Tributario e Fiscale

Monday 23 April 2007

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 23 del 20 aprile 2007 Oggetto: Ulteriori chiarimenti in materia di addizionali comunali all’Imposta sul reddito delle persone fisiche

Agenzia delle Entrate CIRCOLARE
N. 23 del 20 aprile 2007 Oggetto: Ulteriori chiarimenti in materia di
addizionali comunali all’Imposta sul reddito delle persone fisiche

E’ stata segnalata alla scrivente
l’opportunità di fornire ulteriori chiarimenti in ordine alla determinazione
dell’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef nelle ipotesi in cui il comune
abbia deliberato una fascia di esenzione ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis,
del decreto legislativo n. 360 del 1998.

Al riguardo si fa presente quanto
segue.

La legge 27 dicembre 2006, n 296
(legge finanziaria per il 2007), con i commi da 142 a 144 dell’articolo 1 ha modificato l’articolo 1
del decreto legislativo n. 360 del 1998, istitutivo dell’addizionale comunale
all’Irpef.

Secondo la nuova formulazione
dell’articolo 1, comma 3, del predetto d.lgs. n. 360, "i comuni, con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la
variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito
individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del
Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002."

Sempre nell’articolo 1, dopo il
comma 3, è stato inserito, il comma 3-bis il quale prevede che "Con il
medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere
stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici
requisiti reddituali".

Inoltre, il comma 4 dell’articolo
1 stabilisce che il versamento dell’addizionale comunale è effettuato in
acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. La misura dell’acconto è stabilita nel 30 per cento dell’addizionale
ottenuta applicando al reddito imponibile dell’anno precedente l’aliquota
deliberata per l’anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera
sia effettuata non oltre il 15 febbraio del medesimo anno. In caso di
pubblicazione della delibera successiva al predetto termine, la misura
dell’aliquota da applicare sarà quella vigente nell’anno precedente.

Le novità sono state illustrate
dalla circolare n. 15 del 2007, che ha fornito, tra l’altro, chiarimenti in
relazione ai seguenti aspetti:

1) possibilità per i comuni di
aumentare l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale attraverso
un regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446;

2) criterio per
cui l’addizionale è dovuta al comune nel quale il contribuente ha
domicilio fiscale alla data del 1 gennaio (in luogo di quella del 31 dicembre);

3) introduzione del versamento in
acconto;

4) individuazione dei nuovi
adempimenti a carico dei sostituti d’imposta in
riferimento ai redditi derivanti da lavoro dipendente e assimilati.

Si segnala inoltre, che l’elenco
dei comuni che hanno deliberato le fasce di esenzione è accessibile sul sito
www.finanze.gov.it, (area tematica: Fiscalità Locale, Addizionale Comunale
all’Irpef).

Con particolare riguardo alla
determinazione e al versamento dell’acconto, con la circolare n. 15 del 2007 è
stato chiarito che trovano applicazione le disposizioni previste in materia di
Irpef, dalla legge n. 97 del 1977. Ciò in quanto l’articolo 1, comma 8, ultimo
periodo, del d.lgs. n. 360 del 1998, rinvia alle disposizioni previste per
l’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto non disciplinato dal
d.lgs. stesso.

In particolare, è possibile
effettuare il versamento dell’acconto di importo inferiore a quello determinato
secondo il metodo storico ordinariamente previsto, ovvero non effettuarlo, se
il contribuente ritiene che non dovrà l’imposta per l’anno cui si riferisce
l’acconto, a causa del sostenimento di oneri ovvero della produzione di un
reddito inferiore a quello dell’anno precedente.

Al riguardo, la circolare n. 15 ha precisato che l’acconto
non è dovuto dai soggetti che rientrano nella soglia
di esenzione deliberata dal comune ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, del
d.lgs. n. 390 del 1998.

Per i redditi di lavoro
dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è stato
precisato che i sostituti d’imposta determinano l’acconto dell’addizionale
comunale dovuta per il 2007 utilizzando l’aliquota fissata dal comune in cui il
dipendente ha il domicilio fiscale al 1 gennaio 2007 e che il sostituto, anche
in sede di acconto, tiene conto delle esenzioni deliberate dai comuni

Poiché permangono dubbi al
riguardo, si chiarisce che le esenzioni hanno effetto direttamente anche in
sede di determinazione dell’acconto se, in base al reddito imponibile dell’anno
precedente (2006) il contribuente rientra nella fascia di esenzione deliberata
dal comune di residenza.

Anche il sostituto d’imposta,
qualora il reddito da lui erogato nel periodo d’imposta precedente sia
inferiore alla soglia deliberata dal comune, applica automaticamente
l’esenzione, anche in assenza di specifica richiesta da parte del percipiente.

Se in sede di dichiarazione dei
redditi, ovvero in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del
rapporto di lavoro nel corso dell’anno, il reddito risulta superiore alla
fascia di esenzione, l’imposta sarà versata dal contribuente ovvero la relativa
ritenuta sarà operata dal sostituto d’imposta senza applicazione di sanzioni e
interessi.

Qualora siano state trattenute
rate di acconto nei confronti di un contribuente che avrebbe avuto titolo a
fruire dell’esenzione, il sostituto d’imposta potrà provvedere alla
restituzione nel corso dell’anno e comunque, in sede di conguaglio.

In caso di cessazione del
rapporto di lavoro nel corso del 2007, nelle annotazioni del CUD il sostituto
d’imposta dovrà indicare che non sono state operate le ritenute relative
all’acconto dell’addizionale comunale in applicazione automatica dell’esenzione.

Si rammenta che la base
imponibile sulla quale calcolare l’addizionale definitiva dovuta per il 2007 è
costituita dal reddito complessivo determinato, ai fini dell’Irpef, al netto
dei soli oneri deducibili di cui all’articolo 10 del Tuir, essendo le deduzioni
per oneri di famiglia sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia.