Tributario e Fiscale

Wednesday 10 October 2007

Agenzia delle Entrate Circolare n. 53/E del 03.10.2007. Oggetto: Elementi informativi, definizione delle modalità tecniche e termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e fornitori di cui all’ articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 lu

Agenzia delle Entrate Circolare
n. 53/E del 03.10.2007. Oggetto: Elementi informativi, definizione delle
modalità tecniche e termini relativi alla trasmissione degli elenchi clienti e
fornitori di cui all’articolo 37, commi 8 e 9, del decreto legge 4 luglio 2006,
n. 223.

1. PREMESSA

L’articolo 37, commi 8 e 9 del
decreto legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella
legge 4 agosto 2006, n. 248,
ha introdotto nell’articolo 8-bis del dPR
22 luglio 1998, n. 322 il comma 4-bis, che dispone l’obbligo, per i soggetti
passivi Iva, di presentare l’elenco clienti e fornitori.

Con circolare del 4 agosto 2006,
n. 28/E la scrivente ha fornito in argomento i primi chiarimenti, che restano
tuttora validi ed attuali.

Il presente documento di prassi
si propone di dare ulteriori precisazioni in considerazione, peraltro,
dell’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
25 maggio 2007 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2007-
supplemento ordinario), con il quale sono individuati gli elementi informativi e
sono definite le modalità tecniche e i termini relativi alla trasmissione degli
elenchi suddetti.

2. ASPETTI SOGGETTIVI

2.1 Soggetti obbligati

Sono obbligati alla trasmissione
dell’elenco clienti e fornitori tutti i soggetti passivi Iva che abbiano emesso o ricevuto fatture nell’anno cui si riferisce
la comunicazione. L’obbligo non sussiste, invece, nell’ipotesi in cui nell’anno
di riferimento non sia stata effettuata alcuna
operazione attiva o passiva rilevante ai fini Iva.

In particolare, i predetti
contribuenti hanno l’obbligo di presentare, esclusivamente in via telematica,
all’Amministrazione finanziaria:

l’elenco
dei soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture (clienti);

l’elenco
dei soggetti, titolari di partita Iva, presso i quali sono stati effettuati
acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta (fornitori).

La disposizione normativa in
esame non prevede ipotesi di esonero di carattere soggettivo e, pertanto, sono
obbligati alla trasmissione degli elenchi anche i soggetti non residenti con
stabile organizzazione in Italia, quelli operanti tramite rappresentante
fiscale ovvero identificati direttamente, nonché i curatori fallimentari ed i
commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione.

Sono, altresì, obbligati alla
trasmissione degli elenchi anche i soggetti che si avvalgono della dispensa da
adempimenti per le operazioni esenti, in relazione alle operazioni diverse da
quelle per le quali si fruisce della dispensa dalla fatturazione, nonché i
soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai decreti ministeriali del
24 ottobre 2000 n. 366 e 370, ossia coloro che documentano i corrispettivi
mediante la fatturazione diffusa e la c.d. bolletta -fattura.

Sussiste l’obbligo di trasmissione
dell’elenco in commento anche per i soggetti non tenuti alla registrazione
analitica dei corrispettivi e degli acquisti (ad esempio con riferimento alle
operazioni relative a fatture di importo inferiore a 154,94 euro registrate
cumulativamente ai sensi dell’articolo 6 del dPR 9
settembre 1996, n. 695); la registrazione, infatti, è un adempimento successivo
e diverso da quello di emissione delle fatture e le norme in commento
dispongono che l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi è correlato
a quello di emissione o ricezione delle fatture e non a quello di
registrazione. Pertanto, la peculiare modalità di annotazione non interferisce
con l’obbligo di compilazione e trasmissione degli elenchi.

2.2 Soggetti esonerati

2.2.1 Soggetti esonerati a regime

Preliminarmente si evidenzia che,
fermo restando il dettato letterale della norma, una espressa
esclusione dall’obbligo di presentazione degli elenchi in disamina è stata
stabilita per i contribuenti minimi in franchigia di cui all’articolo 32-bis
del dPR n. 633 del 1972, con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 20 dicembre 2006.

Sono, inoltre, esonerati
dall’obbligo in commento lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli
altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e
ricevute nell’ambito di attività istituzionali, ossia diverse da quelle
previste dall’articolo 4 del dPR n. 633 del 1972.

Ugualmente, sono esonerati tutti
quegli organismi che hanno come oggetto principale un’attività essenzialmente
senza fine di lucro, fermo restando l’obbligo di comunicazione dei dati
relativi alle attività commerciali e agricole poste in essere ancorché in via
residuale.

2.2.2 Soggetti esonerati per il
solo 2006

L’articolo 15, comma 3-ter del
decreto legge 2 luglio 2007, n. 81,
a seguito della modifica introdotta dalla legge di
conversione 3 agosto 2007, n. 127,
ha previsto per l’anno d’imposta 2006 ulteriori esoneri
di carattere soggettivo dall’obbligo in commento, rinviando ad un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire termini e
modalità semplificate anche per l’anno 2007 a favore delle ONLUS e delle associazioni
di volontariato e di promozione sociale.

In particolare sono stati
esonerati i soggetti di seguito elencati con riferimento a tutte le attività
esercitate.

a) Soggetti in regime di
contabilità semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni

La scrivente è dell’avviso che il
legislatore abbia voluto, con la richiamata
previsione, esonerare per l’anno 2006 tutte le imprese minori in possesso dei
presupposti per applicare il richiamato regime di contabilità semplificata di
cui all’articolo 18 del dPR n. 600 del 1973 (ossia coloro che avevano
conseguito nell’anno 2005 ricavi non superiori a 309.874,14 euro per le imprese
aventi per oggetto prestazioni di servizi, o non superiori a 516.456,90 euro
per le imprese aventi per oggetto altre attività), nonché gli esercenti arti e
professioni di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, indipendentemente
dall’eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria. Usufruiscono
dell’esonero per l’anno 2006 anche gli enti non commerciali, soggetti
all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, che non hanno per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, in relazione alle
quali tornano applicabili le disposizioni dell’articolo 18 (cfr articolo 20 del
dPR n. 600 del 1973).

Inoltre, lo spirito della norma e
il suo intento ultimo consente di affermare che destinatari dell’esonero in
disamina, per l’anno 2006, sono tutti gli esercenti attività
economiche e professionali non obbligati alla tenuta della contabilità
ordinaria ai fini delle imposte dirette (ossia, ad esempio, anche i produttori
agricoli che non producono reddito d’impresa, ovvero gli enti non soggetti ad
IRES, quali lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi
di diritto pubblico).

b) Associazioni di promozione
sociale a carattere nazionale iscritte nei registri nazionali, regionali e
provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383

L’esonero riguarda le
associazioni riconosciute e non riconosciute, di movimenti, di gruppi e di loro
coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno
rispetto della libertà e dignità degli associati (cfr articolo 2 della legge n.
383 del 2000);

c) Organizzazioni di volontariato
iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni

L’esonero è destinato ad ogni
organismo liberamente costituito al fine di svolgere l’attività di
volontariato, che si avvalga in modo determinante e
prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti;

d) Iscritti all’anagrafe delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) istituita ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni.

L’esonero è destinato a tutte le
associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri
enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o
atti costitutivi prevedono espressamente le finalità e gli obblighi elencati
nell’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997.

2.3 Operazioni straordinarie e
trasformazioni sostanziali

Il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate in commento prevede particolari modalità di invio
degli elenchi clienti e fornitori nell’ipotesi in cui il contribuente obbligato
sia stato oggetto di operazioni straordinarie
(fusione, scissione, conferimento, ecc) o altre trasformazioni sostanziali,
individuando il soggetto obbligato alla comunicazione in funzione del momento
in cui è avvenuta l’operazione straordinaria.

2.3.1. Operazioni straordinarie o
altre trasformazioni sostanziali avvenute nel corso dell’anno d’imposta cui si
riferiscono gli elenchi clienti e fornitori

Ai fini dell’individuazione del
soggetto obbligato alla trasmissione degli elenchi è necessario distinguere il
caso in cui il soggetto dante causa si sia estinto da
quello in cui continui l’attività.

In particolare, se il dante causa si è estinto, l’avente causa deve trasmettere
due comunicazioni:

la prima
contenente i dati delle operazioni dallo stesso effettuate nell’anno cui si
riferisce la comunicazione,

la
seconda relativa al dante causa (soggetto estinto) per la frazione d’anno cui
si riferisce la comunicazione.

Diversamente, se il dante causa non si è estinto per effetto dell’operazione
straordinaria, ciascun soggetto coinvolto nell’operazione (dante causa-avente
causa) presenta in modo autonomo il proprio elenco clienti e fornitori.

Così, ad esempio, nel caso di una operazione straordinaria di “fusione per incorporazione”
avvenuta il 18 maggio 2006, con la quale la Società A incorpora la
società B – che si estingue a seguito della suddetta operazione – la società
incorporante dovrà presentare due comunicazioni: la prima contenente i dati
delle operazioni dalla stessa effettuate nell’anno 2006; la seconda riguardante
le operazioni della società B (estinta) relative alla frazione d’anno (1°
gennaio 2006-17 maggio 2006) cui si riferisce la comunicazione.

Nell’ipotesi, invece, di
un’operazione straordinaria nella quale il dante causa
non si estingue, ciascuna delle due società presenterà in via autonoma l’elenco
clienti e fornitori.

2.3.2. Operazioni straordinarie o
altre trasformazioni sostanziali avvenute nel periodo compreso tra il primo
gennaio e la data di trasmissione degli elenchi

Anche in tale circostanza occorre
distinguere il caso in cui il dante causa si sia
estinto o meno a seguito dell’operazione straordinaria.

Nell’ipotesi in cui il dante causa si sia estinto, il soggetto avente causa deve
trasmettere due distinte comunicazioni:

la prima
contenente i dati delle operazioni effettuate da lui stesso nell’anno cui
l’elenco si riferisce,

la
seconda contenente i dati delle operazioni effettuate dal dante causa relative
all’azienda o al ramo d’azienda acquisito, sempreché l’inoltro dell’elenco in
considerazione non sia già avvenuto.

Nell’ipotesi, invece, in cui il
soggetto dante causa non si sia estinto per effetto dell’operazione
straordinaria la comunicazione deve essere da questi assolta.

Così, ad esempio, nel caso di una operazione straordinaria di scissione totale, avvenuta
il 31 marzo 2007, della società A, che si estingue a beneficio di altre due
società B e C, la beneficiaria (B) o (C) dovrà trasmettere due distinte
comunicazioni: la prima contenente i dati delle operazioni effettuate dalla
stessa nell’anno cui l’elenco si riferisce (anno 2006), la seconda contenente i
dati delle operazioni effettuate dalla scissa relativo all’intero anno 2006,
sempreché l’inoltro dell’elenco in considerazione non sia già avvenuto da parte
della stessa società scissa. La beneficiaria, pertanto, è tenuta alla
trasmissione dell’elenco in disamina qualora non vi abbia provveduto la scissa
ed è responsabile dell’eventuale mancato invio.

Nel caso di una
operazione straordinaria di scissione parziale, senza estinzione della
società scissa, ciascuna delle società (scissa e beneficiaria) dovranno
assolvere autonomamente all’obbligo di trasmissione dell’elenco
clienti/fornitori.

3. CONTENUTO DEGLI ELENCHI

3.1 Elenco
clienti

3.1.1 Operazioni da inserire
nell’elenco clienti

Nell’elenco clienti devono essere
indicati tutti i riferimenti dei soggetti – sia titolari di partita Iva sia consumatori
finali – nei confronti dei quali sono state emesse fatture o note di variazione
nell’anno cui si riferisce la comunicazione, sempreché, è evidente, il
documento emesso sia rilevante ai fini Iva, ossia si
tratti di operazioni imponibili, non imponibili ed esenti (come si evince dal
punto 2 del provvedimento 25 maggio 2007).

Per converso, in caso di
emissione di fatture per operazioni fuori campo di applicazione Iva, le stesse
non devono essere inserite nell’elenco clienti.

Al fine di individuare le fatture
da inserire nell’elenco occorre fare riferimento alla data di emissione del
documento, non essendo rilevante la data di registrazione né il momento in cui
l’imposta risulta esigibile.

Ciò significa che sia le fatture differite – emesse in presenza di un
documento di trasporto e per le quali, ai fini dell’esigibilità dell’imposta,
rileva il momento di effettuazione dell’operazione -, sia le fatture ad
esigibilità differita – emesse nei confronti dello Stato, Organi dello Stato,
Enti pubblici territoriali, per le quali, ai fini dell’esigibilità
dell’imposta, rileva il momento del pagamento -, devono sempre essere inserite
nell’elenco clienti relativo all’anno cui si riferisce la data della fattura.

Gli elementi da indicare
nell’elenco sono individuati al punto 2 del richiamato
provvedimento del Direttore dell’Agenzia, cui si rinvia.

In particolare, si evidenzia che
per ciascun cliente devono essere comunicati:

il
codice fiscale,

l’eventuale
partita Iva,

l’ammontare
complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie
(imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione
emesse, comprese quelle riferite ad anni precedenti che, peraltro vanno
inserite anche nell’apposito campo “importo complessivo delle note di
variazione emesse e ricevute nell’anno riferite ad anni precedenti” (campo
facoltativo per i soli anni 2006 e 2007).

Così, ad esempio, nell’ipotesi in
cui nei confronti di un cliente nell’anno 2006 siano state emesse:

fatture
attive per 1.200 euro (1.000 imponibile + 200 Iva);

note di
variazione relative a fatture emesse nello stesso anno 2006 per 240 euro (200
imponibile + 40 Iva);

note di
variazione relative a fatture emesse nel 2005 per 120 euro (100 imponibile + 20
Iva)

nella
sezione “importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno di
riferimento” andrà inserito:

nel
campo “operazioni imponibili” il valore netto di 700 (pari a 1.000-200-100)

nel
campo “imposta afferente” il valore netto di 140 (pari a 200-40-20);

mentre,
nella sezione “importo complessivo delle note di variazione emesse e ricevute
nell’anno riferite ad anni precedenti” potrà essere inserito (essendo
facoltativo per gli anni 2006 e 2007)

nel
campo “operazioni imponibili” il valore 100

nel
campo “imposta afferente” il valore 20.

A partire dalle operazioni
relative all’anno 2008, invece, le note di variazione
relative a fatture emesse in anni precedenti andranno obbligatoriamente
inserite anche nella sezione “importo complessivo delle note di variazione
emesse e ricevute nell’anno riferite ad anni precedenti” (nel relativo campo di
riferimento).

Nel modello è stato previsto un
apposito campo “Importo complessivo delle operazioni effettuate nell’anno – Operazioni imponibili con Iva non esposta in
fattura”, dove vanno inserite le operazioni attive documentate con fattura con
Iva non esposta. Trattasi, ad esempio, delle operazioni effettuate da coloro
che cedono beni usati e che applicano il regime del margine (cfr articolo 74 del
dPR n. 633 del 1972 ), o dalle agenzie di viaggio e
turismo, ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione
di pacchetti turistici e per i servizi singoli preacquisiti sono soggette alla
disciplina prevista dall’articolo 74-ter del dPR n. 633 del 1972 e dal decreto
attuativo DM 30 luglio 1999, n. 340, secondo cui “deve essere emessa la fattura
di cui all’art. 21 del dPR n. 633 del 1972, senza separata indicazione
dell’imposta”. Al riguardo, si ricorda che tali operazioni costituiscono, a
loro volta, per i soggetti che acquistano tali prodotti da altre agenzie o tour
operator, acquisti con Iva non esposta ed indetraibile.

Naturalmente, qualora in
relazione al medesimo cliente si effettuino anche operazioni in regime
ordinario le stesse andranno inserite in uno dei campi all’uopo previsti
(operazioni imponibili, non imponibili….).

Qualora la fattura sia emessa, ai
sensi dell’articolo 21 del dPR n. 633 del 1972, dallo
stesso cliente o, per conto del cedente/prestatore, da un soggetto terzo
incaricato, ovvero, nell’ipotesi di mandato con rappresentanza, dal mandatario
in nome e per conto del mandante, l’operazione deve essere in ogni caso
inserita nell’elenco clienti del cedente/prestatore ovvero del mandante, non
rilevando ai fini dell’obbligo in commento chi materialmente abbia emesso il
documento. D’altronde, gli obblighi successivi a quelli di emissione sono
propri del cedente/prestatore, cui deve essere inviata la fattura per la sua
registrazione e per la liquidazione ed il versamento dell’imposta.

Così, ad esempio, con riguardo ai
tour operator, l’articolo 4, comma 2 del DM n. 340 del 1999 consente di
domiciliare le fatture relative a prestazioni di servizi rese per il tramite di
intermediari (agenzie di viaggio e turismo), presso le agenzie medesime,
mentre, il successivo comma 3, prevede che la fattura possa essere emessa, su richiesta del cliente, dallo stesso intermediario, e che,
in tal caso, la fattura emessa dal tour operator sia allegata alla copia di
quella emessa dall’intermediario e da questi conservata. Ciò posto, poiché
l’intermediario emette fattura in qualità di mandatario con rappresentanza,
l’operazione deve essere inserita nell’elenco clienti del tour operator che può
farsi assistere dall’intermediario al fine di acquisire il codice fiscale e
tutti gli elementi utili alla compilazione dell’elenco medesimo.

Le agenzie organizzatrici
possono, inoltre, emettere una fattura riepilogativa mensile per le provvigioni
corrisposte a ciascun intermediario per le prestazioni di intermediazione
ricevute ed annotarle nel registro delle fatture emesse e nel registro degli
acquisti entro il mese successivo, mentre una copia della fattura deve essere
inviata al rappresentante di ciascun intermediario, che deve annotarla nel
registro delle fatture emesse ai sensi dell’articolo 23 del dPR
n. 633 del 1972, senza contabilizzare la relativa imposta. In tale circostanza,
le agenzie organizzatrici devono inserire le operazioni documentate con la fattura riepilogativa solo nell’elenco fornitori.
L’intermediario, a sua volta, indicherà l’operazione di intermediazione
nell’elenco clienti, senza indicazione dell’imposta.

Nel caso di cointestazione della
fattura attiva a più clienti negli elenchi devono essere riportate le
informazioni contabili distinte per ciascuno dei soggetti, senza ripartizione
degli importi. Così, ad esempio, le agenzie di viaggio, quando un soggetto acquista
un pacchetto turistico per se e per conto di altri soggetti (parenti, amici,
colleghi di lavoro, etc…), devono riportare nell’elenco clienti i codici
fiscali di tutti i soggetti nei cui confronti è stata emessa fattura,
distintamente per ogni cointestatario.

3.1.1.1 Operazioni escluse
dall’elenco clienti

Il provvedimento del direttore
dell’Agenzia prevede al punto 3 alcune esclusioni di carattere oggettivo
dall’elenco clienti. In particolare, non devono essere inserite:

le
esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del dPR n. 633 del
1972 (cessione all’esportazione “diretta” e cessione all’esportazione con
trasporto a cura del cessionario non residente);

le
cessioni intracomunitarie di beni e servizi.

Considerato che il provvedimento
del direttore dell’Agenzia in esame individua gli elementi obbligatori da
inserire nell’elenco, è evidente che restano escluse le operazioni, tra le
quali, in genere, rientrano quelle sopra richiamate, effettuate nei confronti
di clienti di cui potrebbero non essere noti gli elementi richiesti, non in
quanto non si è provveduto ad acquisirli ma perché inesistenti ovvero
codificati in modo diverso da quello previsto negli elenchi.

In altre parole, sono escluse le
operazioni effettuate nei confronti di clienti-soggetti non
residenti privi sia di codice fiscale che di partita Iva rilasciati
dall’Amministrazione fiscale italiana.

L’obbligo di comunicazione
sussiste, invece, per le operazioni poste in essere tra operatori nazionali,
anche tramite commissionari, nell’ambito delle cd “triangolazioni nazionali” di
cui alla lettera a) dell’articolo 8, delle cd
“esportazioni indirette” di cui alla successiva lettera c) dell’articolo 8
(ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali),
e delle cd “triangolazioni comunitarie”, di cui all’articolo 58 del D.L. n. 331
del 1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai
soli fini del trattamento non imponibile Iva, alle esportazioni.

Sono escluse, infine, dall’elenco
clienti anche le operazioni attive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San
Marino, nonché le operazioni di cui all’articolo 38-quater del dPR n. 633 del 1972 (“Sgravio dell’imposta per i soggetti
domiciliati e residenti fuori della Comunità Europea”).

Come già, in precedenza, chiarito
sono infine escluse le fatture emesse a fronte di operazioni non rilevanti ai fini Iva, tra le quali rientrano, oltre quelle fuori
campo Iva, anche le operazioni di cui all’articolo 74, secondo comma, del dPR
n. 633 del 1972, le cessioni di beni destinati ad essere introdotti nei
depositi Iva di cui all’articolo 50-bis del DL n. 331 del 1993, nonché tutte le
operazioni di vendita dei beni custoditi senza che vi sia l’estrazione dal
deposito. Solo all’atto dell’estrazione dei beni medesimi dal deposito, per
verificare la rilevanza dell’operazione ai fini della sua inclusione negli
elenchi clienti, andrà appurato se trattasi di un acquisto rilevante nel
commercio interno o estero, ovvero se il bene è destinato ad essere
reintrodotto in altro deposito Iva.

3.1.1.2 Esoneri per gli anni 2006
e 2007

In sede di prima applicazione,
ossia per i soli anni d’imposta 2006 e 2007, il provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate ha previsto che nell’elenco clienti siano indicati solo i soggetti passivi d’imposta e che gli
stessi possano essere individuati anche solo con la partita Iva in luogo del
codice fiscale.

Sempre per i soli anni 2006 e
2007 sono state, inoltre, escluse dall’elenco clienti:

le operazioni
relative a fatture emesse di importo inferiore a 154, 94 euro registrate
cumulativamente ai sensi dell’articolo 6 del dPR 9 settembre 1996 n. 695:

trattasi
di fatture emesse nel corso di un mese, di importo inferiore a 154,94 euro,
annotate cumulativamente attraverso un documento riepilogativo nel quale sono
indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo
imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo
l’aliquota applicata;

le
operazioni relative a fatture emesse per le quali non è prevista la
registrazione ai fini Iva:

trattasi,
a titolo esemplificativo, delle operazioni documentate con fattura nell’ambito
di una nuova attività o un’attività marginale da parte di soggetti che
applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge del 23
dicembre 2000, n. 388, ovvero delle operazioni poste in essere dai produttori
agricoli con un volume d’affari non superiore a 7000 euro, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima
parte dell’allegata tabella A) (esonerati, ai sensi dell’articolo 34, comma 6,
del dPR n. 633 del 1972, dagli adempimenti Iva).

le
operazioni relative a fatture emesse il cui importo comprensivo dell’imposta è
stato annotato nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del dPR n.
633 del 1972:

di tale
ultimo esonero beneficiano, ad esempio, i soggetti di cui all’articolo 22, per
le fatture emesse solo su richiesta del cliente; le imprese che somministrano
acqua, gas, energia elettrica,… che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del DM
24 ottobre 200 n. 370, annotano nel registro di cui all’articolo 24 del dPR n.
633 e con le modalità ivi previste, l’ammontare complessivo dei corrispettivi
riscossi e delle bollette-fatture emesse, nonché le agenzie di viaggio e
turismo che, ai sensi dell’articolo 5 del DM n. 340 del 1999, annotano i
corrispettivi nel medesimo registro. Diversamente sono esclusi
dall’agevolazione le imprese che forniscono servizi di telecomunicazione di cui
al DM 24 ottobre 2000, n. 366 posto che tali soggetti hanno l’obbligo di annotare
le fatture emesse nel registro di cui all’articolo 23 del dPR
n. 633.

Con riguardo alle operazioni di
cui al punto 1 si osserva che, nonostante a regime (ossia per gli anni
successivi al 2007) i dati ad esse relativi dovranno essere comunicati nell’elenco
clienti/fornitori, ciò non significa che le fatture non possano
continuare ad essere annotate cumulativamente ai sensi dell’articolo 6, comma 1
del dPR n. 695 del 1996. La semplificazione in parola, infatti, riguarda
l’obbligo di registrazione e non quello di emissione dei documenti, cui,
invece, è strettamente correlato l’obbligo di compilazione e trasmissione
dell’elenco clienti e fornitori.

3.2. Elenco fornitori

3.2.1 Operazioni da inserire nell’elenco fornitori

Nell’elenco
fornitori devono essere inseriti tutti i soggetti da cui sono stati
effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto.

Gli elementi da indicare
nell’elenco sono individuati al punto 2 del
provvedimento del direttore dell’Agenzia, cui si rinvia. In particolare, si
evidenzia che per ciascun fornitore devono essere comunicati:

il
codice fiscale e la partita Iva,

l’ammontare
complessivo delle operazioni effettuate distinte tra le diverse tipologie
(imponibili, non imponibili, esenti) al netto di tutte le note di variazione
ricevute, comprese quelle riferite ad anni precedenti che, peraltro vanno
inserite anche nell’apposito campo “importo complessivo delle note di
variazione emesse e ricevute nell’anno riferite ad anni precedenti” (campo
facoltativo per i soli anni 2006 e 2007) (cfr vedi esempio al parag. 3.1.1).

Anche per le fatture d’acquisto,
al fine di individuare i documenti da inserire nell’elenco occorre fare
riferimento alla data del documento, non essendo rilevante, a tal fine, la data
di emissione (fatture differite), il momento di esigibilità dell’imposta
(fatture con esigibilità differita), né la data di registrazione.

Così come già evidenziato per
l’elenco clienti, gli acquisti da rivenditori di beni usati o da agenzie di viaggio,
che documentano le operazioni imponibili con fatture senza Iva esposta, vanno
annotati nell’apposito campo “Importo complessivo delle operazioni effettuate
nell’anno – Operazioni imponibili con Iva non esposta in fattura”,
mentre gli acquisti non imponibili ai fini Iva, effettuati dai medesimi
fornitori, vanno inseriti nella sezione “operazioni non imponibili.

L’elenco
fornitori contiene, infine, un campo ((FR 005001) “importo complessivo
delle operazioni – operazioni imponibili comprensive dell’imposta afferente”
dove, solo per gli anni 2006 e 2007, dovranno essere inserite le operazioni
documentate con fatture d’acquisto che, pur contenendo la separata indicazione
dell’imponibile e dell’imposta, sono state registrate, in deroga all’art. 25
del dPR n. 633 del 1972, senza la separata indicazione dei due importi.
Trattasi, ad esempio, degli acquisti effettuati da soggetti che pongono in
essere operazioni ovvero applicano regimi speciali per i quali non è
esercitabile il diritto alla detrazione dell’imposta e che, pertanto, non hanno
interesse ad annotare l’operazione distinguendo imponibile ed imposta.

Con riguardo alle operazioni di
acquisto da soggetti privati o da soggetti passivi d’imposta documentati con
autofattura si rinvia al successivo paragrafo 3.3..

3.2.2.1
Operazioni escluse dall’elenco fornitori

Il provvedimento del direttore
dell’Agenzia prevede al punto 3 alcune esclusioni di carattere oggettivo anche
per l’elenco fornitori. In particolare, per le medesime motivazioni già
illustrate per l’elenco clienti (cfr prg 3.1.1.1), non devono essere inserite nell’elenco fornitori:

le
importazioni di cui all’art. 68 e seg. del dPR n. 633 del 1972;

gli
acquisti intracomunitari di beni e servizi.

L’obbligo di comunicazione
sussiste, invece, per gli acquisti posti in essere tra operatori nazionali,
anche tramite commissionari, nell’ambito delle cd “triangolazioni nazionali” di
cui alla lettera a) dell’articolo 8, delle cd
“esportazioni indirette” di cui alla successiva lettera c) dell’articolo 8
(ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali),
e delle cd “triangolazioni comunitarie”, di cui all’articolo 58 del D.L. n. 331
del 1993.

Si ritiene, inoltre, che siano
escluse dall’elenco fornitori anche le operazioni
passive con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San
Marino, nonché gli acquisti di beni di provenienza comunitaria per i quali il
fornitore abbia applicato il regime del margine.

Sono escluse, infine, dall’elenco tutte le operazioni di acquisto per le quali
manca almeno uno dei requisiti essenziali di cui all’articolo 1 del dPR n. 633
del 1972 (requisito soggettivo, oggettivo, territoriale). Così, nell’ipotesi di
acquisto di beni o servizi da soggetti privati, nazionali o esteri, non
obbligati all’emissione della fattura, l’operazione non va inserita nell’elenco fornitori.

Sono escluse, altresì, quelle
operazioni di acquisto per le quali esiste un espresso
esonero di certificazione ovvero quelle che, pur essendo documentate con
fattura, sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’imposta (ad esempio
gli acquisti da soggetti minimi in franchigia). Come già, in precedenza,
chiarito sono infine escluse le fatture emesse a fronte di operazioni non
rilevanti ai fini Iva, tra le quali rientrano, anche
gli acquisti di beni cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 74,
secondo comma, del dPR n. 633 del 1972, nonché gli acquisti di beni destinati
ad essere introdotti nei depositi Iva di cui all’articolo 50-bis del DL n. 331
del 1993, ovvero di beni custoditi senza che vi sia l’estrazione dal deposito.
Solo all’atto dell’estrazione dei beni medesimi dal deposito, per verificare la
rilevanza dell’operazione ai fini della sua inclusione negli elenchi fornitori,
andrà verificato se trattasi di un acquisto rilevante nel commercio interno o
estero, ovvero se il bene è destinato ad essere reintrodotto in altro deposito
Iva.

Sono, infine, esclusi gli
acquisti effettuati dagli enti non commerciali nell’esercizio dell’attività
istituzionale.

3.2.2.2 Esoneri per gli anni 2006
e 2007

In sede di prima applicazione,
ossia per i soli anni d’imposta 2006 e 2007, il provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate ha previsto che i fornitori possano
essere individuati solo con la partita Iva.

Inoltre, sempre limitatamente
agli anni 2006 e 2007, sono state escluse dall’elenco
fornitori:

le
fatture ricevute di importo inferiore a 154,94 euro registrate cumulativamente
ai sensi dell’articolo 6 del dPR n. 695 del 1996;

le
operazioni relative a fatture ricevute per le quali non è prevista la
registrazione ai fini Iva:

trattasi,
ad esempio, degli acquisti effettuati nell’ambito di una nuova attività o
un’attività marginale da parte di soggetti che applicano le disposizioni di cui
agli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000, degli acquisti effettuati dagli
agricoltori esonerati di cui all’articolo 34, comma 6, del dPR n. 633 del 1972.

3.3 Cessioni e acquisti
documentati con autofattura o soggetti al regime del reverse charge

Nell’ipotesi di acquisto da un
soggetto non residente senza stabile organizzazione o che non si sia
identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale,
l’articolo 17, terzo comma, del dPR n. 633 del 1972
dispone che gli obblighi di fatturazione, registrazione, versamento
dell’imposta sono adempiuti dal cessionario o committente, residente nel
territorio dello Stato, che acquista i beni o i servizi nell’esercizio di
impresa, arti e professioni. Il medesimo obbligo ricorre per le cessioni di cui
all’articolo 7, secondo comma, terzo periodo e per le prestazioni di servizi di
cui successivo quarto comma, lettera d) rese da soggetti non residenti
(ancorché identificati direttamente o che abbiano nominato
un rappresentante fiscale) a soggetti passivi residenti. Ciò posto, nei
predetti casi mancando gli elementi identificativi del fornitore non residente
(codice fiscale o partita Iva), le operazioni di acquisto non devono essere
inserite nell’elenco fornitori.

Ugualmente non devono essere
indicate le operazioni di “autoconsumo” o i passaggi interni di beni tra rami
d’azienda, sempre documentati con autofattura.

Diversamente, nelle ipotesi di
cui all’articolo 17 quinto e sesto comma lettera a) del dPR
n. 633 del 1972 (acquisto di materiale d’oro e d’argento e le prestazioni di
servizi rese nel settore edile da soggetti subappaltatori) e in quelle di cui
all’articolo 74, commi 7 e 8 (acquisti di rottami e metalli non ferrosi) il
cedente emette fattura senza addebitare l’imposta e il cessionario integra il
documento con l’Iva e ne assolve l’imposta mediante l’annotazione della fattura
sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti. In tale
circostanza, il cedente deve annotare l’operazione nell’elenco clienti nel
campo delle operazioni imponibili senza l’indicazione dell’imposta. Il
cessionario, a sua volta, deve inserire l’operazione
nell’elenco fornitori nel campo delle operazioni imponibili con
indicazione dell’imposta.

Nell’ipotesi di acquisto da un
imprenditore agricolo esonerato ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del dPR n. 633 del 1972, dall’emissione della fattura, il cui
onere è, invece, rimesso all’acquirente che deve “emettere fattura, con le
modalità e nei termini di cui all’art. 21, indicandovi la relativa imposta,
determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di
compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla
separatamente a norma dell’art. 25 (…)”, l’operazione documentata con
l’autofattura deve essere indicata nel solo elenco fornitori. In altre parole,
l’agricoltore esonerato non ha alcun obbligo di compilazione dell’elenco
clienti.

Ugualmente deve essere indicata nel solo elenco fornitori l’operazione di acquisto che il
cessionario o committente, non avendo ricevuto la fattura da parte del
fornitore o avendola ricevuta per un importo inferiore a quello reale,
regolarizza con l’emissione di autofattura o di fattura integrativa e con il
versamento della relativa imposta (articolo 6, comma 8 del decreto legislativo
n. 471 del 1997 – articolo 46, comma 5 del DL n. 331 del 1993).

4. Modalità di trasmissione dei
dati

4.1
Trasmissione telematica

I soggetti obbligati all’invio
degli elenchi clienti e fornitori, utilizzano per la trasmissione il servizio
telematico Entratel o Internet (fisconline) in relazione ai requisiti fissati
per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al dPR 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.

Pertanto, i contribuenti che
scelgono di trasmettere direttamente gli elenchi, si avvalgono:

del
servizio telematico Entratel qualora siano obbligati a presentare la
dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti
superiore a venti;

del
servizio telematico Internet (fisconline) qualora siano obbligati a presentare
la dichiarazione dei sostituti d’imposta in relazione ad un numero di soggetti
non superiore a venti, ovvero non siano tenuti a presentare la dichiarazione
dei sostituti d’imposta ma debbano trasmettere per via telematica le altre
dichiarazioni previste dal d.P.R n. 322 del 1998.

In alternativa, la trasmissione
degli elenchi può avvenire anche attraverso gli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del dPR n. 322 del
1998.

4.2 Ricevute

La trasmissione dei dati si
considera compiuta qualora l’Agenzia delle entrate abbia ricevuto il file
contenente i dati inviati.

L’Agenzia delle entrate fornisce
prova di avvenuta ricezione degli elenchi attraverso l’inoltro
telematico – entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto
invio dei dati – di una ricevuta, contenuta in un file munito del codice di
autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il
servizio Internet, attestante il corretto invio e l’acquisizione dei dati.

La predetta ricevuta non è
trasmessa qualora il file di trasmissione dei dati sia stato scartato per uno
dei seguenti motivi:

mancato
riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del
codice di riscontro per il servizio Internet;

codice
di autenticazione o codice di riscontro duplicato a seguito dell’invio dello
stesso file avvenuto erroneamente più volte;

file non
elaborabile a causa di un mancato controllo eseguibile attraverso i prodotti
software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;

mancato
riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati nel caso di
trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3 del dPR n. 322 del 1998.

In tale circostanza il motivo
dello scarto è comunicato, in via telematica, al soggetto che ha effettuato la
trasmissione del file affinché lo stesso possa ripetere la trasmissione
corretta entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di
scarto.

4. 3 Termine di trasmissione

La trasmissione degli elenchi
clienti e fornitori deve avvenire entro sessanta giorni dal termine previsto
per la presentazione della comunicazione annuale Iva (che deve essere eseguita
entro il mese di febbraio), ossia entro il 29 aprile di ciascun anno.

Solo per l’anno solare 2006, il
termine sopra citato è stato posticipato, dal provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, al 15 ottobre 2007. Inoltre, sempre per l’anno
2006, il termine è stato posticipato al 15 novembre 2007 per i soggetti che
nell’anno di riferimento (2006) hanno realizzato un volume d’affari non
superiore ai limiti indicati nel comma 1 dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, ossia non superiore a
309.874,14 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni
di servizi e per gli esercenti arti o professioni, o non superiori a 516.456,90
euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (vedasi parag. 2.2.2 lettera a)).

E’ possibile inviare file sostitutivi del precedente, purché riferiti al medesimo
anno e previo annullamento del file in precedenza inviato. La sostituzione deve
avvenire non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la
trasmissione dei dati.

5. ASPETTI SANZIONATORI

Come chiarito con la circolare 4
agosto 2006, n. 28/E, ai fini sanzionatori, l’omessa o tardiva presentazione
degli elenchi, nonché l’invio degli stessi con dati falsi o incompleti,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa in misura fissa (da un
minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro) prevista dall’articolo
11 del D.Lgs. n. 471 del 1997. Al riguardo, si
è precisato che si rende applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472 (vedasi anche parg. 2.2.2. in tema di
esonero per l’anno 2006)

È evidente, quindi, che il
soggetto obbligato alla compilazione degli elenchi, al fine di adempiere correttamente all’obbligo in commento e non
incorrere nella richiamata sanzione, dovrà preoccuparsi di reperire, con tutti
i mezzi a sua disposizione, il codice fiscale e la partita Iva dei propri
fornitori, nonché il codice fiscale e l’eventuale partita Iva dei clienti.

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Le Direzioni Regionali
vigileranno sulla corretta applicazione delle presenti istruzioni.