Imprese ed Aziende

Friday 10 June 2005

Agevolazioni alle imprese. Con la circolare 27.5.2005 il Ministero delle Attività Produttive indica lo schema di fideiussione per l’ erogazione dei contributi

Agevolazioni alle imprese. Con la circolare 27.5.2005 il Ministero delle Attività Produttive indica lo schema di fideiussione per lerogazione dei contributi

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CIRCOLARE 27 maggio 2005 

Leggi di incentivazione alle imprese. Schema di garanzia fidejussoria per l’erogazione della prima quota a titolo di anticipazione. (GU n. 132 del 9-6-2005)  Alle imprese interessate

                                  Alle banche concessionarie

                                  Agli istituti collaboratori

                                  All’A.B.I.

                                  All’Ass.I.Lea.

                                  All’Ass.I.Re.Me.

                                  Alla Confindustria

                                  Alla Confapi

                                  Alla Confcommercio

                                  Alla Confesercenti

                                  Al  comitato di coordinamento delle

                                  confederazioni artigiane

                                   All’A.N.I.A.

                                  All’ISVAP

  Con   la   presente   circolare  e’  introdotto,  con  applicazione

immediata,   il  nuovo  schema  di  fidejussione  che  dovra’  essere

utilizzato  ai fini dell’erogazione, a titolo di anticipazione, della

prima  quota  delle  agevolazioni  finanziarie  di  cui alle leggi n.

46/1982, n. 488/1992 ed agli strumenti della programmazione negoziata

ai sensi della legge n. 662/1996.

  Pertanto, le fidejussioni e le polizze fidejussorie dovranno essere

rilasciate  in stretta conformita’ allo schema allegato, sottoscritte

con  firma autenticata e complete di attestazione dei poteri di firma

del/dei sottoscrittore/i, pena il non accoglimento delle stesse.

  Le  dette  garanzie  possono  essere  prestate  dalle banche, dalle

imprese  di assicurazioni indicate nella legge 10 giugno 1982, n. 348

e   dagli   intermediari  finanziari  iscritti  nell’elenco  speciale

previsto dall’art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993.

  Si  fa  presente,  infine,  che  non  saranno  accolte  le garanzie

fidejussorie rilasciate da imprese di assicurazioni o da intermediari

finanziari  che,  in  passato,  non  hanno onorato le obbligazioni di

restituzione nei confronti del Ministero delle attivita’ produttive.

  A  tal  fine,  le  imprese,  prima  di  stipulare  una  polizza con

compagnie  di  assicurazione  o con intermediari finanziari, dovranno

acquisire preventivo parere favorevole da parte del Ministero o della

banca  concessionaria o istruttrice, ove delegata per le attivita’ di

erogazione.

    Roma, 27 maggio 2005

                                        Il direttore generale

                                 per il coordinamento degli incentivi

                                             alle imprese

                                          Pasca di Magliano

SCHEMA DI FIDEJUSSIONE

Contratto  fidejussorio  per  l’anticipazione della prima quota delle

agevolazioni di cui al Contratto di Programma, o altro, approvato con

delibera  CIPE  del ………… (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.

….  del  …………..)  e  stipulato in data ……………. tra

……………..  ed  il Ministero delle attivita’ produttive e/o al

decreto  del  Ministero  delle  attivita’  produttive  di concessione

provvisoria      delle     agevolazioni     n.     ……….     del

                     ……………………..

                                  Spett.le  Ministero delle attivita’

                                  produttive   D.G.C.I.I.   via   del

                                   Giorgione, 2 b 00147 Roma

    Premesso che:

      a) la  concessione  e  la revoca delle agevolazioni finanziarie

previste   dal   Contratto  di  Programma  /d’Area/di  Localizzazione

stipulato   tra   ……………………   ed  il  Ministero  delle

attivita’  produttive  in data …………….., e/o dal decreto del

Ministero delle attivita’ produttive di concessione provvisoria delle

agevolazioni,   secondo   le   previsioni  del  ………….  (cioe’

alternativamente:   della legge 19 dicembre 1992, n. 488, ovvero della

legge  17 febbraio  1982, n. 46, ovvero della legge 23 dicembre 1996,

n.  662), sono disciplinate nel medesimo Contratto (ovvero decreto) e

laddove  non  previsto  sono  disciplinate  da  specifica  normativa,

richiamandosi  in particolare il decreto ministeriale …………. e

successive  modifiche  ed  integrazioni,  nonche’  le disposizioni di

legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici ed inoltre,

le relative circolari esplicative;

       b) con  Delibera  CIPE  del  ………..  e’ stata approvata la

sottoscrizione  del  Contratto  di Programma/d’Area/di Localizzazione

……………   finalizzato   all’ottenimento   delle  agevolazioni

finanziarie previste da ………………. (inserire, ove occorra);

      c) in  data ……………. e’ stato sottoscritto il Contratto

di   Programma/d’Area/di   Localizzazione  tra  ………….  ed  il

Ministero delle attivita’ produttive, e/o emanato dal Ministero delle

attivita’  produttive  il  decreto  di  concessione provvisoria delle

agevolazioni,  che  prevede,  oltre  alle  obbligazioni  delle parti,

modalita’ e condizioni per l’erogazione delle agevolazioni;

      d) l’impresa

……………………………………………………………

(in  seguito  indicata per brevita’ «Contraente»), con sede legale in

…………………….,                 partita                IVA

……………………………,  iscritta presso il Registro delle

Imprese   di   ………………..   al    n.   ………  di  codice

fiscale……………………………………     ed     al    n.

……………  del Repertorio Economico Amministrativo, nell’ambito

del   citato  Contratto  di  Programma/d’Area/di  Localizzazione  e/o

decreto di concessione provvisoria e’ stata ammessa alle agevolazioni

finanziarie  previste  da  ………………….. (legge 19 dicembre

1992,  n.  488,  ovvero  legge  17 febbraio  1982, n. 46, della legge

23 dicembre  1996,  n.  662) e disciplinate dal medesimo Contratto di

Programma/d’Area/di  Localizzazione  e/o  dal  decreto di concessione

provvisoria   medesimo,   per   un  contributo  complessivo  di  Euro

…………………….. da rendere disponibile in n. ………….

quote  annuali  per  la realizzazione di un programma di investimenti

riguardanti     la     propria     unita’    produttiva    sita    in

………………..;

      e) la prima quota di contributo puo’ essere erogata a titolo di

anticipazione su richiesta del «Contraente», previa presentazione, ai

sensi  del  decreto  ministeriale …………… del Ministero delle

attivita’ produttive, di fidejussione bancaria o polizza assicurativa

o  fidejussoria  irrevocabile,  incondizionata  ed escutibile a prima

richiesta, d’importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata,

a  garanzia  dell’eventuale  richiesta  di  restituzione  della somma

stessa   piu’  interessi  e  spese  che  risulti  dovuta  secondo  le

condizioni,  i termini e le modalita’ stabiliti dalla normativa e dal

decreto di concessione di cui sub c);

      f) la contraente intende richiedere l’anticipazione della prima

rata    annuale    delle   agevolazioni   per   l’importo   di   Euro

………………….;   secondo  le  condizioni,  i  termini  e  le

modalita’   indicate   dalla   normativa   e   dai  provvedimenti  di

riferimento;

      g) la  circolare  in  data 27 maggio 2005, prot. n. 970.776 del

Ministero  delle  attivita’  produttive,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale   della   Repubblica   italiana   n.   ……………  del

…………………………….,   ha  definito  lo  schema  della

garanzia  fidejussoria  da  adottare  per  l’erogazione  a  titolo di

anticipazione della prima quota delle agevolazioni finanziarie di cui

al  ……………  (legge  19 dicembre  1992,  n. 488, ovvero legge

17 febbraio 1982, n. 46, ovvero legge 23 dicembre 1996, n. 662) e che

il  presente atto e’ redatto in conformita’ alle clausole essenziali,

contenuti  e forma del predetto schema ed alle disposizioni contenute

nel  richiamato  Contratto  di  Programma  e/o decreto di concessione

provvisoria;

      h) che  la  Banca  ………………/Societa’ di assicurazione

/Societa’   finanziaria   (1)  ha  preso  visione  della  domanda  di

agevolazione   e   dei  relativi  allegati  nonche’  del  decreto  di

concessione  provvisoria  delle  agevolazioni  e  dei  relativi  atti

presupposti  e  conseguenti, ed e’ perfettamente al corrente di tutte

le  condizioni  di  revoca del contributo, cosi’ come riportate nello

stesso decreto e nella relativa normativa di riferimento;

      i) che, in forza del decreto ministeriale 527/1995 e successive

modifiche  ed  integrazioni  e  delle relative circolari esplicative,

nonche’  della direttiva del Ministro dell’industria, del commercio e

dell’artigianato del 16 gennaio 2001, concernente le agevolazioni per

l’innovazione  tecnologica di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio

1982,  n.  46,  per  le  attivita’  di  erogazione  e di recupero dei

contributi  il  Ministero delle attivita’ produttive si puo’ avvalere

di Enti con esso convenzionati;

      l) che  l’Ente  convenzionato, ove nominato per l’intervento di

cui  al presente atto, risulta dal decreto di concessione provvisoria

delle agevolazioni, di cui alla precedente lettera c);

      m) che  alle garanzie a favore dello Stato e di cui al presente

atto  si  applica  la  normativa  prevista  dall’art.  1  della legge

10 giugno  1982,  n.  348, e dall’art. 24, commi 32 e 33, della legge

27 dicembre 1997, n. 449;

                         Tutto cio’ premesso

che  forma  parte  integrante  del  presente  atto,  la  sottoscritta

……………………..  (1)  (in  seguito  indicata  per brevita’

«Societa») con sede legale in ……………………., iscritta nel

Repertorio   Economico  Amministrativo  al  n.  ……….,  iscritta

all’albo/elenco  ……………… (2),  a  mezzo  dei  sottoscritti

signori:

………………………………..             nato             a

……………………….. il …………….;

………………………………..             nato             a

……………………….. il …………….;

nella  loro  rispettiva  qualita’ di ………………………….,

dichiara   di   costituirsi   con   il   presente   atto  fidejussore

nell’interesse  del  Contraente  ed  a  favore  del  Ministero  delle

attivita’   produttive   (in  seguito  indicato  per  brevita’  «Ente

garantito»),   per  la  restituzione  dell’anticipazione  di  cui  in

premessa,  fino  alla  concorrenza dell’importo di Euro ………….

(diconsi      Euro      ……………………………………..)

corrispondente   alla   prima   quota   di   contributo,  oltre  alla

rivalutazione  ed  alle  maggiorazioni specificate nel presente atto,

alle seguenti

                          CONDIZIONI GENERALI

A)  Condizioni  che  regolano  il  rapporto  tra  «Societa»  ed «Ente

garantito».

                               Art. 1.

                       Oggetto della garanzia

    La  «Societa»  garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente

all’«Ente  garantito» la restituzione della somma complessiva erogata

a titolo di anticipazione al «Contraente».

    Tale   importo   sara’   automaticamente  rivalutato  sulla  base

dell’indice  ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati  e  maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data

dell’erogazione dell’anticipazione a quella del rimborso.

    La  garanzia  e’  anche  estesa  alle  spese per la denuncia alla

«Societa»  della  causa eventualmente promossa contro il «Contraente»

ed alle spese successive, ai sensi dell’art. 1942 cod. civ.

                               Art. 2.

                  Durata della garanzia e svincolo

    La  garanzia  ha  la durata presunta di trentasei mesi decorrenti

dalla  data  dell’erogazione al «Contraente» dell’importo garantito e

si  intendera’  automaticamente  prorogata  di anno in anno fino alla

data   in  cui  l’«Ente  garantito»,  ovvero  direttamente  la  Banca

concessionaria o istruttrice, ovvero il Soggetto Responsabile, non ne

abbia disposto l’escussione, ovvero non ne abbia disposto lo svincolo

che  avverra’  mediante  restituzione  dell’originale del contratto o

trasmissione della dichiarazione liberatoria.

    La  garanzia  verra’  svincolata  solo  qualora, ad insindacabile

giudizio  dell’«Ente  garantito» o, nei casi previsti dalla procedura

agevolativa,  della  Banca  concessionaria  o istruttrice, ovvero del

Soggetto  Responsabile,  non si configurino al momento dello svincolo

ipotesi  di revoca anche parziale del contributo e contemporaneamente

sussistano  tutte  le  condizioni,  anche  formali, di erogazione del

contributo  stesso  secondo  lo  stato  di  avanzamento del programma

agevolato  per  una  somma  non inferiore a quella garantita in linea

capitale.

                                Art. 3.

                              Sostituto

    L’«Ente  garantito»  potra’ essere sostituito negli adempimenti a

suo  carico  direttamente  dalla  Banca concessionaria o istruttrice,

ovvero  dal  Soggetto  Responsabile,   qualora  tali adempimenti siano

previsti  a  carico  di questi ultimi dalle norme di attuazione delle

leggi  di  agevolazione  interessate.  Pertanto,  nell’esecuzione del

presente contratto, i predetti soggetti sostituiscono e rappresentano

l’«Ente  garantito»,  ove  indicati  nel provvedimento di concessione

provvisoria delle agevolazioni.

                               Art. 4.

                  Pagamento del rimborso e rinunce

    La  «Societa»  s’impegna  ad  effettuare  il  rimborso  a prima e

semplice richiesta scritta dell’«Ente garantito», ovvero direttamente

della   Banca  concessionaria  o  istruttrice,  ovvero  del  Soggetto

Responsabile,  ove  ricorra l’ipotesi prevista dal precedente art. 3,

non  oltre  quindici  giorni  dalla ricezione di detta richiesta, cui

peraltro  non potra’ opporre alcuna eccezione anche nell’eventualita’

di  opposizione  o  ricorsi  proposti  dal  «Contraente»  o  da altri

soggetti  comunque  interessati  ed anche in caso che il «Contraente»

sia  dichiarato  nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure

concorsuali o posto in liquidazione.

    La   richiesta   di   rimborso  dovra’  essere  fatta  dall’«Ente

garantito»,   ovvero   direttamente   dalla  Banca  concessionaria  o

istruttrice,   ovvero  dal  Soggetto  Responsabile,  ove  ricorra  la

previsione  di  cui al precedente art. 3, a mezzo di fax o di lettera

raccomandata  indirizzata  alla  Direzione  generale della «Societa»,

cosi’ come risultante dalla premessa.

    La  «Societa»  rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio

della  preventiva  escussione di cui all’art. 1944 cod. civ., volendo

ed  intendendo  restare  obbligata  in  solido  con il «Contraente» e

rinuncia  sin  da  ora  ad  eccepire la decorrenza del termine di cui

all’art. 1957 cod. civ., nonche’ ad ogni altra possibile eccezione.

    Nel  caso  di  ritardo nella liquidazione dell’importo garantito,

comprensivo  di  interessi  e  spese,  la  «Societa» corrispondera’ i

relativi  interessi  moratori  in misura pari al tasso di riferimento

(ex  tasso  ufficiale  di  sconto),  maggiorato  di  due  punti,  con

decorrenza  dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione

della  richiesta  di  rimborso,  senza  necessita’ di costituzione in

mora.

    Nel   caso   di   dichiarazioni   non   veritiere   prodotte  dal

«Contraente»,   la   «Societa»  potra’  eccepirne  la  sussistenza  e

rivalersi solo nei confronti del «Contraente».

                               Art. 5.

     Pagamento della commmissione/premio e deposito cautelativo

     Il  mancato  pagamento della commissione/premio e degli eventuali

supplementi  di  commissione/premio  da  parte  del  «Contraente» non

potra’  essere  opposto  all’«Ente  garantito»,  ne’  potra’ limitare

l’efficacia o la durata della presente garanzia.

    Ugualmente  non  potra’  essere  opposta  all’«Ente garantito» la

mancata   costituzione   da   parte  del  «Contraente»  del  deposito

cautelativo nei casi previsti dall’art. 1953 cod. civ.

                               Art. 6.

          Inefficacia di clausole limitative della garanzia

    Sono    da    considerare    inefficaci   eventuali   limitazioni

dell’irrevocabilita’,  incondizionabilita’  ed  escutibilita’ a prima

richiesta della presente fidejussione.

    In  ogni caso, e’ fatto salvo il diritto dell’«Ente garantito» di

chiedere  ed  ottenere  gli  eventuali  adeguamenti  del  testo della

presente garanzia alle sopravvenute normative.

    Le  clausole  di  cui  al  presente  articolo,  per  quanto possa

occorrere, vengono approvate ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod.

civ.

                               Art. 7.

              Iscrizione a ruolo della somma garantita

    Il  decreto di revoca consentira’ l’automatica iscrizione a ruolo

dell’intero importo garantito sia nei confronti del «Contraente», sia

nei confronti della «Societa».

    Nel   caso   in   cui  il  «Contraente»  avesse  provveduto  alla

restituzione  all’«Ente  garantito»  della somma dovuta o di parte di

essa,  si  procedera’  su  motivata richiesta scritta della «Societa»

all’immediato  corrispondente  sgravio  del ruolo nei confronti della

stessa «Societa».

                               Art. 8.

                        Requisiti soggettivi

    La  «Societa»  dichiara  di possedere alternativamente i seguenti

requisiti ai sensi dell’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348:

      1)  se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all’Albo

delle Banche presso la Banca d’Italia;

      2) se Societa’ di assicurazione, di essere inserita nell’elenco

delle  imprese  autorizzate  all’esercizio  del  ramo cauzioni presso

l’ISVAP,  di  far  parte  di  consorzi  di  coassicurazione  anche  a

copertura  dei  rischi  per  tale  attivita’,  nonche’ di aver sempre

onorato eventuali precedenti impegni con l’Ente garantito;

       3)  se  Societa’  finanziaria,  di  essere inserita nell’elenco

speciale  di  cui  all’art.  107, del decreto legislativo n. 385/1993

presso  la  Banca  d’Italia, nonche’ di aver sempre onorato eventuali

precedenti impegni con l’Ente garantito.

                                Art. 9.

                            Oneri fiscali

    Gli  eventuali  oneri  fiscali  derivanti dalla presente garanzia

sono  a  carico  della  «Societa»,  fatto  salvo  quanto disposto dal

successivo art. 13.

                               Art. 10.

                            Surrogazione

    La  «Societa»  e’  surrogata,  nei limiti delle somme corrisposte

all’«Ente  garantito»  in  tutti  i  diritti,  ragioni  ed  azioni di

quest’ultimo verso il «Contraente», i suoi successori ed aventi causa

a qualsiasi titolo, ai sensi dell’art. 1949 cod. civ.

B) Condizioni che regolano il rapporto tra «Societa» e «Contraente».

                              Art. 11.

                         Commissione/premio

    La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per

il  periodo  di durata della garanzia, e’ dovuto in via anticipata ed

in  unica  soluzione;  in  caso di minor durata la commissione/premio

versato  resta  integralmente  acquisito  dalla «Societa». In caso di

durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione

della  commissione/premio  e  comunque fino a quando la «Societa» non

sia  definitivamente  liberata da ogni responsabilita’ in ordine alla

garanzia  prestata con il presente atto, il «Contraente» e’ tenuto al

pagamento  in  via  anticipata  di  supplementi di commissione/premio

nella   misura   indicata   nella   tabella   di  liquidazione  della

commissione/premio.

                              Art. 12.

                               Rivalsa

     Il  «Contraente» e i suoi successori ed aventi causa si obbligano

a  rimborsare  alla  «Societa»,  a  semplice  richiesta, quanto dalla

stessa  pagato all’«Ente garantito», oltre alle tasse, bolli, diritti

di  quietanza  ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale

eccezione  in  ordine all’effettuato pagamento, comprese le eccezioni

di cui all’art. 1952 cod. civ.

                              Art. 13.

                   Rivalsa delle spese di recupero

    Gli  oneri  di qualsiasi natura che la «Societa» dovra’ sostenere

per  il  recupero  delle  somme  versate  o  comunque derivanti dalla

presente polizza sono a carico del «Contraente».

                              Art. 14.

                        Deposito cautelativo

    Nei  casi  previsti  dall’art.  1953 cod. civ., la «Societa» puo’

pretendere  che  il  «Contraente»  provveda  a  costituire  in  pegno

contanti  o  titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire

il soddisfacimento dell’azione di regresso.

                               Art. 15.

                           Imposte e tasse

    Le  imposte  e  le  tasse,  i  contributi e tutti gli altri oneri

stabiliti    per    legge,   presenti   e   futuri,   relativi   alla

commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa

dipendenti  sono  a  carico del «Contraente» anche se il pagamento ne

sia stato anticipato dalla «Societa».

C) Norme comuni.

                              Art. 16.

                         Modifiche al testo

    La  «Societa»  ed  il «Contraente» si obbligano ad introdurre nel

testo  del  presente  atto le modifiche richieste dal Ministero delle

attivita’ produttive.

                              Art. 17.

              Forma delle comunicazioni alla «Societa»

    Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla «Societa» in

dipendenza  dal  presente  atto,  per  essere  validi,  devono essere

effettuati  esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata

o   di   ufficiale  giudiziario,  indirizzati  alla  Direzione  della

«Societa»,  cosi’  come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla

quale e’ assegnato il presente contratto.

Il contraente ……………..

             (firma autenticata)

                                       La societa’ ………………

                                                   (firma autenticata)

    Agli  effetti  degli  articoli 1341  e  1342  del  cod.  civ.  il

sottoscritto  «Contraente»  dichiara  di  approvare specificamente le

disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

    Art. 1 – (Oggetto della garanzia);

    Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo);

    Art. 3 – (Sostituto);

    Art. 4 – (Pagamento del rimborso e rinunce);

    Art.   5   –   (Pagamento  della  commissione/premio  e  deposito

cautelativo);

     Art. 6 – (Inefficacia limitazioni garanzie e adeguamenti testo);

    Art. 7 – (Iscrizione a ruolo della somma garantita);

    Art. 8 – (Requisiti soggettivi);

    Art. 9 – (Oneri fiscali);

    Art. 10 – (Surrogazione);

    Art. 11 – (Pagamento della commissione premio);

    Art.  12  –  (Rinuncia  alle  eccezioni,  comprese  quelle di cui

all’articolo 1952 cod. civ.);

    Art. 13 – (Rivalsa spese di recupero);

    Art. 14 – (Deposito cautelativo);

    Art. 15 – (Imposte e tasse);

    Art. 16 – (Modifiche al testo);

    Art. 17 – (Forma delle comunicazioni alla Societa).

Il contraente ……………..

            (firma autenticata)

    (1)  Indicare  il  soggetto  che  presta  la  garanzia  e  la sua

conformazione  giuridica: banca, societa’ di assicurazione o societa’

finanziaria.

    (2)  Indicare  per le banche o istituti di credito gli estremi di

iscrizione  all’albo  delle  banche  presso la Banca d’Italia; per le

societa’   di   assicurazione  indicare  gli  estremi  di  iscrizione

all’elenco  delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni

presso l’ISVAP; per le societa’ finanziarie gli estremi di iscrizione

all’elenco  speciale, ex art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993

presso la Banca d’Italia.