Famiglia

Tuesday 10 January 2006

All’ ex coniuge spetta la pensione di reversibilità solo se era titolare di assegno di mantenimento.

All’ex coniuge spetta la pensione
di reversibilità solo se era titolare di assegno di
mantenimento.

Corte dei conti – Sezioni riunite
– sentenza 16 novembre-7 dicembre 2005, n. 7

Presidente Castiglione Morelli – Relatore Dagnino

Ritenuto in fatto

La Sezione giurisdizionale per la
Regione Campania in composizione monocratica, con ordinanza
116/05 del 24 marzo 2005 resa nel corso di un giudizio concernente la
pensione di reversibilità in favore di un ex coniuge divorziato, ha deferito a
queste Sezioni riunite questione di massima così articolata:

1) Applicabilità o meno del rito
camerale nel caso in cui il richiedente della pensione di reversibilità non era
titolare di assegno di divorzio prima del decesso
dell’ex coniuge;

2) ambito di cognizione del giudice
contabile in relazione al complesso dei requisiti
legali di cui all’articolo 5.6 legge 898/70 da cui dipende la concessione
dell’assegno di divorzio nel caso in cui il giudice del divorzio non abbia
provveduto al riguardo per i motivi più svariati;

3) possibilità di
intervento in giudizio di eventuali soggetti contro interessanti (la
ricorrente ha due figli; cfr articolo 9.4 e 5 della legge 898/70 e succ. mod.);

4) significato da attribuire
all’inciso di cui all’articolo 9.2 legge 898…sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell’articolo 5….

5) non
manifesta infondatezza di un (ulteriore) incidente di costituzionalità
concernente il predetto inciso, a cura del giudice unico delle pensioni.

La causa è stata introdotta con
ricorso proposto dinanzi al giudice remittente dalla sig.ra Conte Giustina,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabrizio Magrì e
Elena Pipia.

La ricorrente chiedeva che fosse
accertato e dichiarato il suo diritto alla corresponsione della pensione di
reversibilità quale ex coniuge superstite di Allocca
Raffaele, già appuntato della Guardia di Finanza.

Antecedentemente il Tribunale di
Napoli, adito dalla Conte per il riconoscimento del
diritto a pensione aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, stante
la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia (sentenza 7574/93).
Inoltre sull’istanza in via amministrativa
dell’interessata l’Inpdap, aveva rinviato ogni determinazione all’esito del
giudizio della Corte.

L’adita Sezione giurisdizionale
regionale, con l’ordinanza innanzi indicata, rilevata la sussistenza di un
contrasto giurisprudenziale «sia nell’ambito della giurisdizione ordinaria che
in quello della giurisdizione pensionistica del
giudice contabile», ha sospeso il giudizio e ha disposto la trasmissione degli
atti alle Sezioni riunite per la risoluzione delle questioni innanzi esposte.

Il giudice a quo rileva
l’esistenza di due diversi indirizzi giurisprudenziali sulla interpretazione
del requisito fissato per gli ex coniugi divorziati dell’articolo 9, comma
secondo, della legge 898/70 e successive modificazioni concernenti la
titolarità di assegno divorzile ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge.

Un primo prevalente indirizzo
giurisprudenziale, che trova fondamento anche in sentenze della Corte costituzionale
ed in particolare nella sentenza 777/88, afferma che
solo la titolarità effettiva dell’assegno di divorzio fa nascere il diritto
alla corresponsione della pensione di reversibilità quando l’ex coniuge
titolare della pensione diretta cessa di vivere.

Detto indirizzo
giurisprudenziale si fonda sia sul tenore letterale della norma sia sulla
considerazione che l’attribuzione patrimoniale al divorziato, che ha acquistato
carattere di automaticità a seguito della legge 74/1987, non è più subordinata
alla condizione di uno stato di bisogno effettivo ma realizza una garanzia di
continuità del sostentamento al superstite.

Altro indirizzo giurisprudenziale
ha invece fatto ricorso ad un’interpretazione estensiva della norma affermando
che è sufficiente per ottenere il trattamento pensionistico il diritto astratto
all’assegno divorzile, diritto accertabile incidenter
tantum anche da parte del giudice delle pensioni.

Detto indirizzo
si fonda sostanzialmente su ragioni equitative e di parità di trattamento.

La signora Conte si è costituita nella presente fase di giudizio depositando in
data 4 novembre 2005 memoria nella quale sostiene la validità giuridica dalle
tesi da ultimo espresse, citando a sostegno anche la recentissima sentenza
della Corte di cassazione 6429/05.

Il Procuratore generale ha
depositato in data 4 novembre 2005 memoria nella quale afferma di ritenere
ammissibili soltanto i quesiti due e quattro posti dal giudice remittente.
Detti quesiti infatti attengono a due questioni, tra
loro strettamente connesse, concernenti il potere del giudice contabile di
verificare, in mancanza dell’attribuzione dell’assegno di divorzio ex articolo
5, comma 6, della legge 898/70 la sussistenza delle condizioni e degli elementi
richiesti in detta norma per la decisione sull’obbligo di somministrazione
dell’assegno, questioni sulle quali sussistono differenti indirizzi
giurisprudenziali.

Esclude, invece, la rilevanza per
le questioni indicate ai numeri 1 e 3 dell’ordinanza.

Quanto all’applicabilità del rito
camerale, il giudizio a quo è stato già discusso in pubblica udienza e perciò
il giudice remittente ha già risolto in tal senso la questione, sicchè la
pronuncia della Sezioni riunite non potrebbe produrre
alcun effetto su quel giudizio.

Quanto poi alla possibilità d’intervento
in giudizio di soggetti controinteressati, non risulta
che nel giudizio a quo siano intervenute altre parti e pertanto, anche in tale
caso, nessun effetto potrebbe spiegare la soluzione della questione rispetto
alla pronuncia da rendere nel giudizio di merito.

Nemmeno ammissibile è la
questione sulla non manifesta infondatezza di
un ulteriore incidente di costituzionalità (n. 5
dell’ordinanza), in quanto richiesta di un mero parere essendo le questioni di
costituzionalità di stretta competenza delle Sezioni che hanno cognizione anche
nel merito e non possono essere trattate dalla Sezioni riunite nel giudizio
incidentale per la risoluzione di questione di massima (SS.RR. 32/QM del 1996,
11/99/QM, 5/03/QM).

Nel merito il Procuratore
Generale condivide l’indirizzo interpretativo restrittivo.

Nell’udienza di discussione
l’Avv. Sersale ed il Pm hanno illustrato i rispettivi atti scritti.

Considerato in diritto

Va in primo
luogo accertata l’ammissibilità della questione di massima deferita dal
giudice remittente.

In proposito va rilevato che il
punto focale della questione posta a queste Sezioni riunite è racchiuso nei
quesiti specificati nei punti 2 e 4 dell’ordinanza di rimessione. Detti
quesiti, in relazione al carattere concreto che
debbono avere le questioni poste a queste Sezioni riunite, possono riassumersi
nelle domande se tra i requisiti necessari al coniuge divorziato per ottenere
la pensione di reversibilità vi sia la titolarità di un assegno di divorzio già
sancita al momento della morte del coniuge ovvero possa essere accertata anche
successivamente alla morte del coniuge l’esistenza delle condizioni che
avrebbero reso possibile la concessione dell’assegno e se, in quest’ultimo
caso, l’accertamento possa avvenire con una pronuncia incidenter tantum del
giudice della pensione.

Nei termini la questione di
massima è ammissibile sussistendo alla stato contrasto
giurisprudenziale orizzontale tra pronunce rese dalla Sezioni
giurisdizionali di appello, supportato peraltro da analogo contrasto tra
sentenze della Corte di cassazione.

I quesiti posti sotto i numeri
uno e tre dell’ordinanza di rimessione, attenendo al rito ed al litisconsorzio
nel giudizio per l’accertamento dei requisiti innanzi indicato, presuppongono
l’esito positivo sull’ambito cognitivo del giudice
delle pensioni ed a questo è subordinata la loro rilevanza, per il che verranno
esaminati eventualmente in appresso.

È sicuramente inammissibile il
quesito posto al n. 5 dell’ordinanza di rimessione, in quanto si concreta in
una richiesta di parere collidente con la natura giurisdizionale delle pronunce
rese da queste Sezioni riunite, le quali peraltro neppure possono
sollevare questione di costituzionalità chiamate come sono ad interpretare la normativa
vigente fissando principi di diritto da applicarsi nella fattispecie concreta
dal giudice remittente.

Va a questo punto esaminato se ai
fini del diritto a pensione di reversibilità in capo al coniuge divorziato sia necessaria la (preesistente) titolarità di un assegno di
divorzio ovvero se in sede di giudizio pensionistico sia possibile accertare
l’esistenza delle condizioni che in astratto avrebbero potuto dar luogo alla
concessione di detto assegno. Infatti tutti gli altri
requisiti necessari per ottenere la pensione di reversibilità attengono a fatti
giuridici sicuramente accertabili dal giudice delle pensioni.

È pacifico in giurisprudenza
(cfr. Cassazione Su 159/98) che il diritto al trattamento pensionistico di
reversibilità sorge nel coniuge divorziato in via autonoma ed automatica nel
momento della morte del pensionato, in forza di un’aspettativa
maturata sempre in via autonoma e definitiva, nel corso della vita
matrimoniale, sicché è insuscettibile d’esser vanificato dal successivo decorso
degli eventi relativi al rapporto matrimoniale.

Dall’autonomia del diritto a
pensione del coniuge divorziato consegue l’applicazione in linea di principio
delle regole proprie del rapporto pensionistico e
dell’ambito del giudizio pensionistico.

È pacifico che il diritto a
pensione nasce direttamente da legge e che il procedimento amministrativo
talvolta necessario per l’erogazione della pensione è inteso esclusivamente ad
accertare l’esistenza di fatti giuridici ai quali il diritto è legato,
rimanendo escluso un ambito valutativo discrezionale da parte
dell’amministrazione procedente. Conseguentemente il giudizio pensionistico si
connota come giudizio di accertamento dell’esistenza
di requisiti di legge e si conclude con pronunce di mero accertamento o di condanna,
ma non con sentenze costitutive.

L’assegno di divorzio così come
disciplinato dall’articolo 5, comma 6, della legge 898/70 e successive
modificazioni, è invece concesso con sentenza costitutiva (“dispone l’obbligo”)
dal giudice del divorzio, il quale deve valutare sia sull’an che nel quantum
una serie di parametri fissati dalla legge, molti dei quali relativi
al pregresso rapporto coniugale.

La conferma della natura
costitutiva della pronuncia sull’assegno di divorzio è data poi dalla negata
qualificazione di (o almeno parificazione all’) assegno di divorzio alle
erogazioni pattizie di somme a titolo di mantenimento, equivalenza invece
sostenibile ove la pronuncia del giudice del divorzio avesse
natura dichiarativa di preesistenti condizioni di legge e quindi di un diritto
nascente da legge realizzabile anche attraverso l’adempimento volontario
dell’obbligato.

Va ancora ricordato che l’assegno
di divorzio si colloca, pur avendo natura patrimoniale, nell’ambito dei
rapporti personali tra ex coniugi, fatto che determina la competenza del
giudice del divorzio su di esso anche in eventi
successivi allo scioglimento del matrimonio (cfr. in
proposito anche articolo 9bis della legge 898/70 come aggiunto della legge
436/78).

La questione posta a queste
Sezioni riunite va esaminata alla luce delle considerazioni sin qui svolte.

Com’è noto, in giurisprudenza si
confrontano due tesi sull’interpretazione da dare all’inciso contenuto nel
comma secondo dell’articolo 9 della legge 898/70 e successive modificazioni
«sempre che sia titolare di assegno ai sensi
dell’articolo 5», posta come una delle condizioni per il coniuge superstite
divorziato per ottenere la pensione di reversibilità.

Come si è detto nella parte in
fatto l’una tesi giurisprudenziale afferma che è requisito necessario il
godimento effettivo dell’assegno di divorzio, l’altra che è sufficiente il
diritto astratto a detto assegno (e cioè l’esistenza
delle condizioni per il suo ottenimento).

La prima tesi si fonda sulla interpretazione letterale della norma così come
modificata dalla legge 74/1987, la quale prevede espressamente la titolarità
dell’assegno. La tesi è suffragata anche da sentenze della Corte costituzionale
(cfr. in particolare Corte costituzionale 87/1995) di
non fondatezza delle questioni di costituzionalità della norma in discussione
con riferimenti agli artt. 2 e 3 della Cost..

Il giudice delle leggi afferma
che la pensione di reversibilità è intesa a proseguire la funzione di
sostentamento del superstite in precedenza indirettamente adempiuta dalla
pensione goduta dal dante causa, coerentemente con il carattere essenziale del
trattamento di reversibilità inteso a realizzare una garanzia di continuità del
sostentamento al superstite (così come affermato dalla stessa Corte
costituzionale con sentenze 7/1980 e 286/87). È evidente che l’esigenza di
prosecuzione del sostentamento non emerge quando il
coniuge divorziato non godeva di assegno. L’altra tesi, che si fonda
soprattutto su ragioni sociali ed equitative, afferma che è sufficiente per
realizzare l’enunciato requisito di cui al comma secondo
dell’articolo 9 della legge 898/70 il “diritto astratto” all’assegno
divorziale. Quando però di questa enunciazione occorre
fare applicazione in concreto viene specificato che per diritto astratto si
intende l’esistenza delle condizioni per ottenere l’assegno di divorzio, con
l’accertamento valutativo deferito al giudice delle pensioni il quale in
proposito emetterebbe una pronuncia incidenter tantum.

Non a caso in proposito si
precisa che in via amministrativa la pensione di reversibilità è ottenibile
soltanto se sussista la titolarità concreta del
diritto, mentre è necessaria una pronuncia del giudice ove si affermi
l’esistenza della “titolarità astratta”.

Ma, se cosi è, non si può negare
che la pronuncia del giudice sulla esistenza delle
condizioni per la concessione dell’assegno divorzile non presuppone un mero
accertamento di preesistenti fatti giuridici in forza dei quali nasce ex lege
il diritto, ma richiede una valutazione di una pluralità di condizioni che sono
alla base di un pronuncia di natura costitutiva, quale indubbiamente è la
concessione di un assegno divorzile. È di tutta evidenza l’antinomia tra
pronuncia costitutiva e pronuncia “incidenter tantum”.

È ancora da rilevare che, non
essendo possibile dopo la morte del coniuge decidere con giudizio autonomo in ordine alla spettanza dell’assegno divorzile, la c.d.
pronuncia incidentale del giudice delle pensioni esaurirebbe l’intero ambito
cognitorio, affermando con effetto di giudicato l’esistenza di un diritto ad
assegno divorzile sia pure ai soli ormai possibili effetti sul trattamento
pensionistico di reversibilità, mancando in radice la possibilità di una
pronuncia principale sul diritto all’assegno.

Ma
siffatta costruzione, già contrastante con il chiaro testo normativo, si
porrebbe anche in mancanza di un’espressa deroga, come eccezione al generale
principio del diritto a pensione nascente direttamente dalla legge, che
abbisogna di un mero accertamento dei fatti giuridici posti a base del diritto
stesso. Conclusivamente non appare condividibile la tesi estensiva secondo la
quale il giudice delle pensioni può “incidenter tantum” accertare l’esistenza
di un “diritto astratto” all’assegno divorzile.

Va peraltro notato che ai fini
del diritto a pensione di reversibilità è sufficiente che il coniuge divorziato
superstite sia “titolare di assegno” ai sensi
dell’articolo 5 della legge 898/70 indipendentemente dal “quantum”
dell’assegno, peraltro variabile in relazione al modificarsi delle circostanze.

A detti fini pertanto è
sufficiente che il giudice del divorzio abbia accertato l’“an” del diritto
all’assegno e ciò non solo quando, affermato il diritto, non sia ancora seguita
la determinazione del “quantum”, ma anche quando l’esercizio concreto del
diritto, la cui sussistenza è stata affermata dal giudice, sia in effetti impedito da circostanze di fatto, quali
l’insufficienza del reddito del coniuge tenuto ad erogarlo ovvero altri fatti o
eventi ne abbia impedito il godimento effettivo, peraltro sempre ottenibile in
prosieguo di tempo.

Pertanto l’esistenza di una
pronuncia positiva sul diritto all’assegno è sempre
accertabile dal giudice delle pensioni mediante la lettura ed interpretazione
della sentenza del giudice del divorzio, concernendo l’accertamento
dell’esistenza – inesistenza di un fatto giuridico.

Da ultimo questo giudice non può
non rilevare come la soluzione adottata in materia dal legislatore non appaia
coerente con la natura di diritto autonomo ed automatico del coniuge divorziato
alla pensione di reversibilità in forza di un’aspettativa
maturata sempre in via autonoma e definitiva nel corso della vita matrimoniale.
Se questa è la natura della pensione di reversibilità (e salvo il rapporto con
concorrenti diritti di altri soggetti) sembrerebbe
logico riferire il diritto a pensione a presupposti diversi dal rapporto
interpersonale tra coniugi deferendolo invece a fatti giuridici oggettivi,
quali le condizioni economiche del richiedente e/o la durata del matrimonio che
fa appunto maturare un’aspettativa a pensione da convertire in diritto quando
sussistono tutte le altre condizioni per ottenere la pensione di reversibilità.
La mancanza poi di requisiti oggettivi e predeterminati diversi dalla titolarità
dell’assegno di divorzio determinano la lesione delle
esigenze sociali e di equità alla base della non condivisibile soluzione
ermeneutica ampliativa.

Tali aspetti, peraltro, esulano
dalla pronuncia da rendere in questa sede.

Rimangono assorbite dalla soluzione
data le questioni poste ai numeri 1 e 3 di ordinanza
di rimessione.

Conclusivamente le Sezioni
riunite affermano che costituisce requisito per il coniuge divorziato per
ottenere la pensione di reversibilità la titolarità del diritto ad assegno divorzile,
stabilito almeno nell’an dal giudice del divorzio non essendo necessaria
l’effettiva erogazione dell’assegno.

Il giudice delle pensioni, poi,
non può pronunciare neppure incidenter tantum sull’esistenza di un “diritto
astratto” all’assegno di divorzio. Conseguentemente mancano i presupposti per
proporre i quesiti in ordine alla procedura ed
all’ambito del litisconsorzio ai fini di una pronuncia incidentale sulla
spettanza astratta di detto assegno.

Va dichiarato infine
inammissibile il parere chiesto alle Sezioni riunite sulla proponibilità di
questione di costituzionalità.

PQM

La Corte dei conti a Sezioni
riunite pronunciando sulla questione di massima proposta dalla Sezione
Giurisdizionale Campania con l’ordinanza in epigrafe:

1) dichiara che ai fini della
pensione di reversibilità all’ex coniuge divorziato è necessaria la
preesistenza di una pronuncia positiva del giudice del
divorzio almeno sul diritto all’assegno divorzile, ancorché non quantificato o
non effettivamente goduto;

2) dichiara che il giudice delle
pensioni non può pronunciare neppure “incidenter tantum” sulla spettanza
dell’assegno divorzile;

3) dichiara conseguentemente
assorbiti i quesiti sulla procedura e sull’ambito del litisconsorzio ai fini
delle pronunce incidentali;

4) dichiara inammissibile la
richiesta di parere sulla esistenza delle condizioni
per sollevare questione di costituzionalità.

Dispone la restituzione degli
atti a cura della Segreteria della Sezione al giudice
remittente.