Penale

Wednesday 23 November 2005

Ammissibili il sequestro preventivo e la confisca per equivalente nelle truffe ai danni dello Stato.

Ammissibili il sequestro preventivo e la confisca  per equivalente nelle truffe ai danni dello Stato.

Cassazione Sezioni unite penali (cc) sentenza 25 ottobre-22 novembre 2005, n. 41936

Presidente Marvulli Relatore Cortese

Pm Esposito ricorrente Muci

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 9 aprile 2004 il Tribunale di Lecce, decidendo sul riesame proposto da Muci Alessandro, indagato per i reati di cui agli articoli 416, commi 1 e 2, 81, 110, 640bis, 61 n. 7 Cp, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso il 16 marzo 2004 dal locale Gip, rigettava il gravame relativamente ad alcuni beni immobili e mobili nella disponibilità del predetto, ritenendo che gli stessi fossero soggetti a confisca obbligatoria ai sensi degli articoli 322ter e 640quater Cp, siccome di valore corrispondente allingiusto profitto conseguito (oltre 1.200.000 euro). Rilevava in particolare il Tribunale che larticolo 640quater Cp, nel richiamare la disciplina contenuta nellarticolo 322ter Cp, consente la confisca per equivalente in riferimento non solo al prezzo ma anche al profitto del reato, posto tra laltro che una diversa soluzione determinerebbe una interpretatio abrogans della citata disposizione, avendo rilievo nel reato di truffa il solo riferimento al profitto.

Ha proposto ricorso il Muci, per erronea applicazione dellarticolo 640quater Cp in relazione allarticolo 322ter, deducendo che, a sensi di questultima norma, fatta eccezione per la sola fattispecie delittuosa di cui allarticolo 321 Cp (prevista nel comma 2), per la quale il vincolo reale può ricadere anche su beni di valore equivalente al «profitto», lo spostamento del vincolo reale è consentito solo su beni di valore equivalente al «prezzo» del reato (articolo 322ter, comma 1, Cp), non configurabile in relazione ai reati contestati allindagato (articoli 640 e 640bis Cp).

Il ricorrente ha lamentato anche la sommaria quantificazione del valore dei beni sottoposti a sequestro.

Con motivi ulteriori il difensore del Muci, oltre a rafforzare le suesposte argomentazioni (in particolare evocando i lavori preparatori alla legge e lesplicita menzione della confisca per equivalente del profitto nella diversa ipotesi contemplata dal D.Lgs n. 231 del 2001), ha dedotto lillegittimità del sequestro, anche sotto il profilo della mancanza della prova in ordine allinfruttuosità della ricerca del profitto del reato.

La seconda Sezione di questa S.C., assegnataria del ricorso, ha rilevato alla udienza camerale dell11 maggio 2005 come, in ordine allambito applicativo della confisca c.d. per equivalente, prevista, con formulazioni diverse, nei primi due commi dellarticolo 322ter Cp, al quale si richiama in via generale larticolo 640quater Cp, si siano formati due orientamenti nella giurisprudenza di legittimità: luno, maggioritario e più restrittivo (espresso in particolare da Sezione prima, 26046/03, est. Chieffi, ric. Pm in proc. Silletti, RV. 226137 e da Sezione seconda, 8717/05, est. Macchia, ric. Napolitano, non massimata), secondo il quale la confisca de qua, al di fuori della fattispecie di cui allarticolo 321 Cp, regolata in modo separato e specifico nel comma 2 dellarticolo 322ter Cp, può trovare applicazione, alla stregua del disposto generale, di cui alla parte finale del comma 1 di tale articolo («è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, ovvero di beni per un valore corrispondente a tale prezzo»), relativo a una pluralità di reati e al quale deve necessariamente intendersi riferito il richiamo di cui allarticolo 640quater Cp, solo in correlazione al (non più aggredibile) «prezzo» del reato; laltro, fatto proprio da Sezione prima, 79/2005, est. Giordano, ric. Cacciavillani, RV. 231063, secondo cui la previsione della confisca per equivalente del valore del profitto, contenuta nel comma 2 dellarticolo 322ter Cp, è applicabile, in forza del richiamo di cui allarticolo 640quater Cp, che, altrimenti, risulterebbe svuotato di ogni significato, anche alla fattispecie di cui allarticolo 640bis Cp.

La Sezione stessa, quindi, dopo aver altresì osservato come una recente decisione quadro del Consiglio Ue del 24 febbraio 2005 (2005/212/GAI), relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, ha imposto agli Stati la previsione intermini generali della confisca per equivalente con riferimento ai «proventi di reato» nella prospettiva di armonizzare la normativa dei paesi dellUe sul tema specifico della confisca penale, ha disposto la rimessione del ricorso alle Su, recepita e formalizzata con decreto del 28 giugno 2005 del Primo Presidente.

Con nuove note illustrative, la difesa del Muci, oltre a richiamare nuovamente, a conforto delle proprie tesi, i lavori preparatori della legge 300/00, ha rilevato, in relazione alla ricordata decisione quadro 2005/212/GAI, che la stessa:

– non ha affatto introdotto definizioni nuove circa il provento del reato;

– ha previsto in generale, per lobbligo di applicazione della confisca estesa, la necessità di una qualche correlazione del bene con lattività criminosa;

– non consente comunque forzature interpretative del diritto interno incompatibili con una ermeneusi corretta del medesimo e con i principi della certezza del diritto e di non retroattività delle disposizioni penali (quale è certamente da considerare quella relativa alla punitiva confisca per equivalente).

Motivi della decisione

La questione giuridica rimessa a questo Collegio è se, in forza del richiamo allarticolo 322ter Cp, contenuto nellarticolo 640quater Cp, la confisca di beni per un valore equivalente al profitto del reato possa e debba essere disposta anche nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 640, comma 2 n. 1, 640bis e 640ter Cp

Orbene, va rilevato che larticolo 322ter, oltre a rendere obbligatoria per taluni delitti anche la confisca del profitto (secondo una linea di rigore, che troverà il suo completamento nellarticolo 335bis Cp, introdotto dalla legge 97/2001), ha previsto anche, per gli stessi delitti, la confisca obbligatoria per equivalente (o di valore), differenziandone però la disciplina, fra il primo e il comma 2, in relazione al suo collegamento al prezzo ovvero al profitto del reato.

La confisca per equivalente, caldeggiata a più riprese, a partire dagli anni 80, e via via con intensità crescente, in vari atti internazionali (di cui lultimo è la ricordata decisione quadro del Consiglio Ue del 24 febbraio 2005), in funzione di neutralizzazione dei vantaggi economici derivanti dallattività criminosa, fu introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento (se si eccettua la previsione di cui allarticolo 735bis Cpp. – conseguente alla ratifica, con legge 328/93, della Convenzione n. 141 del Consiglio dEuropa relativa al riciclaggio, al rintracciamento, al sequestro o alla confisca dei proventi di reato, aperta alla firma a Strasburgo l8 novembre 1990 – della esecuzione della confisca di valore in sede di cooperazione giudiziaria passiva), in relazione al reato di usura, dalla legge 108/96, che, novellando larticolo 644 Cp, stabilì, oltre alla obbligatorietà della confisca del prezzo e del profitto del reato di usura, che la stessa potesse estendersi a « somme di denaro, beni o utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona, per un importo pari al valore degli interessi, o degli altri vantaggi o compensi usurari»).

Su tale forma di misura ablatoria (che, senza mai essere introdotta in via generale, ha nel frattempo trovato ulteriori applicazioni specifiche nel nostro ordinamento con il D.Lgs 231/01, relativo alla responsabilità delle persone giuridiche, con il D.Lgs 61/2002, contenente la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, e con la legge 228/03, che ha novellato larticolo 600septies Cp), la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che essa:

– esime dallo stabilire quel «rapporto di pertinenzialità» tra reato e provvedimento ablatorio dei proventi illeciti, che caratterizza invece la misura ex articolo 240 Cp: fermo restando, cioè, il presupposto della consumazione di un reato, non è più richiesto alcun rapporto tra il reato e i beni da confiscare, potendo essere detti beni diversi dal «provento (profitto o prezzo)» del reato stesso (Cass 19.01.2005, Pm in proc. Nocco; 27.01.2005, Baldas);

– costituendo una «forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti», viene ad assumere un carattere preminentemente sanzionatorio (Cassazione 16.01.2004, Napolitano);

– richiede, oltre alla ravvisabilità di uno dei reati per i quali è consentita e alla non appartenenza dei beni a unterzo estraneo, che nella sfera giuridico-patrimoniale del responsabile non sia stato rinvenuto, per una qualsivoglia ragione, il prezzo o profitto (di cui sia però «certa» lesistenza) del reato (Cassazione 16.01.2004, Napolitano; 03.07.2002, Pm in proc. Silletti);

– è applicabile, nellipotesi di concorso di persone nel reato, nei confronti di uno qualsiasi tra i concorrenti per lintero importo del ritenuto prezzo o profitto del reato, anche se lo stesso non sia affatto transitato, o sia transitato in minima parte, nel suo patrimonio e sia stato, invece, materialmente appreso da altri (Cass 02.12.2004, Ricciotti).

Per quanto concerne le nozioni di profitto e prezzo del reato, palesemente presupposte nella loro valenza tecnica dallarticolo 322ter Cp, la giurisprudenza assolutamente dominante, chiamata a chiarirne la distinzione in relazione al diverso trattamento fattone nellarticolo 240 Cp e, di riflesso, nella previgente formulazione dellarticolo 445 Cpp. (che consentiva, in presenza di una pena patteggiata, lapplicazione della sola confisca obbligatoria), ha avuto modo di precisare che, mentre per «profitto» deve intendersi lutile ottenuto in seguito alla commissione del reato, il «prezzo» va identificato in quello pattuito e conseguito da una persona determinata, come «corrispettivo» dellesecuzione dellillecito (ex plurimis, Su 3/7/1996, dep. 17/10/1996, ric. Chabrui, n. 09149, est. Papadia, RV. 205707). Per «prodotto» del reato, invece, si intende il risultato, cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita.

Un carattere onnicomprensivo tende invece a darsi alla locuzione «provento del reato», che ricomprenderebbe quindi «tutto ciò che deriva dalla commissione del reato» e pertanto le diverse nozioni indicate nellarticolo 240, comma 1 e 2 Cp di «prezzo», «prodotto» e «profitto» (Su 9/1999, est. Silvestri, ric. Bacherotti, in motivazione).

In coerenza con la suddetta definizione del prezzo del reato, la Sc ha escluso, fra laltro, che in esso possano identificarsi la cosa incautamente acquistata (Sezione seconda, 10456/98, est. Carmenini, ric. Asseliti, RV. 211662), il danaro consegnato dalla prostituta al suo sfruttatore (Sezione terza, 661/00, est. Di Nubila, ric. Brunetti, RV. 216455), le somme ricavate dalla vendita di terreni abusivamente lottizzati (Sezione sesta, 6644/88, est. Battaglini, ric. Grasso, RV. 178526), il denaro esposto nel gioco dazzardo (Su, 1811/93, est. Satta Flores, ric. Bissoli, RV. 192493).

Sulla nozione di profitto di reato, queste Su hanno di recente puntualizzato che esso si identifica nel «vantaggio di natura economica» ovvero nel «beneficio aggiunto di tipo patrimoniale» di «diretta derivazione causale» dallattività del reo, senza che possa addivenirsi a «unestensione indiscriminata ed una dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, indiretto o mediato, che possa comunque scaturire da un reato» (sentenza 29951/04, est. Fiale, ric. Curatela Fall. in proc. Focarelli, RV. 228166 ed in motivazione).

Venendo ora specificamente al contrasto che ha determinato la rimessione del ricorso a questo Collegio, si osserva che la tesi che esclude la confiscabilità «per equivalente» del profitto dei reati indicati nellarticolo 640quater Cp si basa essenzialmente sullassunto che il rinvio operato dallarticolo 640quater Cp riguarderebbe soltanto le disposizioni di tipo generale contenute nel comma 1 dellarticolo 322ter, in cui si prevede la confisca per equivalente del prezzo del reato, e non quelle invece del comma 2, che sarebbero state dettate «esclusivamente» per il delitto di cui allarticolo 321 Cp e non sarebbero quindi estensibili (in ragione dellinciso «in quanto applicabili») alle diverse fattispecie di truffa. Stante poi la ricordata differenza sostanziale sotto il profilo giuridico dei termini «profitto» e «prezzo» del reato, il profitto dei reati di frode di cui allarticolo 640quater Cp (quale è indubbiamente quello conseguito, in ipotesi accusatoria, dal Muci) non potrebbe in ogni caso coincidere con il concetto di prezzo del reato.

In tal senso si è espressa la Corte con Sezione prima, 28/05/2003, dep. 18/06/2003, est. Chieffi, ric. Pm in proc. Silletti, RV. 226137, alla quale si è riportata espressamente di recente Sezione seconda, 10875/05, est. Cardella, ric. Geremicca, non massimata..

Anche secondo Sezione seconda, 28/4/2004, dep. 9/2/2005, nn. 4852 e 4853, est. Conzatti, ric. Napolitano G., non massimate, la confisca del «tantundem» prevista dallarticolo 640quater Cp non può essere riferita al profitto del reato per cui si procede, stante la limitazione di tale forma di confisca, nel richiamato articolo 322ter Cp, alla sola fattispecie di cui allarticolo 321 Cp.

La tesi in esame viene corroborata dalle sentenze 8717 e 8718, della Sezione seconda 15/2/2005, ric. Napolitano, non massimate, col richiamo ai lavori parlamentari della legge 300/00, che, nellautorizzare la ratifica di vari atti internazionali, avrebbe, per quel che riguarda la confisca, dato specifica attuazione allarticolo 3, comma 3, della Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione, prevedendo la confisca per equivalente essenzialmente con riferimento alla «tangente» della corruzione ed ai benefici che dal patto corruttivo sono derivati. In tale ricostruzione, leliminazione dal comma 1 dellarticolo 322ter del riferimento al profitto, originariamente previsto nel testo del disegno di legge presentato dal Governo, fu leffetto «non di un semplice errore di coordinamento», ma di «una precisa scelta, derivante dallallargamento della platea dei reati presi in considerazione e dalla ritenuta esigenza di differenziare il regime della confisca proprio in ragione della diversa tipologia delle fattispecie considerate». In particolare, linserimento del nuovo delitto previsto dallarticolo 316ter fra quelli per i quali operava il regime particolare stabilito dallarticolo 322ter, avrebbe reso necessaria la previsione di un regime di analogo rigore per la figura finitima prevista dallarticolo 640bis Cp.

La diversa formulazione dellarticolo 19 del D.Lgs 231/01, che ha espressamente previsto la confisca per equivalente avente ad oggetto «somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato», confermerebbe che nei casi in cui la confisca per equivalente può riguardare tanto il profitto che il prezzo del reato, ciò deve emergere univocamente dal testo della norma.

Né, ovviamente, alla clausola di compatibilità – enunciata dallarticolo 640quater nel richiamo allarticolo 322ter Cp – potrebbe essere annessa una portata di estensione «analogica» delleccezionale istituto della confisca per equivalente, estensione costituzionalmente inibita in campo penale.

A favore della confiscabilità per equivalente del profitto dei reati contemplati dallarticolo 640quater Cp si è schierata invece altra giurisprudenza, sviluppata in particolare da Sezione prima, 9395/05, est. Giordano, ric. Cacciavillani, RV. 231063, che considera la tesi negativa contraria alla ratio della citata norma, tendente a più efficacemente contrastare il fenomeno criminoso della indebita percezione di fondi, e ritiene legittimo, sotto il profilo tecnico-giuridico, il collegamento del richiamo contenuto nellarticolo 640quater al comma 2 dellarticolo 322ter, escludendo che a tanto possa ostare la circostanza che tale ultima disposizione contenga, ai fini della determinazione dei beni confiscabili, anche un riferimento a un termine di raffronto – il denaro o altra utilità dati o promessi per realizzare la corruzione – estraneo alla fattispecie di cui allarticolo 640bis Cp: e ciò in quanto «lapplicazione a tale delitto della parte della norma funzionale al suo principale obbiettivo, che è quello di rendere suscettibili di confisca beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a quello del profitto del reato commesso», è autonoma «dalla operatività della disposizione secondo cui tale valore non deve comunque essere inferiore a quello individuabile solo mediante il suddetto termine di raffronto».

Ad avviso del Collegio, è fondata la tesi che sostiene la confiscabilità per equivalente del profitto dei reati contemplati dallarticolo 640quater Cp, in forza della riferibilità (diretta e non analogica) del rinvio di cui ivi al comma 2 dellarticolo 322ter Cp.

A favore di tale tesi milita anzitutto la lettera di tale norma, che fa un rinvio indifferenziato (in quanto applicabili) alle disposizioni contenute nellarticolo 322ter.

Né può sostenersi che il comma 1 dellarticolo 322ter Cp rappresenterebbe la norma di carattere generale, disciplinante la confisca per equivalente, mentre il comma 2 riguarderebbe solo una fattispecie delittuosa specifica.

Anche la norma del comma 1, infatti, è formulata non intermini generali ma con specifico riferimento a singole fattispecie delittuose.

Neppure ha pregio, in senso contrario, lobiezione che fa leva sulla circostanza che ai delitti compresi nellarticolo 640quater non è applicabile lultima parte del comma 2 dellarticolo 322ter, relativa al limite minimo rappresentato dal quantum dato o promesso al pubblico operatore. Linciso in questione, infatti come ha correttamente rilevato la sentenza Cacciavillani, sopra ricordata -, non è per nulla essenziale ai fini dellautonoma operatività del resto della disposizione, e la sua disapplicazione ai casi di cui allarticolo 640quater è perfettamente coerente con lespressa previsione della clausola di compatibilità (in quanto applicabili) contenuta in tale ultima norma.

Ma a favore della tesi affermativa qui sostenuta, al di là del pur significativo trend internazionale inteso a estendere listituto della confisca di valore, milita in modo decisivo lesame dei lavori preparatori della legge, con cui furono introdotte le norme di cui agli articoli 322ter e 640quater Cp.

Comè noto, le norme innovative de quibus sono state introdotte nel nostro ordinamento con la legge 300/00, che autorizzò la ratifica di una serie di importanti convenzioni internazionali, fra cui, in particolare, la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dellUnione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997, e la Convenzione Ocse sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997.

In questultimo atto, sulla scia del già ricordato indirizzo inaugurato negli anni 80, volto a impegnare gli Stati alladozione di strumenti più incisivi per colpire i vantaggi economici derivanti dallattività criminosa, facendo anche ricorso, oltre che alla confisca in forma specifica dei proventi (c.d. confisca di proprietà), a quella ricadente su beni di valore ad essi equivalente (c.d. confisca di valore), si prevedeva, fra laltro (allarticolo 3, par. 3), che ciascuna Parte adottasse le misure necessarie affinché la «tangente» ed i «proventi [proceeds, nel testo originale] derivanti dalla corruzione» di un pubblico ufficiale straniero, o «i beni il cui valore corrisponde a quello di tali proventi», fossero soggetti a sequestro e a confisca o comunque a sanzioni pecuniarie di analogo effetto. Il Rapporto esplicativo chiariva che con il termine «proceeds» dovevano intendersi «i profitti o gli altri benefici derivati al corruttore dalla transazione» o «gli altri vantaggi ottenuti o mantenuti attraverso la corruzione».

Nella Relazione illustrativa del progetto di iniziativa governativa (Ac 5491) della legge di ratifica dei suddetti atti internazionali, presentato alla Camera dei deputati il 4 dicembre 1998, si sottolineava, con riferimento alla Convenzione OCSE sulla corruzione dei funzionari stranieri, la necessità di un apposito intervento di adeguamento sia per «stabilire lobbligatorietà della confisca dei proventi dei fatti di corruzione» – in quanto la disposizione generale dellarticolo 240, comma 1, Cp, prevedeva la confisca del «profitto» del reato soltanto come meramente facoltativa -, sia per «introdurre la possibilità della confisca cosiddetta di valore, destinata ad operare nei casi in cui la confisca «diretta» della tangente o dei «proventi della corruzione» fosse risultata, per qualunque ragione, non praticabile, ed avente ad oggetto beni del reo di pregio corrispondente.

Il progetto di legge, nel prevedere lintroduzione della confisca di valore, ne aveva esteso il campo di applicazione – per non «dar luogo a disparità di trattamento prive di razionale giustificazione» – a tutte le ipotesi di corruzione (e di concussione) già contemplate dallordinamento, non limitandolo a quelle specificamente prese in considerazione dallo strumento internazionale, riguardanti il solo funzionario straniero.

Il testo del Ddl con riferimento allarticolo 322ter Cp era per lesattezza il seguente:

«Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellarticolo 444 del Cpp, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 317 a 322bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale profitto o prezzo».

Nei successivi passaggi dei lavori parlamentari la disposizione sulla confisca contenuta nellarticolo 322ter Cp fu oggetto di ripetuti assestamenti.

Il primo significativo passaggio si ebbe nel corso dei lavori del Senato, dopo che la Camera aveva approvato la versione dellarticolo 322ter Cp proposta dal disegno di legge. In seno alle Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri) del Senato, il Comitato ristretto presentò una nuova versione dellarticolo 322ter Cp, nella quale si introdusse una distinzione formale e sostanziale fra la disciplina della confisca relativa alla fattispecie del pubblico ufficiale corrotto e quella riguardante invece il corruttore. Per il primo, la confisca obbligatoria veniva estesa, oltre che al prezzo ed al profitto, alle «altre utilità indebitamente ricevute», e la confisca per equivalente veniva parametrata al valore corrispondente a quello «del denaro o delle altre utilità ricevute». Nella diversa ipotesi del corruttore (di cui allarticolo 321 Cp), la confisca obbligatoria riguardava il solo «profitto» del reato, e quella per equivalente era commisurata al valore corrispondente a quello di detto profitto ed in ogni caso non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale corrotto.

Il nuovo testo proposto era precisamente il seguente:

1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dellarticolo 444 del Cpp, per alcuno dei reati previsti dagli articoli da 317 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nellarticolo 322bis, comma 1, è sempre ordinata la confisca del denaro, dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo, delle altre utilità indebitamente ricevute, ovvero quando ciò non è possibile, di somme di denaro, di beni ed utilità facenti parte del patrimonio del reo per un valore corrispondente a quello del denaro o delle altre utilità ricevute.

2. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dellarticolo 444 del Cpp, per il reato previsto dallarticolo 321, anche se commesso ai sensi dellarticolo 322bis, comma 2, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto del reato, ovvero, quando ciò non è possibile, di somme di denaro o beni facenti parte del patrimonio del reo per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o allincaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nellarticolo 322bis, comma 2.

3. Nei casi di cui ai commi procedenti, il giudice con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o i beni oggetto di confisca.

Ai fini della decisione del presente procedimento, simpongono, a tal punto, due rilievi.

Anzitutto, va osservato che con la nuova formulazione licenziata la norma, sia pure in maniera un po contorta, mirava ad allinearsi più strettamente a quanto imposto dalla Convenzione Ocse, che aveva tenuto distinti, quali oggetti della sanzione apprensiva auspicata, la tangente del pubblico funzionario e i proventi del privato corruttore.

In secondo luogo, è importante sottolineare che nello stesso contesto in cui si approdò alla formulazione anzidetta (e allo scopo di uniformare la nuova disciplina della confisca con loggetto degli atti internazionali in via di ratifica, riguardanti anche lo specifico settore delle frodi comunitarie), il Comitato ristretto introdusse unulteriore previsione quella dellarticolo 640quater Cp – diretta ad estendere lapplicazione della confisca obbligatoria per i reati di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1, 640bis e 640ter, comma 2, prima parte, Cp, per la quale dovevano osservarsi «in quanto applicabili», le disposizioni contenute nellarticolo 322ter Cp Il testo della nuova norma recitava:

«Nei casi di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1, 640bis e 640ter, comma 2, prima parte, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nellarticolo 322ter».

Ora, non cè dubbio che, tra la figura del funzionario pubblico corrotto o concussore, rispetto al quale veniva soprattutto in rilievo, in particolare al fine della commisurazione della confisca per equivalente, il quantum ricevuto, e quella del privato corruttore, di cui si perseguiva esclusivamente lapprensione, in via diretta o per equivalente (e salvo il limite minimo del quantum dato), del profitto (il tutto in tendenziale maggiore aderenza alla Convenzione Ocse), fosse questultima, per la qualità dellagente e la natura del vantaggio illecito derivante dal reato, quella maggiormente assimilabile ai responsabili di truffe in danno di soggetto pubblico, ai quali dalla nuova disposizione veniva, con generico richiamo, estesa losservanza, in quanto possibile, delle disposizioni contenute nellarticolo 322ter.

È importante ricordare che, in quel momento, non era ancora stato introdotto il nuovo articolo 316ter Cp e il testo del comma 1 dellarticolo 322ter comprendeva solo i delitti di corruzione (passiva) e concussione. Di tal che non può sostenersi che la previsione dellarticolo 640quater Cp sia derivata dallesigenza di assimilare il regime della confisca relativo ai delitti in esso previsti a quello (che risulterà solo in seguito) applicabile (nella più blanda forma di cui al testo definitivo del comma 1 dellarticolo 322ter) alla più lieve fattispecie dellarticolo 316ter, né che la differenziazione di disciplina della confisca fra il primo e il comma 2 dellarticolo 322ter sia stata introdotta a causa dellallargamento (che avverrà solo in seguito) della platea dei reati compresi nel comma 1.

Nei successivi passaggi dei lavori parlamentari, mentre nessun intervento subiva larticolo 640quater Cp, si ebbero, via via:

– nella norma corrispondente allattuale comma 1 dellarticolo 322ter: – il temporaneo isolamento dalle previsioni di cui agli attuali commi 2 e 3; – linserimento, fra i reati richiamati, di quello di cui allarticolo 316bis Cp; – il recupero della formulazione originaria quanto allindicazione delloggetto della confisca diretta (beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo); lespresso riferimento al prezzo quale parametro di corrispondenza del valore dei beni da assoggettare alla confisca per equivalente, con conseguente miglior definizione tecnica in rapporto alla precedente formula della corrispondenza al valore «del denaro o delle altre utilità ricevute» – dei concreti termini di operatività, in parte qua, della nuova misura ablatoria;

– il ripristino del comma 2 dellarticolo 322ter, relativo alla fattispecie di cui allarticolo 321 Cp, con la confermata necessità di operare una distinzione «tra le diverse situazioni del corruttore e del corrotto rispetto allapplicazione della confisca»;

– il ripristino della disposizione (di cui al comma 3) sui compiti indicativi del giudice;

– linclusione nel comma 1 del riferimento al reato di peculato;

– ulteriori riformulazioni del comma 3;

– lautomatica inclusione, nella finale formulazione del comma 1, anche della nuova fattispecie (nel frattempo introdotta) dellarticolo 316ter Cp, intesa a comminare, per ipotesi simili ma di minore gravità, sanzioni più miti di quelle previste dallarticolo 640bis Cp.

Il testo finale risultava il seguente:

Articolo 322ter. – (Confisca). – Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dellarticolo 444 del Cpp, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessa dai soggetti indicati nellarticolo 322bis, comma 1, e sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dellarticolo 444 del Cpp, per il delitto previsto dallarticolo 321, anche se commesso ai sensi dellarticolo 322bis, comma 2, e sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o allincaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nellarticolo 322bis, comma 2.

Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto a il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.

Appare evidente che, nella formulazione ultima dellarticolo, il dichiarato disegno che è alla base della separazione e del diverso tenore dei commi primo e secondo – di tenere distinte, rispetto allapplicazione della confisca, la situazione del corrotto (cui veniva assimilato il concussore) e quella del corruttore, è rimasto in parte offuscato dallestensione della applicazione della disposizione del comma 1 a fattispecie delittuose in cui non è normalmente ravvisabile la percezione di un quantum, erogato da terzi, da parte di un pubblico operatore o addirittura neppure unattività criminosa propria di questultimo.

Tale circostanza rende indubbiamente stonata, rispetto alle fattispecie aggiunte, la limitazione al solo prezzo del parametro di riferimento per il calcolo del valore dei beni da assoggettare alla confisca per equivalente (e tale stonatura si è accresciuta a seguito dellemanazione del D.Lgs 231/01, che, nello stabilire la responsabilità dellente in ordine a taluni delitti, per lo più coincidenti con quelli richiamati dagli articoli 322ter e 640quater Cp, ha in via generale in attuazione di una specifica delega contenuta nella stessa legge 300/00 previsto, allarticolo 19, in caso di condanna, la obbligatoria confisca nei confronti dellente del prezzo o del profitto del reato, salvo per la parte che possa essere restituita al danneggiato, ed, in caso di impossibilità, la confisca di «somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato»).

Non per questo, tuttavia, può ritenersi venuto meno lobiettivo e funzionale collegamento già esistente fra il rinvio dellarticolo 640quater e il comma 2 dellarticolo 322ter: collegamento che anzi deve considerarsi confermato dal tenore invariato di tali norme e, in particolare, dal fatto che, nonostante il ricordato allargamento del campo di applicazione del comma 1 dellarticolo 322ter, con linclusione, fra laltro, della nuova affine fattispecie dellarticolo 316ter Cp, non si è mai pensato di eliminare la detta norma di rinvio, inserendo anche i delitti in essa contemplati nellelenco delle fattispecie di cui al comma 1 dellarticolo richiamato.

Discende da quanto sopra che il sequestro contestato dal ricorrente, in quanto prodromico e funzionale alla (obbligatoria) confisca per equivalente, è pienamente legittimo.

Non esaminabili in questa sede sono le deduzioni relative allerronea valutazione dei beni sottoposti a sequestro e alla mancata prova dellirrintracciabilità del profitto.

Quanto alla prima, invero, è generica, involge una quaestio facti e richiama una consulenza di parte attinente a beni dissequestrati.

La seconda è stata tardivamente formulata ed è comunque resistita dal rilievo, contenuto nellordinanza impugnata, che del denaro costituente il profitto del reato non cè più traccia.

PQM

Visti gli articoli 615 e 616 Cpp.,

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del procedimento.