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Monday 11 October 2004

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 204/04 a decidere sull’ impugnazione contro le sanzioni pecuniarie in materia edilizia è il giudice ordinario. TAR TOSCANA, SEZ. I – sentenza 6 ottobre 2004 n. 4201

Alla luce della senetnza della Corte
Costituzionale 204/04 a decidere sull’impugnazione contro le sanzioni
pecuniarie in materia edilizia è il giudice ordinario.

TAR TOSCANA, SEZ.
I – sentenza 6 ottobre 2004 n. 4201 – Pres. Vacirca, Est. Romano – Milano Assicurazioni s.p.a. (Avv. Menaldi) c. Comune di Castiglione
della Pescaia (Avv. Falagiani) e Istituto Diocesano
per il Sostentamento del Clero, Diocesi Grosse (n.c.),
Immobiliare Castiglione 88 s.r.l., Fallimento Immobiliare e Bernini
(n.c.)

per l’annullamento, previa sospensione
dell’esecuzione,

– dell’ingiunzione di pagamento del 07.06.2004 disposta ai sensi del R.D. n. 639 del 14.4.1910, a firma del responsabile del Servizio
Urbanistica del Comune di Castiglione della Pescaia, Arch. Vanni Tamburini notificata a mezzo posta in
data 23.07.2004;

– di tutti gli atti presupposti,
conseguenti e comunque connessi.

Visto gli atti e documenti presentati
col ricorso;

Vista la domanda di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugnato,
presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’ atto
di costituzione in giudizio del comune intimato;

Designato relatore,
alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2004, il Consigliere dott. Saverio
Romano;

Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Mariani delegato da V.Menaldi e
l’avv. D.Falagiani;

Avvisate le stesse parti ai sensi
dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla
legge 205/2000;

Considerato che, in
relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per
l’adozione di una decisione in forma semplificata;

Premesso che:

– con il ricorso in esame la società ricorrente ha chiesto, l’annullamento,
previa sospensione della sua efficacia, dell’ingiunzione di pagamento emessa ai
sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639;

– l’ingiunzione di che trattasi si
fonda sulla polizza fidejussoria stipulata da tre
diversi contraenti e la compagnia assicuratrice Lloyd
Internazionale s.p.a., oggi
Milano Assicurazioni s.p.a., la quale si era
costituita garante delle obbligazioni assunte per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione;

– dopo l’avviso di avere attivato le
procedure per l’esecuzione diretta, in sostituzione dei lottizzanti, delle
suddette opere di urbanizzazione, nonostante la
richiesta di chiarimenti avanzata dalla ricorrente, il comune notificava
ingiunzione di pagamento per l’intero importo portato nella polizza.

Considerato che, con il ricorso de
quo, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

– il comune resistente avrebbe
illegittimamente deciso di ricorrere allo strumento dell’ingiunzione di
pagamento ex r.d. 639/1910, nonostante la scelta, operata in sede
regolamentare, di procedere alla riscossione delle entrate patrimoniali a mezzo di concessionari, e quindi a mezzo del ruolo; –
improponibilità dell’azione ex art. 2 del citato regio decreto, dopo
l’abrogazione sancitane dal d.p.r. 380/01;

– difetto dei presupposti di applicabilità dello strumento ingiuntivo, il cui
destinatario è un soggetto che sta al di fuori del rapporto pubblicistico, non
avendo la qualità di contribuente, né essendo garante del pagamento di alcuna
entrata patrimoniale, ma essendo tenuto soltanto all’esborso di una somma per
l’obbligazione di fàcere assunta dai privati contraenti;

– intervenuta decadenza del creditore
garantito per violazione dell’art. 1957 c.c., comma primo, per non avere proposto la sue istanze al
debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale;

– intervenuta prescrizione del
diritto del comune;

– carenza
dei requisiti necessari su cui deve fondarsi la pretesa ingiuntiva, ossia
liquidità, certezza e esigibilità del credito, atteso che il provvedimento
ingiuntivo è genericamente disposto per inadempimento delle "opere di
urbanizzazione", ma sarebbe privo degli elementi necessari per porre
l’ingiunto in grado di conoscere il fondamento dell’intera somma richiesta;

– incompetenza dell’organo deputato
ad emettere l’ingiunzione di pagamento.

Ritenuto che:

– con riguardo all’opposizione contro
l’ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione
pecuniaria per infrazioni edilizie, la giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo prevista dall’art. 16
l. 28 gennaio 1977 n. 10 si estende ad ogni
contestazione dell’intimato inerente all’an o al quantum della pretesa creditoria;

– nella fase della realizzazione
forzosa del credito, le opposizioni proposte contro l’esecuzione avviata ex
r.d. 639/1910 appartengono alla cognizione del giudice
ordinario ove si discuta dell’esperibilità del
procedimento esattoriale, della legittimità dei singoli atti del procedimento,
ovvero dell’attuale persistenza del credito dell’ente territoriale per decorso
del termine prescrizionale, ovvero ancora della validità formale
dell’ingiunzione, trattandosi di deduzioni che si ricollegano alla tutela del
diritto soggettivo dell’opponente a non subire aggressioni alla propria sfera
patrimoniale (Cass., S.U.,
12 marzo 2004 n. 5166: Idem, 3 marzo 2003 n. 3149);

– nella specie, il rapporto
instaurato tra comune e impresa assicuratrice ha
natura privatistica, basandosi esclusivamente sul
contratto di fidejussione sopra citato;

– la società opponente, odierna
ricorrente, non è parte della convenzione urbanistica di lottizzazione,
ma è solo garante del mancato adempimento delle prestazioni assunte dal
soggetto titolare della concessione ad edificare;

– nell’ingiunzione di pagamento
impugnata non vi è alcun riferimento alla convenzione di lottizzazione
o ai conseguenti titoli concessori;

– nell’attivazione del procedimento
monitorio, l’amministrazione non ha svolto alcuna attività
di natura autoritativa;

– i motivi dedotti diretti a
contestare la legittimità del ricorso al rimedio ingiuntivo, della relativa
procedura e dell’atto ingiuntivo in sé considerato non sono riconducibili alla
materia dell’edilizia e dell’urbanistica.

Pertanto, la controversia appartiene
alla giurisdizione dell’autorità giurisdizionale ordinaria, non a quella del
giudice amministrativo in via esclusiva, anche alla luce della considerazione
che questa ha ad oggetto la tutela di situazioni soggettive correlate al potere
della pubblica amministrazione, nella materia dell’edilizia, di accertare la
violazione e di applicare la relativa sanzione (Corte costituzionale 5 luglio
2004 n. 204; Cass. S.U., n.
3149/903 citata).

Ne segue che il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile per difetto di
giurisdizione; spese ed onorari di causa possono essere compensati tra le
parti.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana,
Sezione I^, definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo dichiara inammissibile e compensa tra le parti le spese di
giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze, il 9
settembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, in Camera
di Consiglio, con l’intervento dei signori:

Dott. Giovanni VACIRCA – Presidente

Dott. Saverio ROMANO – Consigliere, rel.est

Dott. Andrea MIGLIOZZI – Consigliere

F.to Giovanni Vacirca

F.to Giuseppe Di Nunzio

F.to Mario Uffreduzzi
– Direttore della Segreteria

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 6 OTTOBRE
2004