritto attribuito al contribuente dalla
legge di agevolazione.

Erra, pertanto, la sentenza di
merito, nell’escludere del tutto l’obbligatoria dichiarazione verso il Fisco,
proprio perché, come sopra si è detto, tale dichiarazione oltre ad essere
formalmente pretesa dalla legge è anche necessaria affinché l’Amministrazione
possa conoscere tempestivamente qual è la volontà del contribuente e, al
riguardo, possa eseguire i controlli volti a verificare la legittimità della
pretesa.

Una contraria interpretazione si
tradurrebbe nell’abrogazione dell’obbligo giuridico il cui esercizio è premessa
necessaria al godimento del beneficio.

3.1.4. La sentenza di merito ha
capovolto tali principi e, sulla base di tale error iuris, ha attribuito alla
contribuente l’agevolazione a lei non spettante.

La sentenza, perciò, va cassata
e, poiché non occorrono altri accertamenti in fatto, la causa può essere anche
decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

4. La novità della questione
impone di compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la
sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso
introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.