Penale

Friday 19 September 2003

Anche il reato di minaccia si adegua ai tempi: “ti spacco il culo” non va inteso alla lettera e non costituisce reato. Cassazione – Sezione quinta penale (cc) – sentenza 17 giugno-8 luglio 2003, n. 25916

Anche il reato di minaccia si adegua ai tempi: ti spacco il culo non va inteso alla lettera e non costituisce reato

Cassazione Sezione quinta penale (cc) sentenza 17 giugno-8 luglio 2003, n. 25916

Presidente Lattanzi relatore Nappi

Pm DAmbrosio ricorrente Pm e parti civili in proc. Giardinieri

Motivi della decisione

In seguito a querela di Dino Angelucci e Flavia Felicioni, amministratori della Fitist Security srl, il Tribunale di Fano dichiarò la guardia giurata Guido Giardinieri colpevole del delitto di diffamazione ai danni dei due querelanti, suoi datori di lavoro, per avere incaricato due suoi colleghi di riferire alle persone offese che egli era sindacalista della Cisnal, e avrebbe loro spaccato il culo.

La Corte dappello di Ancona, adita dallimputato, assolse Guido Giardinieri dallimputazione di minaccia, così modificato loriginario addebito di diffamazione, ritenendo che il fatto non costituisca reato, perché limputato, destinatario di ritorsioni sindacali da parte dei suoi datori di lavoro, intendeva solo dire di essere pronto a una lotta sindacale anche aspra, ma pur sempre legittima, e aveva cos reagito alle discriminazioni di cui era stato vittima da quando aveva cambiato organizzazione sindacale, sicché la sua pur colorita affermazione non era idonea a turbare la libertà psichica dei soggetti passivi, che lavevano utilizzata solo per tentare ancora una volta di sbarazzarsi di un sindacalista scomodo.

Ricorrono per cassazione il Pm e le parti civili.

I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione di legge, contestando in primo luogo che dallistruttoria dibattimentale fosse emersa la prova di ritorsioni sindacali ai danni dellimputato. Censurano poi linterpretazione benevola prospettata dai giudici dappello della frese minacciosa pronunciata dallimputato.

I ricorso sono inammissibili, per violazione dellarticolo 606 Cpp, nella parte in cui deducono vizi di motivazione non desumibili dal testo della sentenza impugnata, auspicando un diretto esame dei dati probatori da parte di questa Corte. Sono infondati nella parte in cui censurano la interpretazione della frase controversa prospettata dalla Corte dappello.

Nel linguaggio comune, invero, la minaccia di spaccare il culo a qualcuno non viene certamente intesa alla lettera, ma assume un significato evocativo di una dura sanzione o, comunque, reazione, la cui specifica natura dipende dal contesto dei rapporti nei quali un tal volgare, ma pur sempre solo figurato, linguaggio si inserisce.

Nel caso in esame il rapporto tra lattività sindacale di Guido Giardinieri e la sua frase minacciosa è manifestato e indiscusso, perché limputato affermò che proprio in quanto sindacalista della Cisnal avrebbe spaccato il culo ai suoi datori di lavoro. Sicché non è certo priva di plausibilità linterpretazione che di quella frase diede la Corte dappello, ritenendola riferita solo alla durezza del confronto sindacale, anche se i giudici anconetani finirono per dare una gratuita e inopportuna coloritura di polemica politica al loro argomentare, quando affermarono che i querelanti avevano preso a pretesto quella frase solo per tentare di sbarazzarsi di un sindacalista divenuto scomodo per essere passato dalluno allaltra organizzazione sindacale.

Nel rigettare i ricorsi, le parti civili vanno condannate al pagamento delle spese del procedimento.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e condanna le parti civili Angelucci e Felicioni al pagamento delle spese del procedimento.