Lavoro e Previdenza

Tuesday 17 October 2006

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni Prot. 8050 Roma, 11 settembre 2006 A tutte le ISTITUZIONI SCOLASTICHE Loro Sedi OGGETTO: Rinnovo delle RSU nel comparto Scuola. Elezioni del 4 -7 dicembre 2006. Chiarimenti circa lo s

Agenzia per la rappresentanza
negoziale delle pubbliche amministrazioni Prot. 8050 Roma,
11 settembre 2006 A
tutte le ISTITUZIONI SCOLASTICHE Loro Sedi OGGETTO: Rinnovo delle RSU nel
comparto Scuola. Elezioni del 4 -7 dicembre 2006. Chiarimenti circa lo svolgimento
delle elezioni e la trasmissione dei verbali elettorali all’ARAN.

PREMESSA

Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo
collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, le organizzazioni sindacali del
comparto Scuola e le confederazioni cui esse aderiscono, con Protocollo
sottoscritto il 5 luglio2006, hanno indetto le elezioni per il rinnovo delle
Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che, già elette nel 2003, scadranno nel
dicembre 2006 (art. 7 Accordo quadro).

Con il citato Protocollo, che
contiene l’annuncio delle elezioni, è stato definito il calendario delle
votazioni con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per
le adesioni all’Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Le elezioni delle RSU sono
indette contestualmente nella generalità delle Istituzioni scolastiche del
comparto Scuola nei giorni 4 – 7 dicembre 2006.

La concreta esperienza di
gestione delle passate elezioni svoltesi sia nel comparto Scuola che in tutti i
rimanenti comparti pubblici, ha reso necessario da parte dell’Aran la
formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento,
per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento
elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie
del Protocollo del 5 luglio 2006 hanno convenuto sull’opportunità di
riassumerle, con il presente documento, in un testo unitario che sostituisce
tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle
quali non si dovrà più fare riferimento.

Con la presente l’Aran, in
applicazione del predetto Protocollo del 5 luglio 2006, riassume in un testo
unitario le citate note, alle quali, pertanto, non si dovrà più fare
riferimento in quanto il loro contenuto è stato riformulato nel testo che
segue. La presente nota è, anche, corredata di tutta la documentazione
necessaria, elencata nel sommario che segue, della quale si raccomanda una attenta lettura.

A tal fine, si chiede alle
Istituzioni scolastiche di consegnare alle organizzazioni sindacali
presentatrici di lista e alle commissioni elettorali, oltre al materiale
previsto, la presente nota e gli allegati alla stessa, significando che tutta
la documentazione è pubblicata sul sito internet dell’ARAN all’indirizzo
www.aranagenzia.it nella Sezione "Relazioni Sindacali" alla voce "RSU Scuola 2006 in formato facilmente scaricabile e
stampabile.

Analoga collaborazione si chiede
alle organizzazioni sindacali nazionali per le proprie categorie territoriali.

Si precisa, infine, che le
elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per
quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà tuttora fare riferimento al
CCNQ del 10 luglio 1996 che disciplina la materia.

ELEZIONI DELLE RSU DEL COMPARTO
SCUOLA DEL 4 – 7 DICEMBRE 2006 CHIARIMENTI E DOCUMENTAZIONE

SOMMARIO:

A) PROTOCOLLO del 5 luglio 2006

B) CHIARIMENTI §1. Tempistica
delle procedure elettorali §2. Sede di elezione della RSU §3. Presentazione
delle liste elettorali §4. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste
elettorali §5. Elettorato passivo §6. Procedura per la presentazione delle
liste §7. Elettorato attivo §8. Commissione elettorale: composizione,
insediamento e costituzione §9. Compiti della Commissione elettorale §10.
Verbale elettorale finale e relativi adempimenti §11. Quoziente necessario per
la validità delle elezioni §12. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione
dei seggi §13. Compiti delle Amministrazioni §14. Comitato dei garanti §15.
Insediamento della RSU

C) RACCOMANDAZIONI PER LE
COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

D) RICHIESTE DI ULTERIORI
CHIARIMENTI E QUESITI

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI
ELETTORALI ALL’ARAN

ALLEGATI:

1 – PROTOCOLLO DEL 5 LUGLIO 2006
PER LA DEFINIZIONE DEL
CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL
PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA – TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

2 – ACCORDO QUADRO DEL 7 AGOSTO
1998 PER LA
COSTITUZIONE DELLE RSU E RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

3 – FAC-SIMILE
DEL VERBALE FINALE (in formato stampabile)

A) PROTOCOLLO DEL 5 LUGLIO 2006

Il documento fondamentale è
rappresentato dal "Protocollo per la definizione del calendario delle
votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale del
comparto scuola – tempistica delle procedure elettorali" sottoscritto in
data 5 luglio 2006 (allegato n. 1), e pubblicato nella G.U. n. 162 del 14
luglio 2006, contenente l’annuncio delle elezioni. Nel calendario sono indicate
le varie scadenze che precedono le elezioni. Copia dell’annuncio deve essere
affissa all’albo di ciascuna Scuola.

B) CHIARIMENTI

Come indicato nella premessa, ai
soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire
chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell’Accordo quadro
del 7 agosto 1998, la cui conoscenza rimane assolutamente fondamentale
(allegato n. 2).

§ 1. Tempistica delle procedure
elettorali

Le elezioni si svolgono
contestualmente nell’intero comparto Scuola. Non si può, pertanto, procedere ad
alcun accordo a livello locale in quanto le elezioni sono già state indette e
fissate le relative tempistiche, la votazione e lo scrutinio nel Protocollo di
cui alla lettera A).

Le elezioni non possono essere
rinviate per motivi organizzativi locali.

Il primo giorno delle votazioni
(4 dicembre 2006) è utilizzato per l’insediamento del seggio elettorale (o dei
seggi definiti dalle Commissioni elettorali in ragione della dislocazione delle
eventuali sedi distaccate, che fanno capo al collegio unico di elezione della
RSU) ed è anche già utilizzabile per le operazioni di voto. Pertanto, i giorni
4 – 5 – 6 dicembre 2006 sono dedicati alle votazioni.

E’ compito delle Commissioni
elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l’esercizio del
voto, definire l’orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in
particolare, quello dell’ultimo giorno di votazione (6 dicembre), dandone la
necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l’affissione
all’albo della Scuola.

Il giorno 7 dicembre 2006 è
dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono
contestualmente in tutto il comparto Scuola anche lo scrutinio deve avvenire
contestualmente e, pertanto, le urne devono essere aperte solamente la mattina
del giorno 7 dicembre 2006.
In sede di Istituzione scolastica non può essere
prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

Nel solo caso in cui la Scuola sia
chiusa nella giornata del 7 dicembre 2006 – dedicata allo scrutinio – e la Commissione elettorale
non possa operare (es. festa del patrono), lo scrutinio è anticipato al giorno
precedente 6 dicembre 2006.
In tale circostanza sino alle ore 12 del giorno 6
dicembre si svolgeranno normalmente le operazioni di votazione e dalle ore 12 in poi si procederà allo
scrutinio. I risultati delle votazioni potranno però essere resi pubblici
solamente il successivo primo giorno non festivo e da tale ultima data
decorrono i cinque giorni di affissione dei risultati all’albo della Scuola.

A prescindere dalla
data di costituzione, tutte le RSU attualmente in carica sono ricondotte
alla scadenza generale di dicembre 2006. Ciò significa che devono essere tutte
rielette, sia nel caso in cui siano state costituite a
dicembre 2003 ovvero che siano state elette o rielette anche in data
successiva nel corso del triennio.

§ 2. Sede di elezione della RSU

E’ prevista una
unica RSU per Istituzione scolastica. Non essendo stato sottoscritto
alcun accordo integrativo a livello nazionale per il comparto Scuola, la norma
contrattuale di riferimento per la individuazione
delle sedi dove possono svolgersi le elezioni delle RSU è l’art. 2, comma 1
della parte I dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Non è, pertanto, possibile
l’elezione della RSU laddove vi siano Istituti diversi ed autonomi che,
ancorché situati nella stessa sede, abbiano ciascuno
meno di 15 dipendenti.

La elezione
della RSU avviene, dunque, a livello di Istituzione scolastica, coincidente con
il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a
prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

Gli elenchi delle sedi per la
presentazione delle liste sono resi disponibili dal MIUR (su supporto
informatico) e dal Ministero degli esteri (su carta), alle organizzazioni
sindacali che ne facciano richiesta.

Le Istituzioni IRRE, INDIRE e
INVALSI sono escluse dalle elezioni in oggetto in quanto non ricomprese nel
comparto Scuola e collocate in altri comparti di contrattazione. Il personale
ivi operante, compreso quello in posizione di comando, ha, pertanto,
partecipato alle elezioni delle RSU dei comparti di appartenenza di detti enti
che si sono svolte nel 2004.

§ 3. Presentazione delle liste
elettorali

Possono presentare le liste
elettorali:

1) senza alcun adempimento
relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla
dichiarazione di adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la
costituzione delle RSU nonché all’applicazione delle norme sui servizi pubblici
essenziali di cui alla legge 146/1990 e successive modificazioni e
integrazioni:

a) tutte le organizzazioni
sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di
distribuzione delle prerogative sindacali per il biennio 2004-2005, comprese
quelle ammesse con riserva;

b) tutte le organizzazioni
sindacali, rappresentative e non, aderenti alle confederazioni firmatarie
dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di
organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono
attestarne l’adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;

c) le organizzazioni sindacali di
categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

2) devono, invece, presentare lo
statuto e l’atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all’Accordo quadro
del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa
all’applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge
146/1990 e successive modificazioni e integrazioni, tutte le altre
organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel
precedente punto 1 lett. a, b e c. La predetta documentazione deve essere
consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla
presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come
eccezione a tale regola, l’originale o copia autenticata dello statuto e
dell’atto costitutivo possono anche essere presentati all’Aran, che rilascia un
attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni
sindacali, all’atto della presentazione della lista possono allegare, in
sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell’atto costitutivo,
l’attestato rilasciato dall’Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero,
in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l’avvenuto rilascio
dell’attestato con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del
rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di
adesione all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 può essere presentata all’Aran,
che rilascia un attestato in carta semplice. In questo caso vale quanto
indicato al precedente capoverso.

L’Aran pubblica sul proprio sito
internet l’elenco delle organizzazioni sindacali a cui
sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco non è certamente esaustivo
delle organizzazioni sindacali che possono presentare le liste, ma indica
solamente quelle che, dovendo adempiere alla
presentazione della documentazione di cui sopra, hanno scelto di farlo
attraverso l’attestato Aran, anziché direttamente alle Commissioni elettorali.

§ 4. Soggetti esclusi dalla
presentazione delle liste elettorali

Non possono presentare le liste
elettorali:

1) le singole organizzazioni
sindacali aggregandosi tra loro di fatto, a meno che
non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;

2) le organizzazioni sindacali
costituenti, affiliate o aderenti alle federazioni sindacali formate da più e
diverse sigle. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le
proprie liste essendo la titolarità della presentazione della lista in capo
esclusivamente alla federazione unitariamente intesa. La presentazione della
lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso la denominazione esatta
della federazione sindacale e non delle singole sigle che la compongono o che
sono affiliate o aderenti. In caso di mancato rispetto del presente punto i
voti non potranno essere attribuiti alla federazione e diverranno non
assegnabili per l’accertamento della rappresentatività sindacale;

3) le organizzazioni sindacali
congiuntamente tra loro (es. lista congiunta "uil scuola e cisl
scuola" o "snals – confsal e flc cgil");

4) le organizzazioni e le
associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto
costitutivo;

5) i dipendenti attraverso
proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché
le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

E’ compito della Commissione
elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste,
non accettandole ove non rispondano ai requisiti richiesti.

§ 5. Elettorato passivo

L’elettorato passivo (candidatura)
è riconosciuto a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a
tempo pieno che a tempo parziale), qualità che deve permanere anche dopo la elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella
RSU.

Il personale della Scuola in
comando o fuori ruolo presso altre amministrazioni di diverso comparto mantiene
l’elettorato passivo presso l’Istituto scolastico da cui proviene a condizione
che il suo rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato e che rientri in
servizio qualora eletto, con revoca del comando o del fuori ruolo. Si ricorda
che tale personale ha votato in occasione delle RSU degli altri comparti nel 2004 in base ai chiarimenti
a suo tempo forniti circa l’elettorato attivo in detti comparti (rientra in
questa casistica anche il personale della Scuola in comando presso le
Istituzioni IRRE, INDIRE e INVALSI essendo tali amministrazioni escluse dalle
elezioni in oggetto in quanto collocate in comparti di contrattazione diversi
da quello della Scuola).

Non sono titolari di elettorato
passivo:

– i presentatori della lista;

– i membri della Commissione
elettorale (che all’atto della designazione devono dichiarare espressamente di
non candidarsi);

– i dipendenti a tempo
determinato;

– i dipendenti con qualifica
dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato
conferito l’incarico di dirigente scolastico a tempo determinato con
stipulazione del relativo contratto individuale;

– i dipendenti in servizio in
comando o fuori ruolo provenienti da altre pubbliche amministrazioni di
comparti diversi da quello della Scuola, in quanto conservano l’elettorato
passivo nell’amministrazione di provenienza.

Possono essere candidati i
sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco
delle esclusioni.

E’ possibile candidarsi in una
sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione
elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e
prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto,
entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Al candidato non è richiesta
alcuna espressa accettazione della candidatura. La mancanza di essa non costituisce, pertanto, motivo di esclusione.

Non è previsto alcun obbligo per
il candidato di essere iscritto o di iscriversi all’organizzazione sindacale
nelle cui liste è presentato.

§ 6. Procedura per la
presentazione delle liste

L’art. 4 del regolamento
elettorale indica, chiaramente, il numero di firme di lavoratori dipendenti
necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per
una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo
presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale)
dell’organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla
stessa (la delega deve essere allegata alla lista). Un dipendente con qualifica
dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto Scuola
dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista può
anche essere tra i firmatari della stessa nel solo caso in cui sia un dipendente della Scuola sede di elezione della RSU.

La firma del presentatore di
lista deve essere autenticata dal dirigente scolastico della Istituzione
scolastica interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi
previsti dalla legge. L’eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla
Commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo
all’organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Al fine di facilitare la
procedura di autenticazione della firma da parte del dirigente scolastico, o
dipendente della Scuola all’uopo delegato, di seguito si allega fac-simile
della dichiarazione della Scuola da apporre sulla lista a corredo della firma
del presentatore della stessa, precisando che la Scuola non può, se
richiesta, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio,
anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell’art. 4, comma 7,
dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

AUTENTICA FIRMA DA PARTE
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA

Io sottoscritto/a
________________________in qualità di (dirigente scolastico o
delegato)____________________

attesto
che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) _______________nato/a a
____________________il __________

identificato/a
con documento (indicare tipo ad es. carta d’identità o equipollente)
__________________ n._________

rilasciato
da _________________________________il _________________ ha apposto la firma in
mia presenza.

Luogo e Data

Timbro Scuola

Firma

I presentatori di lista
garantiscono sull’autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere
presentate dal giorno 17 ottobre 2006 e sino al 4 novembre 2006, ultimo giorno
utile.

La Commissione elettorale
comunica, attraverso affissione all’albo della Scuola, l’orario di chiusura per
la presentazione delle liste nell’ultimo giorno di scadenza, orario che
coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo
caso in cui la Scuola
sia chiusa nella giornata del 4 novembre 2006 –
termine ultimo per la presentazione delle liste – e la Commissione elettorale
non possa operare (es. patrono o festività locale), l’ultimo giorno per la
presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo
immediatamente successivo.

Le liste devono essere presentate
dalle organizzazioni sindacali nella sede principale di ogni Scuola presso i
rispettivi uffici di segreteria e poi, dalla data del suo insediamento,
direttamente alla Commissione elettorale.

Le liste possono anche essere
inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, pervenire entro il
termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa testo il
protocollo della Commissione elettorale o della Scuola.

Per individuarne l’ordine di
arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della
Commissione elettorale o della Scuola. Nel caso di liste presentate contemporaneamente,
l’ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista
le organizzazioni sindacali devono usare la propria denominazione esatta. E’
esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non
corrispondenti alla denominazione statutaria.

E’ interesse della organizzazione
sindacale verificare che la propria denominazione sia riportata correttamente
sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle
votazioni.

Le Commissioni elettorali devono
riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale
in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione
della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o
abbreviazioni in uso nella prassi.

L’ammissione della lista
elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. La Scuola non ha alcuna
competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni
lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo
esemplificativo, nel caso in cui la
RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati
della lista non può essere superiore a 4; 3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4.
Il regolamento elettorale non disciplina l’eventuale arrotondamento dei
decimali risultanti. Ad avviso dell’Aran tale arrotondamento deve avvenire
secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine
ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, la Scuola deve darne immediata
comunicazione all’Aran.

§ 7. Elettorato attivo

Hanno diritto all’elettorato
attivo (diritto di voto) tutti i dipendenti a tempo indeterminato in servizio
alla data delle elezioni presso la
Scuola, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non
titolari di posto nella Scuola stessa (rientrano in questa
casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale
utilizzato o temporaneamente assegnato presso la Scuola sede di elezione) e
i dipendenti a tempo determinato con contratto di incarico o supplenza annuale
ovvero con incarico almeno fino al termine delle attività didattiche. Ha
diritto altresì di voto il personale in comando o fuori ruolo da altre
amministrazioni di diverso comparto, in servizio presso la Scuola, purché a tempo
indeterminato nell’amministrazione di provenienza.

Dal diritto di voto è, comunque,
escluso il personale non contrattualizzato e quello con qualifica dirigenziale,
ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato
conferito l’incarico di dirigente scolastico a tempo determinato con
stipulazione del relativo contratto individuale. Più in generale, dal diritto
di voto è escluso tutto il personale a cui si applica
un contratto diverso da quelli stipulati dall’Aran.

Il personale assunto nel periodo
intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali (16 ottobre 2006) e la
data di votazione ha diritto di voto, se in possesso dei relativi requisiti,
senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei
componenti la RSU,
il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in
una unica sede, pertanto il personale che ha l’orario
articolato su più sedi vota solamente nell’Istituzione scolastica che lo
amministra, che deve inserirne il nominativo nell’elenco generale alfabetico
degli elettori solo nel caso in cui ne abbia la gestione amministrativa. E’
compito della Commissione elettorale controllare che non si verifichino casi di
doppia partecipazione al voto presso le diverse Scuole in cui il suddetto personale opera.

§ 8. Commissione elettorale: composizione,
insediamento e costituzione

I componenti della Commissione
elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che
presentano le liste e devono essere indicati tra i dipendenti, compresi quelli
a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo, in servizio presso
la Scuola in
cui si vota. In presenza di plessi o articolazioni
nella Scuola sede di RSU, il componente della Commissione può essere sia un
dipendente della sede principale che di quella staccata, purché sia dipendente
della Istituzione scolastica interessata.

Non possono essere designati
quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti scolastici. Ad essi sono assimilati anche i dipendenti del comparto Scuola
ai quali sia stato conferito l’incarico di dirigente scolastico a tempo
determinato con stipulazione del relativo contratto individuale.

La Scuola non ha alcun compito
né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione
elettorale.

I componenti della Commissione
elettorale sono integrati, automaticamente, con i lavoratori designati allo
scopo nelle liste presentate tra l’insediamento e la costituzione formale della
Commissione stessa.

La Commissione elettorale
deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni
sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui
non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura della Scuola chiedere
alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale
almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l’insediamento.

Nel caso in cui siano state presentate due liste e designati due soli
componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un
componente aggiuntivo.

Se il presentatore di lista è un
dipendente della Scuola, può essere designato per la Commissione elettorale
nei soli casi in cui sia stata presentata una unica
lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni
sindacali presentatrici abbia nominato il componente.

La Commissione elettorale
deve essere insediata entro il 26 ottobre 2006 e formalmente costituita entro
il 30 ottobre 2006. La differenza tra insediamento e costituzione consiste
nella circostanza che la
Commissione elettorale si considera insediata, su
comunicazione del dirigente scolastico, non appena siano pervenute almeno tre
designazioni. Pertanto, può essere insediata ed operare anche prima del 26
ottobre, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Per individuare, in prima
istanza, in modo unitario il momento dell’insediamento, le designazioni dei
componenti sono presentate all’ufficio del dirigente scolastico, cui spetta,
parimenti, il compito della comunicazione di insediamento della Commissione
elettorale, della indicazione del locale ove la stessa opera e della
trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti.

Con l’avvenuto insediamento della
Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati
direttamente a quest’ultima.

Nel caso in cui non vengano presentate liste entro le date previste per
l’insediamento e la costituzione della Commissione elettorale, la circostanza
non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti,
poiché le liste elettorali possono essere presentate sino al
giorno 4 novembre 2006, è questa la data ultima per la definitiva costituzione
della Commissione elettorale. La
Scuola, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere
le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione
della Commissione elettorale. Se alla data del 4 novembre – termine ultimo –
non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, la Scuola dovrà rilevare la
temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la
costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne immediata comunicazione
all’Aran. Si rammenta, in ogni caso, che la RSU è soggetto necessario, unitamente alle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, della delegazione
trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

In nessun caso il mancato
insediamento e costituzione della Commissione nei termini previsti dal
calendario inficia la sua regolare costituzione anche in tempi successivi
entro, appunto, l’ultimo giorno previsto per la presentazione delle liste. Non
vi è alcuna competenza delle Scuole a negare lo svolgimento delle elezioni
nell’ipotesi in cui la costituzione della Commissione elettorale avvenga solo l’ultimo giorno (4 novembre 2006).

Tutte le Scuole hanno l’obbligo
di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l’assolvimento dei
propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del
lavoro.

I rapporti tra le Istituzioni
scolastiche e i componenti delle Commissioni elettorali sono disciplinati, in
particolare – su conforme parere del Dipartimento della Funzione Pubblica
espresso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515 – tenendo presente che,
essendo le operazioni elettorali un adempimento obbligatorio per legge in vista
della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della
misurazione della rappresentatività sindacale, anche i componenti delle
Commissioni elettorali, alla stessa stregua degli scrutatori e presidenti di
seggio, espletano gli adempimenti di loro competenza durante le ore di
servizio.

§ 9. Compiti della Commissione
elettorale

Il regolamento elettorale non può
essere esaustivo dell’intera casistica che può presentarsi nel corso delle
procedure elettorali. E’, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a
fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui
attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, facendo anche
riferimento ai principi generali dell’ordinamento.

Di seguito, riassumendo le
clausole contrattuali e i chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni,
convalidati nelle prassi seguite, sono indicati gli adempimenti della
Commissione elettorale che:

1) nella prima seduta plenaria
elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative della Scuola,
previo accordo con il dirigente scolastico, definisce l’orario di apertura e
chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l’orario di chiusura dell’ultimo
giorno di votazione, avvertendo con pubblicità nell’albo
della Scuola tutti i dipendenti elettori. La Commissione elettorale
non può modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la
durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da favorire la
massima partecipazione al voto del personale ma contestualmente non gravare
inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel
caso in cui, ad esempio, si verifichi che nella prima
giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il
seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 7 dicembre, data fissata per
procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell’urna e del
materiale elettorale;

2) acquisisce dalla direzione
scolastica l’elenco generale degli elettori;

3) riceve le liste elettorali;

4) verifica le liste e le
candidature e ne decide l’ammissibilità;

5) esamina i ricorsi
sull’ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente
alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono
essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali
devono autonomamente e motivatamente decidere sull’ammissibilità delle liste e
sui problemi connessi all’individuazione delle tipologie degli aspetti formali
ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc..), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa
l’Aran, intervenire e assumere orientamenti al proposito.

In caso di rilevazione di difetti
meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente
la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per
provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche
quelli relativi a liste presentate con denominazioni – per le organizzazioni
sindacali rappresentative – non perfettamente conformi o aggiuntive rispetto
alle tabelle dell’ultimo CCNQ di ripartizione delle prerogative sindacali
ovvero, per il comparto Scuola, rispetto a quelle indicate nel Protocollo di
indizione delle elezioni del 5 luglio 2006 (allegato n. 1) e – per quelle non
rappresentative – rispetto ai propri statuti. Anche in questi casi la Commissione assegna,
con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le
decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima
della data delle elezioni devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi
idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di portare a termine tutti gli adempimenti necessari per la
partecipazione alle elezioni.

Le liste dei candidati devono
essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione
all’apposito albo della Scuola almeno otto giorni prima della data fissata per
le votazioni;

6) definisce, previo accordo con
il dirigente scolastico, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni
(vale a dire i seggi) con l’attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da
garantire a tutti l’esercizio del voto. Qualora
l’ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti
lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione, avendo cura di
evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va,
comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il
collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono
confluire nel collegio elettorale unico.

I luoghi ed il calendario delle
votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante
affissione all’apposito albo della Scuola almeno otto giorni prima della data
fissata per le votazioni;

7) predispone il
"modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa
verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni
sindacali siano esatte, che siano rispettati l’ordine di presentazione delle
liste elettorali nonché le indicazioni dell’art. 9 del regolamento elettorale;

8) distribuisce il materiale
necessario allo svolgimento delle elezioni;

9) predispone l’elenco completo
degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;

10) nomina i presidenti di seggio
e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a
tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel
caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale
provvede d’ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;

11) organizza e gestisce le
operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere
all’apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la
validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio
elettorale il quorum non sia raggiunto non si deve
procedere allo scrutinio;

12) raccoglie i dati elettorali
parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei
risultati;

13) redige i verbali delle
operazioni elettorali sino a quello finale contenente i risultati. Nel verbale
delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio,
dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati
elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.

Il verbale delle operazioni
elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti
della Commissione elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale
deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione
sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella
scheda elettorale.

§ 10. Verbale elettorale finale e
relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale,
allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente nota in forma
stampabile (allegato n. 3), non è suscettibile di rielaborazione e non può
contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali
perché collegato all’accertamento della rappresentatività.

Per facilitare la compilazione
del verbale elettorale si formulano le seguenti avvertenze, tenendo conto che
il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte
scrupolosamente compilate:

– la prima parte riporta i dati
identificativi dell’Istituzione scolastica, il comparto di appartenenza e la
data delle elezioni;

– la seconda parte riporta i dati
numerici dei dipendenti aventi diritto al voto (elettori) e i dati dei votanti
(elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la
percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce
"collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa
alle figure professionali a cui non si deve fare
riferimento poiché non riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il
termine "collegio" si fa riferimento alla sede di elezione della RSU,
i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi
riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono
confluire nel collegio elettorale. Nel caso in cui vi sia
un solo seggio i due termini coincidono;

– la terza parte riporta i dati
delle schede scrutinate distintamente per schede valide, schede bianche, schede
nulle, nonché il totale. Riporta, inoltre, i nomi delle liste ed i voti
ottenuti dalle stesse;

– la quarta parte riporta
nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei
votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine il numero di seggi
assegnati a ciascuna lista;

– in fondo al verbale è indicato
lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione elettorale,
nelle persone del presidente e dei componenti.

La Commissione
elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

– la distinzione per sesso del
numero degli aventi diritto al voto (elettori);

– la distinzione per sesso del
numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);

– la verifica, per sesso, che il
numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi
diritto al voto;

– la verifica del raggiungimento
del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche § 11);

– la corrispondenza tra numero
dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide +
bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;

– la corrispondenza del totale
dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le
schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono
essere riportati i voti ottenuti dalle liste e non il numero di preferenze
complessivamente ottenute dai candidati);

– la verifica che siano riportate
esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di
lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente
quelli delle liste per l’attribuzione dei voti a livello nazionale);

– l’indicazione del numero totale
dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 12);

– la verifica che il verbale sia
sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione elettorale
comunica i risultati ai lavoratori, alla Scuola e alle organizzazioni sindacali
che hanno presentato le liste, curando l’affissione per 5 giorni all’albo della
Scuola dei risultati elettorali. Decorsi i 5 giorni di affissione senza che
siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l’assegnazione dei
seggi è confermata e la
Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che
diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina
entro 48 ore, inserendo l’esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo,
compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli
eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati
dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato
le liste elettorali e alla Scuola, entro 48 ore dalla conclusione delle
operazioni elettorali.

Alla Scuola deve essere
consegnato il verbale finale in originale o copia conforme per il successivo inoltro all’Aran dello stesso.

L’invio all’Aran deve avvenire
esclusivamente a cura della Scuola ed inderogabilmente entro i 5 giorni
successivi alla consegna seguendo scrupolosamente le indicazioni di cui al
successivo punto E) della presente nota. La Commissione verifica
che la Scuola
vi abbia provveduto nei tempi previsti.

La Commissione elettorale
al termine dello operazioni, sigilla in un unico plico
tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi staccati,
esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla Scuola. Il
plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra
Commissione elettorale e Scuola, in modo da garantirne la sua integrità per
almeno tre mesi. Successivamente, decorsi tre mesi, sarà distrutto alla
presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della
Scuola.

Le decisioni della Commissione
elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all’apposito Comitato dei
garanti.

§ 11. Quoziente necessario per la
validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità
delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti
dell’Istituzione scolastica.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi
diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l’elenco
degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è
raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno
n. 63 elettori [(125:2)+1]; nel caso in cui l’elenco degli elettori aventi
diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel
caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori [(126:2)+1].

La Commissione elettorale
autorizza l’apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi
nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla
verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento
del quoziente richiesto non si deve, pertanto, procedere alle operazioni di
scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30
giorni. Non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Qualora non si raggiunga il
quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l’intera procedura è
attivabile nei successivi 90 giorni.

§ 12. Calcolo del quorum,
ripartizione e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la
ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

1) definizione del quorum

2) ripartizione dei seggi alle
liste

3) attribuzione dei seggi ai
candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è chiaramente fissato
dall’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e non può essere soggetto a modifiche
nella sede della contrattazione integrativa, anche se concordato con le
organizzazioni sindacali. Tale compito, ai sensi dell’art. 2
comma 5 dell’Accordo stesso, sarebbe stato di spettanza del contratto
integrativo nazionale, che, come noto, non è stato stipulato.

Ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo
quadro del 7 agosto 1998 la RSU
deve essere composta da un numero di componenti minimo
di 3, aumentabile in ragione della dimensione occupazionale della Scuola,
secondo la seguente tabella:

– tre componenti nelle Scuole che
occupano fino a 200 dipendenti;

– altri tre ogni 300 dipendenti o
frazione di 300 nelle Scuole che occupano da 201 a 3000 dipendenti (che si
sommano ai 3 componenti previsti per i primi 200 dipendenti, ad esempio in una
scuola di 300 dipendenti il numero di componenti è pari a 6 e cioè 3 per i
primi 200 dipendenti più tre per la frazione da 201 a 300 dipendenti);

– altri tre ogni 500 dipendenti o
frazione di 500 nelle Scuole che occupano da 3001 dipendenti in poi.

E’ compito della Commissione
elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi
da ogni singola lista concorrente (ai sensi dell’art. 3 dell’Accordo quadro del
7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite
mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo
proporzionale tra liste concorrenti").

A tal fine occorre calcolare il
relativo quorum facendo riferimento al numero dei votanti e quindi ripartire i
seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

1 – il numero dei seggi (numero
dei componenti la RSU)
è fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto 1998 in base al numero dei
dipendenti;

2 – il quorum per l’attribuzione
dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno
espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più
schede nulle);

3 – i seggi si ripartiscono tra
le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono
ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A
questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della
somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Scuola che
abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell’ipotesi: tutti
escluso il dirigente scolastico e un supplente temporaneo) e si siano recati a
votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si
calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da
ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM

LA NORMA NON PREVEDE ALCUN
ARROTONDAMENTO PER DIFETTO O PER ECCESSO E QUINDI IL NUMERO DEL QUORUM VA
UTILIZZATO CON I SUOI DECIMALI.

Definito il quorum la Commissione elettorale
può procedere alla ripartizione dei tre seggi. A tal fine si sviluppano due
diversi esempi:

Esempio n. 1: i
voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi:
117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le
liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n.
1 voti validi 48

lista n.
2 voti validi 46

lista n.
3 voti validi 12

lista n.
4 voti validi 11

totale
voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI
SEGGI ALLE LISTE:

lista n.
1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333

lista n.
2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333

lista n.
3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n.
4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000

totale
voti validi 117

In questo caso sono stati
ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su
base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base
ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da
attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 3, essendo quella
che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine della ripartizione del seggio, non
è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari
al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i
voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi:
117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le
liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n.
1 voti validi 55

lista n.
2 voti validi 40

lista n.
3 voti validi 12

lista n.
4 voti validi 10

totale
voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI
SEGGI ALLE LISTE:

lista n.
1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti .15,333

lista n.
2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti . 0,333

lista n.
3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000

lista n.
4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000

totale
voti validi 117

In questo caso sono stati
ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su
base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base
ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da
attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella
che ha il resto maggiore.

Solo dopo avere
ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale
li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle
liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei
candidati vale l’ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere
la preferenza per un solo candidato della lista nelle Scuole fino a 200
dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore
di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti
riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto
complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Il regolamento elettorale non
chiarisce il caso in cui si verifichino
contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati;
per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione
elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, potrebbe
risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano
anagraficamente e, nel caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo
l’ordine dei candidati all’interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza
di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2
seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad
un candidato di altra lista.

In ogni caso ove la RSU non risulti composta dal
numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua costituzione, le
elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l’intera procedura, con
l’avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la
sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della
corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che
le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti"
coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga
corrispondente ai "seggi assegnati".

§ 13. Compiti delle Istituzioni scolastiche

La Scuola deve favorire la più
ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli
tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più
idonei, dell’importanza delle elezioni, facilitando l’affluenza alle urne
mediante una adeguata organizzazione del lavoro. La Scuola è, altresì, chiamata
a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo
organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l’avvertenza
che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non può entrare nel
merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata
da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla
legittimità dell’operato della Commissione e sui relativi adempimenti
elettorali.

La Scuola, anche per
facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i
possibili seggi, sin dal 17 ottobre 2006, giorno successivo all’inizio delle
procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta l’elenco alfabetico generale degli aventi
diritto al voto (elettorato attivo) distintamente per sesso, nonché
sottoelenchi anch’essi in ordine alfabetico distinti in relazione ai luoghi di
lavoro che non sono sede di elezione della RSU, ma possono essere possibili
seggi elettorali staccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente
consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale (cfr. § 7 e 9).

La Scuola, che concorda gli
adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione
elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente
tutti gli aspetti di pertinenza che sono, per rilievo, oltre a quello della
consegna dell’elenco degli elettori, la messa a disposizione di:

– locale per la Commissione
elettorale;

– locali per il voto;

– materiale cartaceo o
strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne,…);

– stampa del "modello"
della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;

– stampa delle liste dei
candidati da affiggere all’ingresso dei seggi;

– cura della sicurezza e
sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;

– cura della integrità delle urne
sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione
(casseforti, camere di sicurezza, camere blindate o altro, in mancanza
prendendo accordi con l’UTG).

La Scuola ha l’obbligo di
consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l’assolvimento dei propri
compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell’organizzazione del lavoro
(vedi § 8).

La Scuola deve trasmettere
all’Aran il verbale riassuntivo entro 5 giorni dal ricevimento dello stesso da
parte della Commissione elettorale, rispettando scrupolosamente le modalità per
l’invio indicate al punto E) della presente nota.

§ 14. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della
Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all’apposito Comitato
dei garanti previsto dall’art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei garanti è
composto da un componente in rappresentanza delle
organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno
nominato dall’Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto
dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo delegato. Il
Comitato dei garanti si insedia, infatti, a livello provinciale presso il suddetto
ufficio.

In ordine al componente sindacale
la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al
ricorso" non deve essere letta come "tutte le organizzazioni che
hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle
presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale
ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti
di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il
componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere
presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto
direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l’attribuzione di un seggio
assegnato ad una altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la
parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni
interessate).

Ovviamente nel caso in cui il
ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni
presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di
una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel
Comitato dei garanti è composta da tutte le
organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della
RSU di cui trattasi.

Nel merito della composizione del
Comitato dei garanti, si sottolinea che il disposto dell’art.
19, comma 2, dell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente
che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell’Aran.

A tal fine le Scuole devono
designare, sin dall’insediamento della Commissione elettorale, il funzionario
componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale
può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Circa la natura dell’attività
svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di
tipo conciliativo in senso lato o comunque di componimento consensuale delle
controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei
garanti farà riferimento, oltre che all’Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle
regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare
tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle
deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti
non possa essere considerato un collegio perfetto.

L’Aran non può sostituirsi al
Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni.

Il Comitato dei garanti non può
in alcun modo sospendere l’esame dei ricorsi in attesa
di risposta a quesiti posti all’Aran. Qualora il Comitato dei garanti non
rinvenga le soluzioni nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento
elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali
sull’interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l’estensione
analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le
eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del
Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Qualora il ricorso
giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo
decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

§ 15. Insediamento della RSU

La Commissione
elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali
all’albo della Scuola senza che siano stati presentati
ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e
reclami, dà atto nel verbale finale – che diviene definitivo – della conferma
della proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente
operare. L’insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione
degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte
della Istituzione scolastica o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi §
9).

In caso di ricorsi presentati al
Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con
l’avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti
che gli stessi avvengono in attesa della decisione del
giudizio pendente.

C) RACCOMANDAZIONI PER LE
COMMISSIONI ELETTORALI E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI PRESENTATRICI DI LISTA

Con la consegna di copia della
presente nota alle Commissioni elettorali ed alle stesse organizzazioni
sindacali presentatrici di lista, l’Aran, nel pieno rispetto della libertà
sindacale, si augura di raggiungere l’obiettivo che la documentazione che sarà
inviata possa essere perfettamente corretta dal punto
di vista formale con riguardo agli adempimenti di spettanza, al fine di evitare
che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati
elettorali per l’accertamento della rappresentatività.

Allo scopo si formulano per le
Commissioni elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista
le seguenti raccomandazioni:

a) il verbale elettorale finale è
unico, corrisponde al fac-simile allegato all’Accordo quadro del 7 agosto 1998
e alla presente nota e non è suscettibile di variazioni (cfr. lett. B § 9);

b) il verbale elettorale finale
non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. lett.
B § 9);

c) la Commissione elettorale
cura la esatta compilazione del verbale elettorale
finale (cfr. lett. B § 9);

d) i nomi delle
organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente
corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede
elettorali.

Dovrà essere cura delle
organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l’esattezza di tale
adempimento, a norma dell’art. 20 del regolamento elettorale.

Eventuali correzioni dovranno
essere effettuate ai sensi dell’art. 18 dello stesso regolamento elettorale che
prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell’arco
dei cinque giorni di affissione dei risultati (cfr. lett.
B § 9);

e) nel caso in cui le Commissioni
elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel
precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, l’Aran non potrà procedere
ad alcuna correzione d’ufficio per la rettifica di dati elettorali risultati
eventualmente imprecisi;

f) le eventuali rettifiche di
errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all’Aran dovranno essere
effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico
di cui all’art. 43 del D.Lgs. 165/2001. Detto criterio, già stabilito in via
generale per tutti i comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del
18 ottobre 2005, prevede, inoltre, che le correzioni, per potere essere
ritenute ammissibili ai fini dell’attribuzione dei voti per la
rappresentatività, debbano essere effettuate con le seguenti modalità:

– mediante l’invio di un nuovo
verbale elettorale ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione
elettorale;

– ove la Commissione elettorale
non sia più funzionante, da una certificazione effettuata a norma di legge
dalla Scuola attestante la denominazione della lista originaria presentata dal
sindacato che chiede la correzione, risultante agli atti del verbale depositato
presso la medesima Scuola. La certificazione dovrà essere corredata della
scheda elettorale.

Non sarà ammissibile la correzione
dei dati di cui al presente punto qualora la comunicazione dell’errore
materiale venga effettuata dal solo presidente della
Commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da
ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle
singole Scuole, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono,
che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e) e f), nel rispetto
dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all’Accordo del 7
agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire, per i singoli
soggetti, il conteggio, ai fini del calcolo della rappresentatività, dei voti
ottenuti nelle sedi di lavoro dove si è verificato l’errore.

Si evidenzia nuovamente che, ai
sensi dell’art. 6, parte II dell’Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale
ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni
elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni alla Scuola, la quale
deve debitamente conservarli (cfr. § 10).

D) RICHIESTE DI ULTERIORI
CHIARIMENTI E QUESITI

L’Aran ha il compito di fornire
alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui
contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone
la pubblicazione sul proprio sito internet. Pertanto, a fronte di quesiti
scritti posti dalle singole Istituzioni scolastiche, l’Aran risponderà solo a
quelli aventi carattere generale che propongano
questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.

In ogni caso, l’Aran non
risponderà dopo l’insediamento delle Commissioni elettorali su materie di
competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né
fornirà pareri telefonici.

Si significa, inoltre, che l’Aran
non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza
istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso
di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno
designato i componenti) che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni
interpretazione proveniente da amministrazione diversa dall’Aran, e
contrastante con le norme contenute nell’Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con
la presente nota di chiarimenti, non potrà né dovrà essere presa in considerazione
dalle Commissioni elettorali.

E) TRASMISSIONE DEI VERBALI
ELETTORALI ALL’ARAN

Si rappresenta, innanzitutto, la
necessità e l’importanza di una piena collaborazione da parte delle Istituzioni
scolastiche nel corretto adempimento di quanto richiesto, anche con riguardo
alla tempestività nell’invio dei verbali elettorali.

Infatti, come noto, i risultati
elettorali faranno media con i dati associativi rilevati al 31 dicembre 2006 ai
fini del successivo accertamento biennale delle organizzazioni sindacali
rappresentative da ammettere alle trattative contrattuali.

Non sfugge, pertanto,
l’importanza della collaborazione di codeste Istituzioni scolastiche nell’invio
tempestivo della documentazione richiesta che dovrà essere effettuato tenendo
scrupolosamente conto delle seguenti indicazioni:

a) il fac-simile del verbale
elettorale finale (che è unico per tutte le Scuole) è allegato all’Accordo
quadro del 7 agosto 1998, nonché alla presente nota, non è suscettibile di
variazioni da parte delle Commissioni elettorali e non può contenere omissioni
o cancellazioni (cfr. § 10 e lett. C);

b) la Commissione elettorale
deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all’albo, il verbale
finale, in originale o copia conforme, alla Scuola per il suo successivo inoltro all’Aran (cfr. § 10);

c) ) L’invio all’Aran deve
avvenire esclusivamente a cura della Scuola entro i 5 giorni successivi alla
consegna (cfr. § 10 e 13);

d) l’Aran non prenderà in
considerazione comunicazioni che abbiano diversa provenienza, anche se inviate
dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse;

e) la trasmissione deve avvenire
esclusivamente tramite posta con Raccomandata con ricevuta di ritorno (RRR)
all’indirizzo:

ARAN – UFFICIO RELAZIONI
SINDACALI – VIA DEL CORSO, 476 – 00186 ROMA

Pertanto le Scuole non dovranno
inviare i verbali per fax, posta elettronica, etc.,
invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l’Aran non ne
terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa della lettera
raccomandata ufficiale;

f) la trasmissione deve avvenire
con lettera di accompagnamento firmata dal dirigente scolastico su carta
intestata della Scuola, per individuarne con certezza il mittente, contenente
l’indicazione della avvenuta affissione dei risultati elettorali per cinque
giorni e precisando se non ci siano ricorsi pendenti alla Commissione
elettorale.

Anche in
presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con
l’apposita annotazione, e sarà cura della Scuola comunicare, con nota
successiva, l’esito degli stessi;

g) il verbale elettorale che la Scuola trasmette all’Aran
dovrà essere la copia originale consegnata dalla Commissione elettorale (in tal
caso sarà trattenuta la copia autenticata dello stesso) o copia autenticata nel
caso in cui sia trattenuto l’originale. La Scuola avrà cura di verificare che il verbale
consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della
Commissione elettorale.

Si raccomanda a tutte le Scuole
di dare tempestiva comunicazione all’Aran nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, condizione affinché questa Agenzia possa
dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Nel ribadire che dal rispetto
puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza
della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.

Il Presidente

Cons. Raffaele Perna