Ambiente

Thursday 24 June 2004

Ambiente. Il nulla osta paesaggistico non prescinde dalla valutazione degli aspetti idrogeologici. Consiglio di Stato – Sezione quinta – decisione 9 marzo-22 giugno 2004, n. 4341

Ambiente. Il nulla osta paesaggistico non prescinde dalla valutazione degli aspetti idrogeologici

Consiglio di Stato Sezione quinta decisione 9 marzo-22 giugno 2004, n. 4341

Presidente Elefante Estensore Carlotti

Ricorrente Provincia di Padova

Fatto e diritto

1. La Società Agroittica Veneta srl (in seguito Agroittica), che aveva ottenuto lautorizzazione ambientale per la realizzazione del primo stralcio di un progetto dimpianto destinato allacquacoltura nel territorio del Comune di Carmignano di Brenta (bacino boschi di Camazzola), impugnava avanti al Tar del Veneto il diniego opposto dalla Provincia di Padova, con provvedimento presidenziale del 26 gennaio 1995, n. 64571/92/1947, alla richiesta di autorizzazione ambientale ex articolo 7 legge 1497/39 per lesecuzione del secondo stralcio.

Il primo giudice, con la sentenza specificata in epigrafe, dopo aver estromesso dal giudizio il Comune di Carmignano di Brenta perché estraneo alla materia del contendere, accoglieva il gravame, annullando per leffetto il suddetto diniego.

2. Avverso la decisione interponeva appello la Provincia di Padova, deducendone lerroneità e domandandone la riforma.

Resisteva la Agroittica, promuovendo altresì appello incidentale.

3. Con decisione interlocutoria 1061/03 la Sezione ordinava incombenti istruttori.

4. Alludienza del 9 marzo 2004 laffare era trattenuto in decisione.

5. Per unesatta intelligenza delloggetto del contendere giova premettere in fatto che, con il precedente provvedimento di autorizzazione prot. n. 13662/90/671 del 27 settembre 1990, la Provincia appellante aveva consentito alla Agroittica di eseguire la prima parte di un intervento, finalizzato alla sistemazione ambientale di unarea recuperata per lacquacoltura, prevedendo espressamente leffettuazione di ulteriori verifiche sullo stato dei luoghi allesito dellescavazione di mc. 445.000 per mq. 71.200.

6. Una volta terminati i lavori in parola, lAgroittica inoltrava alla Provincia di Padova unistanza di rilascio di una nuova autorizzazione per la realizzazione di opere funzionali allallevamento di salmonidi in gabbie galleggianti.

7. La Provincia di Padova, con latto impugnato in primo grado, negava lassenso invocato avendo ritenuto che dallintervento, relativo ad una superficie di mq. 93.000 per un volume da scavare di mc. 581.250, potesse derivare un grave pregiudizio allambiente «per la modificazione della falda freatica e quindi dei regimi idraulici dellarea di intervento, nonché richiamato larticolo 13 dell(e) Nta del vigente Ptrc, per il possibile inquinamento derivante dallattività di acquicoltura in relazione alle esistenti opere di prese acquedottistiche».

8. Il giudice di prima istanza, con la sentenza appellata, accoglieva il ricorso proposto dallAgroittica, annullando il diniego provinciale perché asseritamente viziato da difetto di motivazione e di istruttoria; in particolare il Tar opinava che lautorizzazione fosse stata negata sulla base di considerazioni che, in quanto attinenti a profili di difesa ambientale dallinquinamento idrico, apparivano del tutto estranee alla valutazione dellimpatto dellintervento sullestetica dei luoghi.

Il Tribunale escludeva inoltre che la natura delle opere afferenti al secondo stralcio consistenti nellapprofondimento delle restanti sezioni del bacino già in essere e nella collocazione delle gabbie di allevamento potesse incidere sullaspetto esteriore dei siti protetti, interessati alle modifiche.

9. Lappello dellAmministrazione provinciale è affidato ai seguenti mezzi di gravame: 1) loggetto del secondo stralcio non consisteva affatto nel mero approfondimento dello scavo già esistente né lautorizzazione già rilasciata contemplava la futura necessità di portare lintero specchio acqueo alla profondità indicata nellistanza respinta; piuttosto la richiesta del 28 settembre 1992 (II stralcio) implicava lampliamento della superficie da destinare ad itticoltura, con aumento della profondità dello scavo su area diversa da quella interessata dal primo stralcio e tanto emergeva dallentità dei lavori di escavazione (estesi per mq. 93.000, per un volume di materiale da estrarre di ca. mc. 581.250) a fronte del modesto ampliamento (di soli mq. 562,50) necessario allinstallazione delle gabbie di allevamento dei salmonidi, prevista nel I stralcio e mai autorizzata; 2) la preservazione dellassetto idrogeologico dellarea in questione, costituita dalla golena del fiume Brenta ed interamente sottoposta al vincolo paesistico di cui alla legge 1497/39 ex lege 431/85 (articolo 1, commi 1, lettera c) ed 8), assumeva unindubbia valenza ambientale sotto il profilo delle possibili ricadute negative dellintervento sulla falda freatica ivi esistente e, quindi, il Tar non avrebbe potuto divisare nel senso che la valutazione di tali aspetti del progetto, non di interesse meramente idraulico, esorbitasse dallambito del controllo amministrativo riservato alla Provincia.

10. Con lappello incidentale la Agroittica critica la sentenza impugnata nella parte relativa alla reiezione del motivo concernente la denunciata contraddittorietà del diniego allesecuzione dei lavori pertinenti al II stralcio rispetto a quanto in precedenza autorizzato dalla stessa Provincia: lAmministrazione invero avrebbe dovuto e potuto segnalare i potenziali rischi di inquinamento del bacino già in occasione dellistruttoria esperita sul primo assenso.

11. Lappello della Provincia di Padova è fondato e merita accoglimento.

12. La controversia sottoposta allesame del Collegio investe il problema dellesatta individuazione della natura e delle finalità del controllo demandato alla Provincia appellante in materia di protezione delle bellezze naturali.

Si è detto infatti che, secondo il Tar del Veneto, allAmministrazione provinciale competeva esclusivamente la verifica delleventuale impatto dellintervento sullaspetto estetico dei luoghi tutelati.

13. Lopinione espressa dalla primo giudice, pur condivisibile in linea generale, non si attaglia allo specifico oggetto delle opere da autorizzare.

14. Per chiarire quanto testé affermato, occorre muovere dalla considerazione che lAgroittica intendeva realizzare un grande impianto per lacquacoltura, comprendente lattività di allevamento dei salmonidi.

Unattività del genere appena descritto rientra indiscutibilmente nel novero di quelle imprenditoriali di tipo agricolo. A tale conclusione si perviene sulla scorta di numerosi formanti: segnatamente non in forza dellarticolo 2135, comma 2, Cc, siccome sostituito dalla D.Lgs 228/01, trattandosi di disposizione inapplicabile alla fattispecie ratione temporis, ma alla luce sia dellarticolo 2 legge 102/92, recante norme concernenti lacquacoltura e già vigente allepoca della presentazione dellistanza di autorizzazione allesecuzione del II stralcio dellintervento, sia della giurisprudenza, anche di questo Consiglio (Sezione quinta, 1455/94), che tale previsione ha interpretato.

15. Larticolo 2 succitato (del quale, fra laltro, è stato riconosciuto il carattere di norma di interpretazione autentica immediatamente applicabile, quale ius superveniens, alle controversie in corso; v. Cassazione, Sezione III, 8123/93), postulando il medesimo concetto di sviluppo di un ciclo biologico animale (articolo 1) successivamente recepito nel ridetto articolo 2135 Cc, recitava nel testo antecedente alle marginali modifiche introdotte dallarticolo 9 legge 122/01: «1. Lattività di acquicoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola & 2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dellarticolo 2135 del Cc, i soggetti & che esercitano lacquacoltura & sia in acque dolci si in acque salmastre».

16. Correttamente pertanto la Provincia di Padova censura la sentenza appellata laddove esclude che il controllo ad essa riservato non potesse investire lambito della tutela dellassetto idrogeologico.

Il giudice di prime cure non ha invero adeguatamente valorizzato il disposto dellottavo comma dellarticolo 1 legge 431/85 che, riguardo allesercizio dellattività agro-silvo-pastorale, prevede la necessità del previo rilascio dellautorizzazione di cui allarticolo 7 della legge 1497/39, qualora la suddetta attività possa comportare alterazione permanente dello stato dei luoghi per opere civili e, comunque, dellassetto idrogeologico del territorio.

17. Il tenore della previsione testé riferita chiarisce eloquentemente come lautorità di protezione ambientale, nella fattispecie lAmministrazione provinciale appellante, chiamata a rilasciare lautorizzazione ex lege 1497/39, sia tenuta ad estendere le verifiche ad essa istituzionalmente demandate anche agli aspetti idrogeologici dellintervento.

18. Alla luce di siffatte premesse, non si ravvisa nellatto impugnato dallAgroittica il vizio di eccesso di potere ravvisato dal Tar, posto che, almeno con riguardo allautonomo e sufficiente profilo della valutazione dellincidenza idrogeologica delle escavazioni, il provvedimento annullato in primo grado non poteva stimarsi illegittimo.

19. Nemmeno può poi sostenersi apoditticamente che le opere afferenti al II stralcio dellintervento in questione non fossero suscettibili di alterare lassetto in argomento. Ed invero, in disparte gli insindacabili profili di merito amministrativo sottesi al giudizio di pericolosità dellintervento per il bene-interesse protetto, il Collegio comunque non reputa il diniego provinciale affetto da macroscopica illogicità né da patente arbitrarietà.

La Commissione Beni Ambientali, nella seduta del 30 novembre 1994, ebbe ad osservare che i lavori relativi al II stralcio interessavano una superficie di 93.000 mq., rispetto ai 71.200 mq. del I stralcio, ed un volume di materiale scavato di 581.250 mc., rispetto ai 445.000 mc. del I stralcio. A prescindere quindi da ogni disquisizione sul finalismo e sulla localizzazione delle opere (mero approfondimento, livellamento di quota, ecc.), appare difficilmente contestabile che lentità delle opere fosse tale da poter influire sensibilmente sullequilibrio idrogeologico del sito.

20. Posto che le superiori considerazioni conducono allaccoglimento dellappello della Provincia di Padova, deve allora scrutinarsi il mezzo di gravame dedotto in via incidentale dallAgroittica, dipendendo da esso lesito del presente giudizio.

21. Lappellante incidentale si duole della sentenza del Tar del Veneto, nella parte in cui non è stata colta la pretesa contraddittorietà del diniego in questione con il precedente assenso relativo al I stralcio.

22. In via preliminare mette conto osservare che il giudice di prime cure non ebbe ad esaminare la doglianza nei termini esattamente riproposti in appello dallAgroittica (v. alle pagg. 5-9 del ricorso originario); infatti la Corte veneta respinse la censura unicamente sotto il profilo dellaffermata estensione della prima autorizzazione anche alle opere relative al II stralcio.

23. Nondimeno, pur riconsiderando la doglianza nella sua corretta prospettazione, non si perviene ad un esito diverso da quello di primo grado: la Provincia di Padova aveva inteso chiaramente, sebbene implicitamente, subordinare il rilascio di ogni successiva autorizzazione allesecuzione di ulteriori stralci funzionali del complesso intervento progettato, al riscontro della permanenza del presupposto della compatibilità ambientale delle opere: si spiega così sia lapprovazione parziale sia, soprattutto, lespressa riserva dellulteriore verifica dello stato dei luoghi al termine dei lavori del I stralcio, esternata nel secondo alinea della parte dispositiva del provvedimento impugnato.

Quanto testé rilevato è sufficiente a superare la pretesa contraddittorietà delloperato amministrativo della Provincia di Padova: la previsione prognostica della necessità di altri accertamenti sullautorizzabilità futura di differenti tranches dellintervento implicava indubbiamente leventualità di un possibile diniego dellassenso alleffettuazione di altri lavori, dipendente da una diversa valutazione dellinteresse oggetto di protezione rispetto alla natura ed allentità delle opere da eseguire.

Nessuna contraddizione discendeva, dunque, dallaver valutato negativamente la realizzazione di una seconda escavazione ben più consistente della prima, già attuata.

24. Segue da ciò il rigetto dellimpugnativa incidentale.

25. Delle spese del presente grado di giudizio va disposta lintegrale compensazione tra le parti, sussistendo giustificati motivi.

PQM

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quinta, definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione,

accoglie lappello della Provincia di Padova e, per leffetto, in riforma dellappellata sentenza, respinge il ricorso di primo grado;

respinge lappello incidentale dellAgroittica.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallAutorità amministrativa.