Imprese ed Aziende
Agevolazioni alle imprese. Con la circolare 27.5.2005 il Ministero delle Attività Produttive indica lo schema di fideiussione per l’ erogazione dei contributi
Agevolazioni alle imprese. Con la circolare 27.5.2005 il Ministero delle Attività Produttive indica lo schema di fideiussione per lerogazione dei contributi
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CIRCOLARE 27 maggio 2005
Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria per l’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione. (GU n. 132 del 9-6-2005) Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All’A.B.I.
All’Ass.I.Lea.
All’Ass.I.Re.Me.
Alla Confindustria
Alla Confapi
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
All’A.N.I.A.
All’ISVAP
Con la presente circolare e’ introdotto, con applicazione
immediata, il nuovo schema di fidejussione che dovra’ essere
utilizzato ai fini dell’erogazione, a titolo di anticipazione, della
prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui alle leggi n.
46/1982, n. 488/1992 ed agli strumenti della programmazione negoziata
ai sensi della legge n. 662/1996.
Pertanto, le fidejussioni e le polizze fidejussorie dovranno essere
rilasciate in stretta conformita’ allo schema allegato, sottoscritte
con firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma
del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.
Le dette garanzie possono essere prestate dalle banche, dalle
imprese di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348
e dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.
Si fa presente, infine, che non saranno accolte le garanzie
fidejussorie rilasciate da imprese di assicurazioni o da intermediari
finanziari che, in passato, non hanno onorato le obbligazioni di
restituzione nei confronti del Ministero delle attivita’ produttive.
A tal fine, le imprese, prima di stipulare una polizza con
compagnie di assicurazione o con intermediari finanziari, dovranno
acquisire preventivo parere favorevole da parte del Ministero o della
banca concessionaria o istruttrice, ove delegata per le attivita’ di
erogazione.
Roma, 27 maggio 2005
Il direttore generale
per il coordinamento degli incentivi
alle imprese
Pasca di Magliano
SCHEMA DI FIDEJUSSIONE
Contratto fidejussorio per l’anticipazione della prima quota delle
agevolazioni di cui al Contratto di Programma, o altro, approvato con
delibera CIPE del ………… (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.
…. del …………..) e stipulato in data ……………. tra
…………….. ed il Ministero delle attivita’ produttive e/o al
decreto del Ministero delle attivita’ produttive di concessione
provvisoria delle agevolazioni n. ………. del
……………………..
Spett.le Ministero delle attivita’
produttive D.G.C.I.I. via del
Giorgione, 2 b 00147 Roma
Premesso che:
a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie
previste dal Contratto di Programma /d’Area/di Localizzazione
stipulato tra …………………… ed il Ministero delle
attivita’ produttive in data …………….., e/o dal decreto del
Ministero delle attivita’ produttive di concessione provvisoria delle
agevolazioni, secondo le previsioni del …………. (cioe’
alternativamente: della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, ovvero della legge 23 dicembre 1996,
n. 662), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto) e
laddove non previsto sono disciplinate da specifica normativa,
richiamandosi in particolare il decreto ministeriale …………. e
successive modifiche ed integrazioni, nonche’ le disposizioni di
legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre,
le relative circolari esplicative;
b) con Delibera CIPE del ……….. e’ stata approvata la
sottoscrizione del Contratto di Programma/d’Area/di Localizzazione
…………… finalizzato all’ottenimento delle agevolazioni
finanziarie previste da ………………. (inserire, ove occorra);
c) in data ……………. e’ stato sottoscritto il Contratto
di Programma/d’Area/di Localizzazione tra …………. ed il
Ministero delle attivita’ produttive, e/o emanato dal Ministero delle
attivita’ produttive il decreto di concessione provvisoria delle
agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti,
modalita’ e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni;
d) l’impresa
……………………………………………………………
(in seguito indicata per brevita’ «Contraente»), con sede legale in
……………………., partita IVA
……………………………, iscritta presso il Registro delle
Imprese di ……………….. al n. ……… di codice
fiscale…………………………………… ed al n.
…………… del Repertorio Economico Amministrativo, nell’ambito
del citato Contratto di Programma/d’Area/di Localizzazione e/o
decreto di concessione provvisoria e’ stata ammessa alle agevolazioni
finanziarie previste da ………………….. (legge 19 dicembre
1992, n. 488, ovvero legge 17 febbraio 1982, n. 46, della legge
23 dicembre 1996, n. 662) e disciplinate dal medesimo Contratto di
Programma/d’Area/di Localizzazione e/o dal decreto di concessione
provvisoria medesimo, per un contributo complessivo di Euro
…………………….. da rendere disponibile in n. ………….
quote annuali per la realizzazione di un programma di investimenti
riguardanti la propria unita’ produttiva sita in
………………..;
e) la prima quota di contributo puo’ essere erogata a titolo di
anticipazione su richiesta del «Contraente», previa presentazione, ai
sensi del decreto ministeriale …………… del Ministero delle
attivita’ produttive, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa
o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta, d’importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata,
a garanzia dell’eventuale richiesta di restituzione della somma
stessa piu’ interessi e spese che risulti dovuta secondo le
condizioni, i termini e le modalita’ stabiliti dalla normativa e dal
decreto di concessione di cui sub c);
f) la contraente intende richiedere l’anticipazione della prima
rata annuale delle agevolazioni per l’importo di Euro
………………….; secondo le condizioni, i termini e le
modalita’ indicate dalla normativa e dai provvedimenti di
riferimento;
g) la circolare in data 27 maggio 2005, prot. n. 970.776 del
Ministero delle attivita’ produttive, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. …………… del
……………………………., ha definito lo schema della
garanzia fidejussoria da adottare per l’erogazione a titolo di
anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui
al …………… (legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero legge
17 febbraio 1982, n. 46, ovvero legge 23 dicembre 1996, n. 662) e che
il presente atto e’ redatto in conformita’ alle clausole essenziali,
contenuti e forma del predetto schema ed alle disposizioni contenute
nel richiamato Contratto di Programma e/o decreto di concessione
provvisoria;
h) che la Banca ………………/Societa’ di assicurazione
/Societa’ finanziaria (1) ha preso visione della domanda di
agevolazione e dei relativi allegati nonche’ del decreto di
concessione provvisoria delle agevolazioni e dei relativi atti
presupposti e conseguenti, ed e’ perfettamente al corrente di tutte
le condizioni di revoca del contributo, cosi’ come riportate nello
stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;
i) che, in forza del decreto ministeriale 527/1995 e successive
modifiche ed integrazioni e delle relative circolari esplicative,
nonche’ della direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato del 16 gennaio 2001, concernente le agevolazioni per
l’innovazione tecnologica di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, per le attivita’ di erogazione e di recupero dei
contributi il Ministero delle attivita’ produttive si puo’ avvalere
di Enti con esso convenzionati;
l) che l’Ente convenzionato, ove nominato per l’intervento di
cui al presente atto, risulta dal decreto di concessione provvisoria
delle agevolazioni, di cui alla precedente lettera c);
m) che alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente
atto si applica la normativa prevista dall’art. 1 della legge
10 giugno 1982, n. 348, e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
Tutto cio’ premesso
che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta
…………………….. (1) (in seguito indicata per brevita’
«Societa») con sede legale in ……………………., iscritta nel
Repertorio Economico Amministrativo al n. ………., iscritta
all’albo/elenco ……………… (2), a mezzo dei sottoscritti
signori:
……………………………….. nato a
……………………….. il …………….;
……………………………….. nato a
……………………….. il …………….;
nella loro rispettiva qualita’ di ………………………….,
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore
nell’interesse del Contraente ed a favore del Ministero delle
attivita’ produttive (in seguito indicato per brevita’ «Ente
garantito»), per la restituzione dell’anticipazione di cui in
premessa, fino alla concorrenza dell’importo di Euro ………….
(diconsi Euro ……………………………………..)
corrispondente alla prima quota di contributo, oltre alla
rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto,
alle seguenti
CONDIZIONI GENERALI
A) Condizioni che regolano il rapporto tra «Societa» ed «Ente
garantito».
Art. 1.
Oggetto della garanzia
La «Societa» garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente
all’«Ente garantito» la restituzione della somma complessiva erogata
a titolo di anticipazione al «Contraente».
Tale importo sara’ automaticamente rivalutato sulla base
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data
dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.
La garanzia e’ anche estesa alle spese per la denuncia alla
«Societa» della causa eventualmente promossa contro il «Contraente»
ed alle spese successive, ai sensi dell’art. 1942 cod. civ.
Art. 2.
Durata della garanzia e svincolo
La garanzia ha la durata presunta di trentasei mesi decorrenti
dalla data dell’erogazione al «Contraente» dell’importo garantito e
si intendera’ automaticamente prorogata di anno in anno fino alla
data in cui l’«Ente garantito», ovvero direttamente la Banca
concessionaria o istruttrice, ovvero il Soggetto Responsabile, non ne
abbia disposto l’escussione, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo
che avverra’ mediante restituzione dell’originale del contratto o
trasmissione della dichiarazione liberatoria.
La garanzia verra’ svincolata solo qualora, ad insindacabile
giudizio dell’«Ente garantito» o, nei casi previsti dalla procedura
agevolativa, della Banca concessionaria o istruttrice, ovvero del
Soggetto Responsabile, non si configurino al momento dello svincolo
ipotesi di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente
sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del
contributo stesso secondo lo stato di avanzamento del programma
agevolato per una somma non inferiore a quella garantita in linea
capitale.
Art. 3.
Sostituto
L’«Ente garantito» potra’ essere sostituito negli adempimenti a
suo carico direttamente dalla Banca concessionaria o istruttrice,
ovvero dal Soggetto Responsabile, qualora tali adempimenti siano
previsti a carico di questi ultimi dalle norme di attuazione delle
leggi di agevolazione interessate. Pertanto, nell’esecuzione del
presente contratto, i predetti soggetti sostituiscono e rappresentano
l’«Ente garantito», ove indicati nel provvedimento di concessione
provvisoria delle agevolazioni.
Art. 4.
Pagamento del rimborso e rinunce
La «Societa» s’impegna ad effettuare il rimborso a prima e
semplice richiesta scritta dell’«Ente garantito», ovvero direttamente
della Banca concessionaria o istruttrice, ovvero del Soggetto
Responsabile, ove ricorra l’ipotesi prevista dal precedente art. 3,
non oltre quindici giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui
peraltro non potra’ opporre alcuna eccezione anche nell’eventualita’
di opposizione o ricorsi proposti dal «Contraente» o da altri
soggetti comunque interessati ed anche in caso che il «Contraente»
sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure
concorsuali o posto in liquidazione.
La richiesta di rimborso dovra’ essere fatta dall’«Ente
garantito», ovvero direttamente dalla Banca concessionaria o
istruttrice, ovvero dal Soggetto Responsabile, ove ricorra la
previsione di cui al precedente art. 3, a mezzo di fax o di lettera
raccomandata indirizzata alla Direzione generale della «Societa»,
cosi’ come risultante dalla premessa.
La «Societa» rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio
della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo
ed intendendo restare obbligata in solido con il «Contraente» e
rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui
all’art. 1957 cod. civ., nonche’ ad ogni altra possibile eccezione.
Nel caso di ritardo nella liquidazione dell’importo garantito,
comprensivo di interessi e spese, la «Societa» corrispondera’ i
relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento
(ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con
decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione
della richiesta di rimborso, senza necessita’ di costituzione in
mora.
Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal
«Contraente», la «Societa» potra’ eccepirne la sussistenza e
rivalersi solo nei confronti del «Contraente».
Art. 5.
Pagamento della commmissione/premio e deposito cautelativo
Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali
supplementi di commissione/premio da parte del «Contraente» non
potra’ essere opposto all’«Ente garantito», ne’ potra’ limitare
l’efficacia o la durata della presente garanzia.
Ugualmente non potra’ essere opposta all’«Ente garantito» la
mancata costituzione da parte del «Contraente» del deposito
cautelativo nei casi previsti dall’art. 1953 cod. civ.
Art. 6.
Inefficacia di clausole limitative della garanzia
Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni
dell’irrevocabilita’, incondizionabilita’ ed escutibilita’ a prima
richiesta della presente fidejussione.
In ogni caso, e’ fatto salvo il diritto dell’«Ente garantito» di
chiedere ed ottenere gli eventuali adeguamenti del testo della
presente garanzia alle sopravvenute normative.
Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa
occorrere, vengono approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod.
civ.
Art. 7.
Iscrizione a ruolo della somma garantita
Il decreto di revoca consentira’ l’automatica iscrizione a ruolo
dell’intero importo garantito sia nei confronti del «Contraente», sia
nei confronti della «Societa».
Nel caso in cui il «Contraente» avesse provveduto alla
restituzione all’«Ente garantito» della somma dovuta o di parte di
essa, si procedera’ su motivata richiesta scritta della «Societa»
all’immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della
stessa «Societa».
Art. 8.
Requisiti soggettivi
La «Societa» dichiara di possedere alternativamente i seguenti
requisiti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348:
1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo
delle Banche presso la Banca d’Italia;
2) se Societa’ di assicurazione, di essere inserita nell’elenco
delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso
l’ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a
copertura dei rischi per tale attivita’, nonche’ di aver sempre
onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito;
3) se Societa’ finanziaria, di essere inserita nell’elenco
speciale di cui all’art. 107, del decreto legislativo n. 385/1993
presso la Banca d’Italia, nonche’ di aver sempre onorato eventuali
precedenti impegni con l’Ente garantito.
Art. 9.
Oneri fiscali
Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia
sono a carico della «Societa», fatto salvo quanto disposto dal
successivo art. 13.
Art. 10.
Surrogazione
La «Societa» e’ surrogata, nei limiti delle somme corrisposte
all’«Ente garantito» in tutti i diritti, ragioni ed azioni di
quest’ultimo verso il «Contraente», i suoi successori ed aventi causa
a qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 cod. civ.
B) Condizioni che regolano il rapporto tra «Societa» e «Contraente».
Art. 11.
Commissione/premio
La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per
il periodo di durata della garanzia, e’ dovuto in via anticipata ed
in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio
versato resta integralmente acquisito dalla «Societa». In caso di
durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione
della commissione/premio e comunque fino a quando la «Societa» non
sia definitivamente liberata da ogni responsabilita’ in ordine alla
garanzia prestata con il presente atto, il «Contraente» e’ tenuto al
pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio
nella misura indicata nella tabella di liquidazione della
commissione/premio.
Art. 12.
Rivalsa
Il «Contraente» e i suoi successori ed aventi causa si obbligano
a rimborsare alla «Societa», a semplice richiesta, quanto dalla
stessa pagato all’«Ente garantito», oltre alle tasse, bolli, diritti
di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale
eccezione in ordine all’effettuato pagamento, comprese le eccezioni
di cui all’art. 1952 cod. civ.
Art. 13.
Rivalsa delle spese di recupero
Gli oneri di qualsiasi natura che la «Societa» dovra’ sostenere
per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla
presente polizza sono a carico del «Contraente».
Art. 14.
Deposito cautelativo
Nei casi previsti dall’art. 1953 cod. civ., la «Societa» puo’
pretendere che il «Contraente» provveda a costituire in pegno
contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire
il soddisfacimento dell’azione di regresso.
Art. 15.
Imposte e tasse
Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri
stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla
commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa
dipendenti sono a carico del «Contraente» anche se il pagamento ne
sia stato anticipato dalla «Societa».
C) Norme comuni.
Art. 16.
Modifiche al testo
La «Societa» ed il «Contraente» si obbligano ad introdurre nel
testo del presente atto le modifiche richieste dal Ministero delle
attivita’ produttive.
Art. 17.
Forma delle comunicazioni alla «Societa»
Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla «Societa» in
dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere
effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata
o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della
«Societa», cosi’ come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla
quale e’ assegnato il presente contratto.
Il contraente ……………..
(firma autenticata)
La societa’ ………………
(firma autenticata)
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il
sottoscritto «Contraente» dichiara di approvare specificamente le
disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:
Art. 1 – (Oggetto della garanzia);
Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo);
Art. 3 – (Sostituto);
Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce);
Art. 5 – (Pagamento della commissione/premio e deposito
cautelativo);
Art. 6 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo);
Art. 7 – (Iscrizione a ruolo della somma garantita);
Art. 8 – (Requisiti soggettivi);
Art. 9 – (Oneri fiscali);
Art. 10 – (Surrogazione);
Art. 11 – (Pagamento della commissione premio);
Art. 12 – (Rinuncia alle eccezioni, comprese quelle di cui
all’articolo 1952 cod. civ.);
Art. 13 – (Rivalsa spese di recupero);
Art. 14 – (Deposito cautelativo);
Art. 15 – (Imposte e tasse);
Art. 16 – (Modifiche al testo);
Art. 17 – (Forma delle comunicazioni alla Societa).
Il contraente ……………..
(firma autenticata)
(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua
conformazione giuridica: banca, societa’ di assicurazione o societa’
finanziaria.
(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di
iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; per le
societa’ di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione
all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni
presso l’ISVAP; per le societa’ finanziarie gli estremi di iscrizione
all’elenco speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993
presso la Banca d’Italia.