Tributario e Fiscale

Monday 23 June 2008

Agenzia delle Entrate, Circolare 18 giugno 2008, n. 47/E. Risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata.

Agenzia delle Entrate, Circolare
18 giugno 2008, n. 47/E. Risposte fornite in occasione di incontri con la
stampa specializzata.

INDICE

1. PREMESSA

2. CONTRIBUENTI MINIMI

3. LAVORO AUTONOMO

3.1 Spese incrementative
sostenute dal 1° gennaio 2007 – Immobili non ammortizzabili

3.2 Mezzi di trasporto –
Ammortamento 2006 – Recupero Unico 2008

3.3 Rimborsi spese

3.4 Ricariche cellulari –
deducibilità

4. PROCEDURE E RETTIFICHE DELLA
DICHIARAZIONE

4.1
Dichiarazione integrativa e scorporo delle aree

4.2 Violazioni legate alla
dichiarazione – Ravvedimento operoso e versamenti di acconto

5. SOGGETTI IRES

5.1 Trattamento
dei costi auto nel caso di fringe benefit

5.2 Cessione
dell’automezzo riscattato da contratto di leasing

5.3 Interessi passivi su
finanziamenti per acquisto di automezzi

5.4 Trattamento
degli interessi passivi

6. SOCIETA’ NON OPERATIVE

6.1 Motivi oggettivi a supporto
delle istanze di disapplicazione

6.2
Scioglimento agevolato delle società di persone

6.3 Scioglimento agevolato/1

6.4
Scioglimento agevolato/2

7. UNICO 2008 – SOCIETA’ DI
PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALI

7.1 Immobiliare
di gestione

7.2 Redditi prodotti da società
residente in un Paese black list

7.3 Costi black list

7.4 Società di fatto –
Rideterminazione del valore delle partecipazioni

7.5 Società di persone – Modalità
di dichiarazione delle somme ottenute in occasione del recesso del socio

8. CONSOLIDATO NAZIONALE E
TRASPARENZA

8.1 Interruzione consolidato –
attribuzione perdite

8.2 Perdite pregresse

8.3 Opzione
inviata tardivamente

9. STUDI DI SETTORE

9.1. Intervallo di confidenza.
Valutazione della congruità ai fini delle disposizioni di cui al comma 4-bis
dell’art. 10 della L. 146/98 e della disapplicazione della disciplina sulle
società di comodo

9.2. Compensi agli
amministratori. La nuova sezione inserita nel quadro F del modello dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2007.

9.3. Valore
dei beni strumentali. Indicazione, nel quadro F, in caso di minor utilizzo del bene

9.4. Analisi della normalità
economica. Effetti sulla congruità per gli studi in vigore a decorrere dal
periodo d’imposta 2007.

9.5. Anomalie relative al
funzionamento degli indicatori di normalità economica previsti per gli studi
approvati con decreto del 6 marzo 2008.

1. PREMESSA

Di seguito si riportano,
raggruppate per argomento, le risposte fornite dalla scrivente in occasione del
recente incontro con gli esperti della stampa specializzata, relative a quesiti
concernenti l’applicazione delle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre
2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), nonché risposte riferite ad ulteriori
quesiti.

2. CONTRIBUENTI MINIMI

D. Un geometra ha iniziato l’attività a ottobre 2006. Sia per il 2006 che per il 2007 ha un fatturato inferiore
a € 30.000 annui. Nel 2006
ha sostenuto costi per affitto locali per € 1.200 e
leasing attrezzature per € 800. Nel 2007 ha sostenuto costi per affitto locali per
€ 7.200 annui e leasing attrezzature per € 4.800. Può essere ammesso al regime
agevolato dei minimi avendo iniziato l’attività a ottobre 2006?

R. Sulla base delle indicazioni
fornite non sembrano sussistere ostacoli per l’accesso al regime agevolato, in
quanto il requisito previsto dalla Finanziaria 2008 è quello di non aver
superato nel triennio antecedente l’ingresso nel regime dei minimi un importo
di € 15.000 per acquisto di beni strumentali, tra i quali rientrano anche i
costi sostenuti per affitti passivi e canoni di leasing.

Resta inteso che il regime dei
minimi cesserà di avere efficacia se nel 2008 saranno effettuati acquisti di
beni strumentali che sommati a quelli del 2006 e 2007 superano l’ammontare
complessivo di 15.000 euro.

3. LAVORO AUTONOMO

3.1 Spese incrementative
sostenute dal 1° gennaio 2007 – Immobili non ammortizzabili

D. Come si può colmare (in via
interpretativa) il vuoto normativo riguardante il trattamento fiscale delle
spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione di natura
incrementativa sostenute a partire dal 1° gennaio 2007 in
riferimento ad immobili acquistati precedentemente il cui costo non è, ancora
oggi, ammortizzabile (acquistati o costruiti dal 15/06/1990 al 31/12/2006)?

R. Secondo la
disciplina prevista dal comma 2 dell’art. 54 del TUIR, come modificato
dalla legge finanziaria per il 2007, le spese relative all’ammodernamento, alla
ristrutturazione e alla manutenzione degli immobili:

– se per le loro caratteristiche
sono imputabili ad incremento del costo dell’immobile (c.d. spese
incrementative) sono deducibili per intero seguendo i medesimi criteri di
deducibilità previsti per le quote di ammortamento dell’immobile a cui si riferiscono:

– se per le loro caratteristiche
non sono imputabili ad incremento dell’immobile al quali
si riferiscono (c.d. spese non incrementative) sono deducibili nel periodo
d’imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di
tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta dall’inizio del periodo
d’imposta dal registro di cui all’art. 19 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque
periodi d’imposta successivi.

Quanto sopra è da ritenere che
valga con riferimento agli immobili acquistati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Per quelli acquistati
antecedentemente, resta valida la precedente disciplina di cui all’articolo 54,
comma 2, ultimo periodo, del TUIR secondo cui “le spese relative
all’ammodernamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria di
immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni sono deducibili in
quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono sostenute e nei quattro
successivi”.

3.2 Mezzi di trasporto –
Ammortamento 2006 – Recupero Unico 2008

D. Il DL 81/2007 consente di
recuperare in Unico 2008 parte dei costi delle autovetture non dedotti nel 2006
limitatamente ai maggiori importi deducibili che derivano dall’incremento dal
25 al 30% della percentuale di deducibilità relativa ai veicoli.

Ciò detto, come si può fare per
recuperare, invece, l’ulteriore quota di ammortamento del mezzo a motore
relativa al 2006, che non è stata dedotta in Unico 2007 da chi ha riposto
affidamento nell’interpretazione rilasciata dall’Amministrazione finanziaria
nel corso della video conferenza organizzata dalla
stampa specializzata il 19 maggio 2007, successivamente, superata
dall’interpretazione contenuta nella circolare 12/E/2008?

In questa circolare, infatti, è
stato superato il precedente orientamento secondo cui, in caso di riduzione
della percentuale ammessa in deduzione, gli ammortamenti sarebbero rimasti
indeducibili, qualora quelli effettuati (e dedotti)

negli
anni precedenti fossero stati complessivamente eccedenti l’importo scaturente
dall’applicazione della nuova (minore) percentuale al costo fiscalmente
riconosciuto del veicolo.

In sostanza, chi sulla base del
precedente orientamento dell’Amministrazione, non ha dedotto in Unico 2007 il
25% della quota di ammortamento, perché gli importi dedotti negli anni
precedenti risultavano eccedenti quelli scaturenti dalla nuova minore
percentuale, può recuperare in deduzione tali spese in Unico 2008? È forse
necessario presentare una dichiarazione integrativa?

R. Il D.L. n. 81 del 2 luglio
2007, dopo aver quantificato, con riferimento al periodo d’imposta in corso al
3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità dei costi e delle spese riferite
alle autovetture in ragione del 30 per cento, ha dato facoltà ai contribuenti,
che relativamente al medesimo periodo d’imposta, avevano dedotto nei limiti del
25 per cento, di far valere in deduzione la differenza
direttamente in UNICO 2008.

Quest’ultima disposizione, nella
misura in cui deroga al principio generale secondo cui le rettifiche relative
ad anni pregressi devono essere effettuate mediante la presentazione di
dichiarazioni integrative ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis del DPR n. 322
del 1998, ha
evidentemente carattere eccezionale e non è suscettibile di interpretazione
analogica.

Eventuali, ulteriori rettifiche
alla dichiarazione relativa al 2006, pertanto, dovranno necessariamente
transitare per la dichiarazione integrativa, prescindendo dai motivi che hanno
indotto i contribuenti ad avvalersi di minori deduzioni.

La tutela dell’affidamento può,
invero, rilevare sul piano del trattamento sanzionatorio e non con riguardo
anche alla quantificazione del debito d’imposta che potrebbe variare a seguito
dell’imputazione del reddito a periodi d’imposta diversi.

3.3 Rimborsi spese

D. Con l’art. 36, co. 29, lett.
a), n. 1), D.L. 223/2006, attraverso l’aggiunta di un nuovo
periodo nel comma 5, dell’articolo 54, TUIR, il legislatore ha stabilito
che le spese per alberghi e ristoranti sostenute direttamente dal committente
per conto del professionista e da questi addebitate in fattura sono integralmente
deducibili dal reddito di lavoro autonomo. A tal proposito, si chiede se il
professionista possa dedurre integralmente anche le spese di vitto ed alloggio
che egli stesso sostiene direttamente e che poi si fa rimborsare dal
committente, sempreché le indichi in fattura?

R. La modifica apportata all’art.
54, comma 5 del TUIR, dall’art. 36, comma 29, lett. a), n. 1), D.L. 223 del
2006 consente al professionista la integrale
deducibilità delle spese di vitto e alloggio, inerenti allo svolgimento
dell’attività professionale, in presenza di precisi presupposti consistenti nel
fatto che tali spese siano sostenute direttamente dal committente per conto del
professionista e che da questi siano addebitate in fattura.

In ipotesi diverse da quella
descritta dalla norma, si rende, invece, applicabile il criterio che stabilisce
nel 2 per cento dei compensi percepiti l’ammontare di deducibilità dei costi
sostenuti per tali spese. La disposizione limitativa detta, infatti, un
criterio oggettivo in merito al limite di inerenza che le spese alberghiere e
di ristorazione possono assumere nell’esercizio dell’attività professionale e
non assume natura antielusiva. Pertanto può essere derogata solo nelle ipotesi
espressamente previste in via normativa.

3.4 Ricariche cellulari –
deducibilità

D. Le spese per l’acquisito di
ricariche telefoniche o schede prepagate connesse all’uso dei telefoni
cellulari utilizzati nello svolgimento dell’attività professionale sono
deducibili nel limite dell’80% dal reddito del professionista?

R. L’art. 1,
comma 402, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge finanziaria 2007
– attraverso la modifica dell’art. 54, comma 3-bis, del TUIR) ha fissato anche
per i lavoratori autonomi all’80% il limite di deducibilità delle quote di
ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio nonchè
delle spese di impiego e di manutenzione relative ad apparecchiature terminali
per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera
gg) del comma 1 dell’art. 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Nella risoluzione 17 maggio 2007,
n. 104/E è stato evidenziato che i suddetti limiti
fiscali operano sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre che
utilizzata nell’ambito della attività professionale o artistica, nonché per i
beni (materiali ed immateriali, ivi compreso il software) utilizzati per la
connessione telefonica operata nell’ambito dell’attività artistica o
professionale, limitatamente a quelli indispensabili per il collegamento alle
suddette linee telefoniche.

Stante il tenore della norma,
devono essere ricondotte nell’ambito delle spese deducibili anche quelle
sostenute per l’acquisto delle ricariche telefoniche ovvero delle schede
prepagate trattandosi di costi relativi all’impiego dei servizi telefonici.

Resta inteso che, ai fini del
riconoscimento della deducibilità dal reddito di lavoro autonomo, i predetti
costi siano connotati dei requisiti della inerenza (all’attività professionale
o artistica svolta) e della tracciabilità della spesa (che sia stata
effettivamente sostenuta dal contribuente e che siano note le modalità di
pagamento utilizzate)

4. PROCEDURE E RETTIFICHE DELLA
DICHIARAZIONE

4.1
Dichiarazione integrativa e scorporo delle aree

D. In considerazione del fatto
che le disposizioni di cui alla legge n. 244 del 2007 ripropongono le
disposizioni contenute nel decreto legge n. 81 del 2007 in materia di scorporo
del valore dei terreni in modo proporzionale rispetto al fabbricato si chiede
di conoscere se il contribuente che intenda applicare le disposizioni in
questione sia obbligato alla presentazione di una
dichiarazione integrativa secondo le disposizioni di cui all’articolo 2, comma
8 bis del DPR n. 322 del 1998 ovvero, anche ai fini di semplificazione, si
possa consentire nella dichiarazione modello Unico 2008, una generica
variazione in diminuzione che tenga conto delle disposizioni contenute nella
legge n. 244 del 2007.

R. L’articolo 1, comma 81, della
L. n. 244 del 2007 contiene una norma di interpretazione autentica secondo cui
per ciascun immobile strumentale il fondo ammortamento esistente al 31 dicembre
2005 va proporzionalmente imputato al costo del fabbricato e del terreno e non
più soltanto al fabbricato.

Mentre per le auto aziendali,
l’articolo 15-bis, comma 9, del D.L. n. 81 del 2007 prevede il recupero dei
maggiori importi deducibili in UNICO 2008, la norma di cui al
citato comma 81 non prevede alcun meccanismo di recupero a posteriori
della parte delle quote di ammortamento non dedotte in passato per effetto
dell’imputazione del fondo ammortamento al solo fabbricato.

Ciò porta a ritenere che tali
maggiori deduzioni possano essere recuperate mediante la presentazione di una
dichiarazione integrativa a favore del contribuente secondo le modalità di cui
all’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998.

4.2 Violazioni legate alla
dichiarazione – Ravvedimento operoso e versamenti di acconto

D. Si chiede di conoscere se il
contribuente che procede, entro il termine di presentazione della dichiarazione
successiva ad integrare la dichiarazione precedente (ad esempio entro il 31
luglio 2008 presentazione di dichiarazione di ravvedimento operoso per il
periodo di imposta 2006), debba anche procedere ad integrare l’originario
versamento di acconto effettuato sulla base di una dichiarazione che ha formato
oggetto di integrazione. Si ritiene che l’acconto per il periodo di imposta
successivo non debba essere oggetto di integrazione in virtù del fatto che,
laddove l’amministrazione finanziaria accertasse il periodo
di imposta 2006, si limiterebbe alla complessiva definizione
dell’imposta dovuta per tale periodo senza intervenire sull’ammontare degli
acconti.

R. L’articolo 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997 punisce, con le sanzioni ivi previste,
l’insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, dei pagamenti in acconto.

Pertanto, con riferimento al caso
prospettato, se dalla dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta
dovuta per l’anno 2006 e quindi dei maggiori versamenti in acconto per l’anno
2007, viene ad integrarsi anche la fattispecie dell’insufficiente versamento
dell’acconto per il periodo d’imposta 2007.

Va da sè che il contribuente, al
fine di evitare l’applicazione piena delle sanzioni di cui al citato articolo
13, potrà avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, qualora ne
ricorrano i presupposti.

5. SOGGETTI IRES

5.1 Trattamento
dei costi auto nel caso di fringe benefit

D. Nel caso degli automezzi
concessi con utilizzo ad uso promiscuo ai dipendenti, le attuali disposizioni
prevedono la deducibilità dei costi in misura pari al 90 per cento del loro
ammontare. Si chiede di conoscere se tale percentuale di deducibilità debba essere applicata in relazione all’intero ammontare dei
costi appostati in bilancio ovvero al netto di quanto determinato come fringe
benefit in capo al dipendente. In sostanza, ipotizzando costi auto per 1000 la
prima soluzione porterebbe ad una deduzione complessiva di 900
mentre, nel caso di fringe benefit pari a 100, la deduzione complessiva
sarebbe di 910. Seppure la prima ipotesi appare in
linea con il dettato normativo, alla seconda soluzione si potrebbe giungere
valorizzando la ratio dell’intervento normativo in materia di costi auto e
tenendo in considerazione che l’importo da considerare come fringe benefit è
comunque assoggettato a tassazione in capo al dipendente. Sempre con
riferimento a tale fattispecie si ritiene che, ai fini della identificazione del
costo del mezzo non rilevi la limitazione prevista dalla lettera b) della norma
in questione ma non richiamata dalla lettera b-bis).

R. Prima delle modifiche
apportate all’articolo 164 del TUIR dalle disposizioni del D.L. n. 223 del
2006, ai sensi del comma 1, lett. a,), n. 2, del
medesimo articolo, le spese e gli altri componenti negativi di reddito relativi
agli autoveicoli dati in uso promiscuo al dipendente per la maggior parte del
periodo d’imposta erano deducibili per intero dal reddito d’impresa.

Considerato che l’attuale
versione dell’articolo 164 riproduce la medesima disposizione di cui sopra, con
l’unica variante della deducibilità limitata al 90 per cento, si ritengono tutt’ora validi i chiarimenti forniti con la circolare n.
48/E del 10 febbraio 1998.

Pertanto, tale percentuale di
deducibilità va applicata all’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli in
oggetto, pari, nell’esempio a 1000 (comprensivi fringe benefit), con deduzione
complessiva di 900.

5.2 Cessione
dell’automezzo riscattato da contratto di leasing

D. Le disposizioni contenute
nell’articolo 164 del TUIR prevedono che, in caso di cessione di un automezzo
che non ha prodotto costi fiscalmente deducibili in modo integrale, la relativa
plusvalenza viene assoggettata nella medesima
proporzione. Nulla dice la norma in merito alla ipotesi in cui la cessione
riguardi un automezzo che, prima del riscatto, è stato utilizzato mediante un
contratto di locazione finanziaria. Nonostante il mancato espresso richiamo
previsto dalla norma si ritiene che, sotto l’aspetto sistematico, ai fini della
determinazione della plusvalenza si debba tenere conto anche di quanto dedotto
in costanza di contratto di locazione finanziaria. Si chiede conferma
dell’interpretazione prospettata.

R. L’articolo 164, comma 2 del
TUIR prevede, ai fini della determinazione del reddito d’impresa di taluni
mezzi di trasporto a motore, che “le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali
rilevano nella stessa proporzione esistente tra l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente
dedotto e quello complessivamente effettuato”.

La norma si preoccupa, a ben
vedere, di creare una simmetria impositiva tra la rilevanza fiscale della
plusvalenza (o minusvalenza) conseguita all’atto del realizzo del cespite e la
deducibilità fiscale dei costi allo stesso relativi
consentita nei limiti previsti dall’articolo 164 del TUIR. In altre
parole, poiché i componenti negativi sostenuti con riferimento al cespite
oggetto di alienazione sono stati parzialmente sterilizzati per effetto della
particolare disciplina limitativa di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR,
il legislatore fiscale ritiene congruo prevedere che il componente risultante
dal realizzo (plusvalenza o minusvalenza) concorra alla formazione
dell’imponibile nella medesima misura nella quale hanno in precedenza avuto
rilevanza fiscale i predetti costi.

Nell’ipotesi di acquisto in
proprietà di un bene rientrante nella previsione di cui
all’articolo 164 e di un successivo realizzo dello stesso, quindi, la
plusvalenza assume rilevanza fiscale in misura pari al rapporto tra il valore
dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello imputato a conto economico.

Nella diversa ipotesi di cessione
di un bene [cui si applica l’art. 164, comma 1, lett. b)] riscattato a seguito
di un contratto di locazione finanziaria ceduto nello
stesso periodo d’imposta del riscatto, in assenza di quote di ammortamento
pregresse a cui far riferimento, si ritiene che la plusvalenza realizzata
assuma rilevanza fiscale nella misura pari al rapporto tra ammontare dei canoni
dedotti ed ammontare complessivo dei canoni dovuti.

Non si pone alcun problema
nell’ipotesi in cui il bene sia stato ammortizzato per
almeno un periodo d’imposta. In questo caso, infatti, trova applicazione il citato comma 2 dell’articolo 164 del TUIR.

A titolo esemplificativo, si
consideri un’autovettura, detenuta in leasing, non utilizzata esclusivamente
nell’attività propria d’impresa e le cui spese sono deducibili nella misura del
40 per cento ai sensi dell’articolo 164, comma 1,
lettera b) del TUIR.

Nel periodo d’imposta n il bene è
riscattato a un prezzo di riscatto pari a 100, ammortizzato civilisticamente
per 20 e fiscalmente dedotto per 8 (40% di 20).

Se nel periodo d’imposta n+1 il
bene è ceduto a un prezzo pari a 120 il contribuente rileva una plusvalenza
civilistica pari a 40 (120 – 80). Per determinare la quota imponibile occorre,
in primo luogo, rapportare l’ammortamento fiscalmente dedotto (8) a quello
imputato a conto economico (20). Applicando la percentuale ottenuta (40%) al
valore della plusvalenza civilistica (40) si ottiene il valore rilevante (16)
per la determinazione del reddito d’impresa.

5.3 Interessi passivi su
finanziamenti per acquisto di automezzi

D. La
formulazione dell’articolo 164 del TUIR fa riferimento al trattamento
della limitata deducibilità dei costi auto in relazione a tutti componenti
negativi afferenti i predetti beni. Si chiede di conoscere se nell’ambito di
applicazione della norma in questione rientrino anche
gli interessi passivi relativi a finanziamenti specificati per l’acquisizione
degli automezzi in questione ovvero gli stessi siano deducibili o meno con le
ordinarie disposizioni in materia di interessi passivi e, dunque, secondo le
disposizioni di cui agli articoli 98, 97 e 96 del TUIR per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2007 e dell’articolo 96 del TUIR per il periodo
di imposta in corso al 1 gennaio 2008.

R. L’articolo 96 del TUIR pone
dei limiti alla deduzione degli interessi passivi da parte dei soggetti IRES,
ammettendone la deducibilità sino a concorrenza di quelli attivi e limitando al
30 per cento del ROL la deducibilità di quelli eventualmente eccedenti.
L’articolo 164 del TUIR dispone la limitazione della deducibilità delle spese e
degli altri componenti negativi relativi a determinati mezzi di trasporto a
motore, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

Posto che l’articolo 164 del TUIR
costituisce una disciplina di carattere speciale dettata in relazione a tutti i
costi (“indipendentemente dalla loro specifica natura”, come affermato nella
circolare n. 48/E del 10 febbraio 1998)

sostenuti
in relazione ai particolari cespiti in esso contemplati, ivi compresi gli
interessi passivi, si ritiene che qualunque componente negativo sostenuto
relativamente ai veicoli di cui al citato articolo 164 deve essere assoggettato
esclusivamente alla disciplina di tale articolo.

Pertanto, gli interessi passivi
sostenuti a servizio di finanziamenti contratti relativamente ai veicoli in
questione potranno essere:

– interamente dedotti, se
relativi ai mezzi di trasporto di cui al comma 1,
lettera a), nn. 1) e 2), dell’articolo 164 del TUIR (i.e. veicoli,“destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni
strumentali nell’attività propria dell’impresa” o, rispettivamente, “adibiti ad
uso pubblico”);

– dedotti nella misura del 40 per
cento del loro ammontare (80 per cento qualora utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio) se riferibili ai mezzi di
trasporto richiamati nel comma 1, lettera b), dell’articolo 164 del TUIR
[i.e. veicoli a motore “il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla
lettera a), numero 1)”];

– dedotti nella misura del 90 per
cento se sostenuti relativamente a mezzi di trasporto “dati in uso promiscuo ai
dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta” [comma 1, lettera b-bis), dell’articolo 164 del TUIR].

5.4 Trattamento
degli interessi passivi

D. L’articolo 110 del TUIR
prevede esplicitamente che, ai fini fiscali, gli interessi passivi possano
essere oggetto di capitalizzazione con esclusivo riferimento ai beni
strumentali. Dalla formulazione della norma parrebbe dunque che, in relazione
agli interessi versati in relazione a finanziamenti afferenti gli immobili di
cui all’articolo 90 del TUIR, l’eventuale capitalizzazione operata ai fini
civilistici non venga riconosciuta ai fini fiscali. Si
chiede conferma di tale interpretazione anche in relazione alla valenza della
norma di carattere interpretativo contenuta nella legge n. 244 del 2007 che
permette comunque, a prescindere dal riconoscimento fiscale della avvenuta
capitalizzazione, la deducibilità degli interessi in questione per il periodo di imposta 2007 al superamento della condizione
prevista dagli articoli 98, 97 e 96 del TUIR.

R. L’articolo 96 del TUIR esclude
dal proprio campo di applicazione gli interessi passivi “compresi nel costo dei
beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell’articolo 110”, rendendoli, pertanto,
pienamente deducibili.

La lettera b) del
1° comma dell’articolo 110 del TUIR stabilisce, come noto, che nel costo
fiscale dei “beni materiali ed immateriali strumentali per l’esercizio
dell’impresa” si comprendono anche gli interessi passivi, qualora questi ultimi
risultino “iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di
disposizioni di legge”.

Con riguardo agli immobili
strumentali, pertanto, la norma fiscale dispone la capitalizzazione degli
interessi passivi nel costo dei beni strumentali se la stessa è effettuata
anche in sede di stesura del bilancio civilistico.

Detta previsione è, tuttavia,
limitata ai soli beni espressamente richiamati nella disposizione da ultimo
menzionata, nella quale non sono contemplati i cd. immobili-patrimonio
di cui all’articolo 90 del TUIR.

Di conseguenza, per tale ultima
tipologia di immobili si applica la disposizione, di carattere generale,
contenuta nel primo periodo della lettera b, 1° comma, dell’articolo 110 del
TUIR, per cui non possono comprendersi nel relativo
costo fiscale gli interessi passivi. Ne consegue che – dal momento che
l’eventuale patrimonializzazione di interessi passivi operata in bilancio ad
incremento del valore di iscrizione di immobili-patrimonio è, in ogni caso,
priva di rilevanza fiscale – gli interessi passivi portati in bilancio ad
incremento del costo degli immobili in esame rientreranno nell’ambito di
applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 96
del TUIR.

Resta inteso che qualora gli
interessi passivi sostenuti riguardo agli immobili-patrimonio siano relativi a
finanziamenti diversi da quelli contratti per la relativa “acquisizione” (di
cui alla norma dell’articolo 1, comma 35, della L. n. 244 del 2007), gli stessi
risulteranno integralmente indeducibili conformemente a quanto stabilito dall’art. 90, comma 2, del TUIR.

Da ultimo, si ricorda che il
comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 prevede, con disposizione
di carattere transitorio, “la non rilevanza ai fini dell’articolo 96 … degli
interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili
destinati alla locazione”. Di conseguenza, tali interessi risulteranno
integralmente deducibili, non soggiacendo alla disciplina limitativa in
questione.

6. SOCIETA’ NON OPERATIVE

6.1 Motivi oggettivi a supporto
delle istanze di disapplicazione

D. Si chiede di conoscere se, in
relazione alla posizione di una holding che non supera
il test di operatività di cui all’articolo 30 della legge n. 724 del 1994,
possa costituire motivo oggettivo di disapplicazione la circostanza che la
società partecipata non proceda alla distribuzione di dividendi al semplice
fine di non dover poi ricorrere a finanziamenti di terzi che potrebbero
produrre interessi passivi indeducibili. Si ritiene che laddove venga dimostrato che la distribuzione delle riserve da parte
della società partecipata sia elemento suscettibile di generare uno squilibrio
finanziario tale da rendere necessario ricorrere a finanziamento di terzi, tale
circostanza sia sufficiente per supportare la richiesta di disapplicazione
della norma.

R. La semplice circostanza che la
società partecipata non proceda alla distribuzione di
dividendi, “al solo fine di non dover poi ricorrere a finanziamenti di terzi
che potrebbero produrre interessi passivi indeducibili”, non può configurare,
di per sé, una “situazione oggettiva” di disapplicazione, di cui al comma 4-bis
dell’articolo 30 della legge 724 del 1994.

Come chiarito, infatti, dalla
scrivente nella circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, paragrafo 8, costituisce
requisito utile ai fini dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione “il
fatto che la società partecipata, pur disponendo di utili e riserve di utili
teoricamente sufficienti – in ipotesi di integrale distribuzione – a consentire
il superamento del test di operatività da parte della holding partecipante, non
abbia proceduto alla relativa distribuzione in attuazione di un piano di
autofinanziamento finalizzato al concreto rafforzamento della attività
produttiva, sempreché venga dimostrato che l’utile sia
stato (o sarà) effettivamente investito”.

Ciò premesso, si ritiene che la
disapplicazione richiesta nel quesito operi solo a condizione che sia
dimostrato l’effettivo investimento dell’utile non distribuito dalla società
partecipata. Non può, in altri termini, costituire circostanza utile
all’accoglimento dell’istanza disapplicativa, il semplice “timore” della
società partecipata di vedersi esposta (qualora procedesse a distribuire utili
che presumibilmente consentirebbero alla holding di superare il test) alla
disciplina ordinariamente applicabile ai soggetti IRES in materia di
deducibilità degli interessi passivi.

6.2
Scioglimento agevolato delle società di persone

D. Le disposizioni contenute
nella legge n. 296 del 2006 e riproposte con le disposizioni di cui alla legge
n. 244 del 2007 precisano come una volta determinata la base imponibile in capo
alla società che ha optato per lo scioglimento agevolato, la predetta base
imponibile viene assoggettata ad imposizione
sostitutiva. Il comma 113 della legge n. 296 del 2006, ora riproposto dalla
legge n. 244 del 2007, afferma come “Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni
ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono
diminuiti degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva di cui al comma
112 da parte della società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa. Detti
importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato
della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva”. Si chiede di conoscere
se tale disposizione sia di applicazione limitata alle
società di capitali in virtù del richiamo all’articolo 47 ovvero operi anche in
capo alle società di persone con la conseguenza che, una eventuale eccedenza
che si genera in capo ai soci sia da assoggettare a tassazione come reddito di
partecipazione. In alternativa, si può ritenere che l’applicazione da parte
della società di persone dell’imposta sostitutiva esaurisca la tassazione anche
con riferimento alla posizione dei soci?

R. Il comma 129 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 ripropone la
disciplina della fuoriuscita agevolata dal regime delle società non operative
precedentemente prevista all’articolo 1, commi da 111 a 117, della legge
finanziaria 2007. Come chiarito nella circolare n. 25/E del 4 maggio 2007, la
disciplina in esame si riflette sia sulla tassazione della società che delibera
lo scioglimento, sia su quella dei soci.

In particolare il
comma 113 della legge finanziaria 2007 stabilisce, ai fini della
tassazione in capo ai soci, che l’applicazione dell’articolo 47, comma 7 del
TUIR – che qualifica come utile da partecipazione l’eccedenza, rispetto al
costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni detenute, delle somme e del
valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di
riscatto, di riduzione del capitale esuberante e di liquidazione (volontaria o
concorsuale) – deve avvenire diminuendo le somme o il valore normale dei beni
assegnati a questi ultimi degli importi assoggettati all’imposta sostitutiva
dalla società, al netto dell’imposta sostitutiva stessa.

In sostanza, quindi, il socio
assegnatario consegue un reddito di capitale pari alla differenza tra:

– il valore normale o catastale
dei beni assegnati, diminuito dell’importo assoggettato ad imposta sostitutiva
al netto dell’imposta sostitutiva stessa e – il costo fiscalmente riconosciuto
della partecipazione (cfr. circolare n. 25/E del 4
maggio 2007).

Ciò premesso, si ritiene che il
meccanismo di determinazione del reddito appena evidenziato sia applicabile
anche nell’ipotesi in cui la società che delibera la messa in liquidazione sia
una società di persone.

Al riguardo, occorre evidenziare
che, attraverso il rinvio contenuto nell’articolo 20-bis del TUIR, il reddito
conseguito dal socio delle società di persone in caso di liquidazione è
determinato applicando le disposizioni dell’articolo 47, comma 7 del TUIR. Il
citato articolo 20-bis, quindi, qualifica quali redditi da partecipazione, e
pertanto redditi d’impresa, quelli compresi nelle somme attribuite o nel valore
normale dei beni assegnati ai soci delle società di persone in caso di
liquidazione, rinviando, ai soli fini della determinazione del reddito da
assoggettare a tassazione, alle regole dettate dal legislatore per gli utili
derivanti dalla partecipazione in società di capitale dall’articolo 47, comma 7
del TUIR (cfr. risoluzione n. 64/E del 25 febbraio
2008).

Si ritiene, quindi, che il comma 7 dell’articolo 47 del TUIR trovi applicazione, in
virtù del rinvio contenuto nell’articolo 20-bis del TUIR, anche nei confronti
dei soci della società di persone in scioglimento agevolato.

Questi ultimi conseguiranno,
pertanto, un reddito da partecipazione pari alla differenza tra il valore
normale o catastale dei beni assegnati, diminuito dell’importo assoggettato ad
imposta sostitutiva al netto dell’imposta sostitutiva stessa, e il costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

Si precisa al riguardo che ai
sensi del comma 113 l’importo assoggettato ad imposta sostitutiva non
costituisce reddito per i soci e quindi tale importo non incrementa il costo
fiscalmente riconosciuto della partecipazione così come previsto dall’articolo
68, comma 6 del TUIR.

6.3 Scioglimento agevolato/1

D. La società Alfa è stata messa
in liquidazione agevolata in data 15 aprile 2007 in base alle disposizione previste dalla Finanziaria 2007 ed è stata
cancellata dal Registro delle imprese in data 31.12.2007. Il reddito relativo
al periodo di liquidazione viene dichiarato nel 2008
dopo l’entrata in vigore della Finanziaria 2008 che per incentivare gli
scioglimenti agevolati ha ridotto dal 25% al 10% l’aliquota dell’imposta
sostitutiva applicabile al reddito relativo al periodo di liquidazione. Per il
calcolo dell’imposta sostitutiva può essere applicata la nuova aliquota del
10%?

R. No perché, come chiarito nella
circolare n. 25/E del 17 marzo 2008, l’aliquota ridotta si applica solo con
riferimento alle procedure di scioglimento agevolato previste dalla Finanziaria
2008 ossia a quelle con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Nel modello RQ SEZIONE
II andrà indicata l’aliquota del 25%.

6.4 Scioglimento
agevolato/2

D. La società ha deliberato la
liquidazione in data 10 giugno 2007 dopo la scadenza del termine stabilito per
avvalersi della procedura di scioglimento agevolato prevista
dalla Finanziaria 2007, ma risulta ancora in stato di liquidazione alla
data di entrata in vigore della Finanziaria 2008 che ha introdotto una nuova
opportunità di scioglimento agevolato.

Poiché la società risulta non
operativa sia in riferimento al periodo d’imposta in
corso al 4 luglio 2006 che a quello in corso al 31.12.2007, a quale procedura
di scioglimento agevolato può accedere?

R. Non potrà accedere ad alcuna
procedura agevolata poiché la data della delibera è
successiva al termine del 31 maggio 2007 che doveva essere rispettato per poter
usufruire dello scioglimento agevolato previsto dalla Finanziaria 2007 ed
altresì precedente al 1 gennaio 2008 che è il termine da rispettare previsto
dalla Finanziaria 2008 per usufruire del regime agevolato (cfr. circolari n. 25/E del 2007 e 21/E del 2008, che
rispettivamente forniscono chiarimenti sulle procedure di scioglimento
agevolato previste dalla Legge finanziaria 2007 e dalla Legge finanziaria
2008).

7. UNICO 2008 – SOCIETA’ DI
PERSONE E SOCIETA’ DI CAPITALI

7.1 Immobiliare
di gestione

D. Un’immobiliare di gestione ha
iscritto nel c/e interessi passivi derivanti sia dal finanziamento della
costruzione di un bene immobile abitativo concesso in locazione, sia dallo
scoperto di conto corrente. Quali variazioni in aumento dovrà effettuare nel
Quadro RF?

R. Il comma 2
dell’articolo 90 del TUIR stabilisce che per le unità immobiliari
possedute in regime d’impresa che non costituiscono beni strumentali
all’attività d’impresa, né beni merci (cd. “immobili-patrimonio”), “le spese e
gli altri componenti negativi relativi … non sono ammessi in deduzione”.

Tuttavia, l’articolo 1, comma 35,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008) contiene
una norma di interpretazione autentica secondo cui “tra le spese e gli altri
componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell’articolo
90 del testo unico delle imposte sui redditi…non si comprendono gli
interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’acquisizione degli
immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90”.

Il sopra citato comma 35 contiene, dunque, un preciso riferimento agli
interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l’“acquisizione” degli
immobili di cui all’articolo 90, comma 1, del TUIR (cd. immobili-patrimonio).

Al riguardo, si è dell’avviso che
con il termine “acquisizione” il legislatore ha inteso riferirsi non solo agli
interessi passivi sostenuti in relazione ai finanziamenti accesi per
l’“acquisto” in senso stretto di detti immobili (i.e. interessi sostenuti sui
mutui contratti per l’“acquisto” degli immobilipatrimonio), ma anche agli
interessi passivi relativi a finanziamenti stipulati per la “costruzione” degli
stessi (i.e. interessi sostenuti in dipendenza di mutui accesi per la
“costruzione” degli immobili- patrimonio).

In altri termini, il comma 35 in esame deve essere interpretato
nel senso che gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per la
costruzione o per l’acquisto degli immobili di cui all’articolo 90, comma 1,
del TUIR non rientrano tra le spese e gli altri componenti negativi per cui vale la previsione di indeducibilità assoluta di cui
al comma 2 della medesima disposizione. Tali interessi passivi, pertanto, sono
deducibili, per i soggetti IRES, nei limiti ed alle condizioni previste
dall’articolo 96 del TUIR.

Con specifico riferimento alla
fattispecie prospettata nel quesito, tale ultima disciplina risulterà, dunque,
applicabile tanto agli interessi passivi sostenuti riguardo al finanziamento
contratto per la costruzione dell’immobilepatrimonio, quanto a quelli
generatisi in relazione allo scoperto di conto corrente purchè anche
quest’ultimi riferiti alla costruzione dell’immobile patrimonio.

Resta inteso che in caso
contrario, tali ultimi interessi (scoperto di c/c) saranno integralmente
indeducibili ai sensi dell’articolo 90, comma 2, del TUIR.

7.2 Redditi prodotti da società
residente in un Paese black list

D. La società Alfa controlla con
una quota del 60% la società Beta residente in un Paese black list. Il reddito
prodotto da Beta nel 2007 è pari a € 5.000 e le imposte pagate all’estero (aliquota
10%) sono risultate pari a € 500.

Come deve essere imputato per
trasparenza il reddito della CFC in capo alla società residente Alfa ? Come deve essere predisposto il quadro RM?

R. Al fine di determinare le
imposte dovute dal soggetto controllante residente in relazione all’ utile di una controllata black list, è necessario
svolgere le seguenti operazioni.

In primo luogo, occorre
rideterminare il reddito imponibile in capo al soggetto residente in base alla
normativa italiana sul reddito d’impresa, con le eccezioni previste
dall’articolo 167, co. 6, TUIR. Una volta rideterminato il reddito della
controllata estera, è possibile individuare la quota degli utili della CFC che
deve essere imputata al soggetto controllante residente, in proporzione della
partecipazione detenuta (cfr. art 167 co. 1 TUIR).
Nell’esempio proposto, il reddito prodotto dalla controllata estera ed
assoggettato a tassazione nel suo Paese di residenza è pari a € 5.000.
Ipotizzando che, in seguito all’applicazione delle regole italiane, il reddito
complessivo della CFC è pari a € 6.000, l‘ammontare di tale reddito
assoggettato a tassazione separata (art. 167, co. 6) in capo al soggetto
residente è € 3.600 (6.000 X 60%).

Se il soggetto residente non
beneficia di aliquote agevolate ai fini IRES, l’imposta lorda gravante sui
redditi della CFC va calcolata applicando l’aliquota IRES del 33%, in luogo di
quella del 27%, in quanto come precisato nella Circolare n. 34/E del 2006 “… in
seguito alla soppressione della DIT e fatta salva l’applicazione di norme
speciali che prevedano un’aliquota ridotta, la predetta aliquota è normalmente
pari al 33 per cento”. L’imposta lorda, pertanto, è pari a 1.188 euro. Al
riguardo si fa presente che, secondo quanto affermato nella risoluzione n. 43/E
del 12 febbraio 2008, il reddito della CFC imputato
per trasparenza al soggetto residente va assoggettato a tassazione separata con
aliquota del 33 per cento anche nel caso in cui la società residente non
beneficia di alcun reddito da assoggettare ad aliquota agevolata o consegue una
perdita di esercizio.

L’imposta netta va calcolata
secondo le regole stabilite dall’articolo 165 del TUIR. Supponendo che le
imposte pagate all’estero sono interamente detraibili, l’imposta dovuta è pari
a 888, ossia alla differenza tra l’imposta lorda (1.188) e quota di imposta
estera di pertinenza di Alfa, 300 = (500X60%) (cfr art. 167 co. 6 TUIR).

Il quadro RM va compilato con
riferimento a ogni CFC. Nel caso in esame, il soggetto residente indica:

– il codice fiscale del soggetto
che ha dichiarato il reddito della CFC nel quadro FC, sezione IIA, che può
anche coincidere con il dichiarante;

– reddito imputato al dichiarante
= 3.600;

– aliquota media applicata = 33%
[per le società che beneficiano di aliquote agevolate, è il risultato del
rapporto tra l’imposta di cui al rigo RN8 ed il reddito risultante dalla somma
degli importi dei righi da RN6 a RN7, colonna 1, e comunque non è inferiore al
27 per cento];

– imposta = 1.188

– imposte pagate all’estero = 300

– imposta dovuta = 888 7.3 Costi
black list

D. Nel corso del 2007 la società
Alfa ha commissionato una perizia ad un professionista residente in
Liechtenstein. Il costo imputato a bilancio ammonta a € 130.000:

a) come deve comportarsi la
società per poter essere certa che il costo venga
riconosciuto fiscalmente?

b) quale documentazione deve
predisporre per dimostrare l’effettivo interesse economico dell’azienda per la
prestazione ricevuta?

c) deve essere compilato il rigo
RF 33 –RF 55 variazioni in aumento e in diminuzione?

d) la mancata indicazione ne
preclude la deducibilità?

R. L’art. 110,
comma 10, del TUIR, nel testo vigente fino al periodo d’imposta
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui all’art. 168-bis del TUIR, prevede l’indeducibilità delle spese e degli
altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra le imprese
residenti e quelle domiciliate fiscalmente in Stati o territori non
appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati (D.M. 23
gennaio 2002).

Tale regime, ai sensi del
successivo comma 12-bis del menzionato art. 110 del TUIR, si applica anche alle
prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori
non appartenenti all’Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.

Le succitate disposizioni possono
essere disapplicate, come previsto dal comma 11 dello
stesso art. 110, nel caso in cui l’impresa residente provi che:

1. le imprese o i professionisti
esteri svolgono prevalentemente un’attività commerciale/professionale
effettiva;

ovvero

2. che le operazioni poste in
essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno
avuto concreta esecuzione.

Si tratta di esimenti tra loro
alternative, che possono essere dimostrate dal contribuente in sede di
controllo o, in via preventiva, cioè prima di porre in essere l’operazione,
inoltrando all’Amministrazione finanziaria apposita istanza di interpello antielusivo
ai sensi dell’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

In caso di accoglimento
dell’istanza, la società sarà sollevata dall’onere di fornire successivamente –
in sede di accertamento – la prova richiesta dall’art. 110,
comma 11, del TUIR, ai fini della deducibilità delle spese derivanti
dall’operazione prospettata.

Resta impregiudicato, in entrambi
i casi (i.e. mancata presentazione dell’interpello e accoglimento
dell’istanza), l’onere del contribuente di dimostrare la concreta esecuzione dell’operazione.

Con riferimento al caso
prospettato, per ottenere il riconoscimento del costo della consulenza resa dal
professionista black list, il contribuente deve dimostrare, mediante idonea
documentazione, che:

– con riferimento alla prima
esimente (i.e. effettività dell’attività professionale), la prestazione è
effettiva e connessa ad un’attività, non estemporanea, ma
radicata nello Stato a fiscalità privilegiata attraverso, ad esempio, una base
fissa;

– con riferimento alla seconda
esimente (i.e. effettivo interesse economico dell’operazione e concreta
esecuzione della stessa), i motivi economici reali a fronte della decisione di
avvalersi di prestazioni professionali rese da un soggetto domiciliato nel
Paese a fiscalità privilegiata. La valutazione dell’effettivo interesse
dell’impresa deve avere riguardo all’apprezzabilità economico-imprenditoriale
complessiva delle prestazioni, desunta – a mero titolo esemplificativo – dalla
specificità o unicità della prestazione professionale in
riferimento a particolari esigenze dell’impresa più che dalla entità del
compenso (cfr. Circolare 19 gennaio 2007, n. 1/E).

Pertanto, nel caso di una
perizia, si ritiene che la prova dovrà avere ad oggetto principalmente la
dimostrazione della specificità o unicità della prestazione professionale
commissionata, anche in considerazione dell’oggetto specifico della perizia.
Saranno altresì ritenuti utili altri elementi quali, ad esempio, l’entità del
compenso richiesto per la citata prestazione (che, in ipotesi, risulta
comparativamente più basso di quello preteso da periti
residenti in Italia).

Sotto il profilo dichiarativo si
conferma la necessità di indicare il costo della perizia in questione nel rigo
RF33 del Modello di dichiarazione dei redditi Unico 2008 (società di capitali).
Lo stesso costo dovrà essere riportato anche nel rigo RF55, nel caso in cui non
operi l’indeducibilità, per effetto del più volte
menzionato art. 110, comma 11, del TUIR.

La mancata indicazione dello stesso non ne preclude la deducibilità, ma comporta
l’irrogazione di una sanzione pari al 10% dell’importo, ai sensi dell’art. 8
del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (cfr. circolare
del 16 febbraio 2007, n. 11, par. 12.6).

7.4 Società di fatto –
Rideterminazione del valore delle partecipazioni

D. Il titolare di un’azienda
individuale è deceduto nel corso del 2007 e gli eredi hanno proseguito
l’esercizio dell’attività aziendale.La prosecuzione dell’attività ha
determinato la formazione, alla data del decesso, di una società di fatto tra
gli eredi.

Si chiede, al riguardo, se gli
eredi possono procedere alla rideterminazione del valore delle quote di partecipazione
detenute al 1° gennaio 2008 nella predetta società di fatto, ai sensi delle
disposizioni contenute nell’articolo 5 della legge n. 448 del 2001, cosi come
prorogato da ultimo dall’articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n.
244 (legge finanziaria 2008).

R. L’articolo 5 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 prevede la rideterminazione del valore dei titoli, delle
quote o dei diritti non negoziati nei mercati regolamentati agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’articolo
67 comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.

La rideterminazione, per effetto
della proroga di tale disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 91, della legge finanziaria 2008, può avere ad oggetto
titoli, quote o diritti posseduti alla data del 1° gennaio 2008.

Per quanto concerne le quote di
partecipazione, le citate lettere c) e c-bis) dell’articolo 67, comma 1, del
TUIR, fanno riferimento, tra l’altro, alle partecipazioni nelle società di cui
all’articolo 5 del TUIR, escluse le associazioni di cui al
comma 3, lettera c).

Le società di fatto sono
disciplinate dal comma 3, lettera b), del citato articolo 5 del TUIR che ne
dispone l’equiparazione, sotto il profilo fiscale, alle società in nome
collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o meno
per oggetto l’esercizio di attività commerciali.

Ne consegue che le quote di
partecipazione in società di fatto possedute al 1° gennaio 2008 rientrano nel
campo di applicazione della disciplina dell’articolo 5
della legge n. 448 del 2001 e possono essere oggetto di rivalutazione sulla
base della perizia di stima del patrimonio della società alla predetta data da
redigere ed asseverare entro il 30 giugno 2008.

7.5 Società di persone – Modalità
di dichiarazione delle somme ottenute in occasione del recesso del socio

D. Nel caso di recesso del socio
della società di persone, laddove manchi il presupposto temporale per
l’applicazione del regime di tassazione separata si chiede di conoscere se il
socio debba indicare la parte redditualmente rilevante
dalla somma in questione nel quadro RM esprimendo la volontà di assoggettare il
reddito a tassazione ordinaria ovvero indicare il reddito in questione nel
quadro RH del modello Unico persone fisiche. In tale seconda ipotesi, che si
ritiene preferibile, si chiede come debba essere evidenziato e con quale
percentuale di partecipazione, il codice fiscale della società che ha erogato
la somma in questione.

R. L’articolo 20-bis del TUIR,
introdotto dal decreto legislativo n. 247 del 19 novembre 2005 (c.d. Correttivo
IRES), prevede che “ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione
compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di
cui all’art. 17, comma 1, lett. l), del Testo Unico – cioè i redditi compresi
nelle somme e valori attribuiti al socio in sede di recesso -, valgono, in
quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 47, comma 7,
indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata ".

Sul punto la circolare n. 6 del
2006 (risposta 7.12), richiamando la relazione illustrativa al Correttivo IRES,
chiarisce che la componente reddituale compresa nell’importo percepito dal
socio uscente e determinata secondo le regole dettate dall’articolo 47, comma
7, del Tuir, in quanto compatibili, derivando dalla partecipazione in una
società di persone, assume natura di reddito d’impresa e deve essere tassato in
capo al socio uscente secondo il generale principio di competenza che sottende
alla determinazione di tale reddito.

Quanto appena esposto è stato
ulteriormente ribadito nella risoluzione n. 64/E del 25 febbraio 2008.

Pertanto, in linea con la
predetta interpretazione, in mancanza dei requisiti per accedere alla
tassazione separata (quadro RM, secondo fascicolo, modello Unico PF), il socio
persona fisica non imprenditore dichiara l’ “eccedenza
da recesso” nel quadro RH del modello Unico PF, fra i redditi di partecipazione
in società di persone, indicando quale percentuale la quota di partecipazione
al reddito della società al momento del recesso.

Il codice fiscale del soggetto
che ha erogato l’indennità va riportato nella sezione prima, rigo RH1 (o
seguente), colonna 1.

8. CONSOLIDATO NAZIONALE E
TRASPARENZA

8.1
Interruzione consolidato – attribuzione perdite

D. Nel caso di interruzione della
tassazione di gruppo, le perdite derivanti dalle rettifiche di consolidamento
in diminuzione devono venir attribuite ai soggetti ai
quali le stesse si riferiscono o alla consolidante?

R. Le perdite residue all’atto
dell’interruzione anticipata del regime (o del mancato rinnovo dell’opzione
alla scadenza del triennio) spettano, quale regola generale, al soggetto
consolidante (cfr. articolo 124, comma 4, del TUIR).

Qualora i soggetti partecipanti
al regime, avvalendosi della facoltà concessa dall’art. 13,
comma 8, del D.M. 9 giugno 2004, abbiano optato per il criterio
alternativo dell’attribuzione delle perdite residue ai soggetti “che le hanno
prodotte”, la ripartizione delle stesse dovrà avvenire secondo tale criterio,
che, si ricorda, deve essere espressamente indicato nella comunicazione di
avvio del regime di tassazione consolidata (cfr. art.
5, comma 1, del medesimo decreto).

In altri termini, le perdite
fiscali residue esistenti all’atto dell’interruzione del regime dovranno essere
ripartite secondo il criterio all’epoca indicato all’atto della comunicazione
di avvenuto esercizio congiunto dell’opzione, essendo indifferente al tal fine
la circostanza che le perdite in questione siano (in tutto o in parte)
conseguenti all’applicazione delle rettifiche di consolidamento di cui all’art.
122 del TUIR (nella formulazione anteriore alla modifiche
apportate dalla legge finanziaria per il 2008).

8.2 Perdite pregresse

D. Una società Alfa detiene una
partecipazione in una società di capitali che ha rinnovato l’opzione per il
regime di tassazione in trasparenza ex art 115 TUIR per il triennio 2007-2009.

Avendo la società Alfa perdite
pregresse riferite all’anno 2003 per un valore pari a
€ 40.000, si chiede se alla luce delle modifiche introdotte dal D.L. 223/2006
le stesse siano utilizzabili in compensazione con l’utile attribuito dalla
società partecipata nell’anno 2007.

R. L’art. 36, comma 9, D.L. 223
del 2006 ha
modificato il comma 3, art 115, TUIR, prevedendo
l’impossibilità da parte dei soci della società partecipata di compensare i
redditi attribuiti da quest’ultima con le perdite generatesi nei periodi ante
trasparenza.

La decorrenza delle nuove
modalità di compensazione è stata fissata dal comma 23, art. 2, D.L. 262/2006,
che ha previsto il divieto di compensazione con riferimento ai redditi delle
società partecipate relativi a periodi d’imposta che iniziano successivamente
al 4 luglio 2006 e quindi nel caso di società partecipata con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare a partire dal 2007.

La disposizione è applicabile con
riferimento alle perdite della partecipante ante opzione trasparenza ancora
disponibili indipendentemente dal periodo di formazione delle stesse. Nel caso
in esame non è quindi concessa la possibilità di utilizzo delle perdite 2003 da
parte della società partecipante con utile 2007
attribuito dalla partecipata.

8.3 Opzione
inviata tardivamente

D. Con riferimento al modello
Unico 2008, potranno far valere i regimi di tassazione consolidata ovvero di
tassazione per trasparenza quei soggetti che hanno inviato le relative
comunicazioni tardivamente sulla base del comportamento concludente adottato in
dichiarazione, soprattutto quando l’opzione sia stata
esercitata con lievissimo ritardo rispetto alla scadenza ?

Possono in tal caso ritenersi
superate le indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate con le circolari n.
49 e n. 53 del 2004 che parrebbero non consentire in alcun caso l’adozione dei
predetti regimi in caso di mancato rispetto delle scadenze in questione?

R. La risposta al quesito è
negativa. In proposito giova ricordare che l’irrilevanza degli eventuali
comportamenti concludenti tenuti dal contribuente in dichiarazione discende
dalla circostanza che l’invio della comunicazione di avvio del regime
costituisce una condizione essenziale per l’ammissione al regime (cfr. circolare 49/E del 22 novembre 2004, paragrafo 2.7 e
circolare 53/E del 20 dicembre 2004, paragrafo 4.1).

9. STUDI DI SETTORE

9.1. Intervallo di confidenza.
Valutazione della congruità ai fini delle disposizioni di cui al comma 4-bis
dell’art. 10 della L. 146/98 e della disapplicazione della disciplina sulle
società di comodo.

D1. Dopo le indicazioni della
circolare 5/E/2008, appare chiaro che la situazione del contribuente che si
colloca naturalmente nell’intervallo di confidenza non dovrebbe essere oggetto
di analisi da parte degli uffici. Al riguardo, si chiede:

– la posizione consente comunque
di beneficiare delle disposizioni di cui al comma 4-bis
dell’articolo 10 della legge 146/98?

– Il contribuente che si adegua
in dichiarazione al ricavo minimo oppure ad un importo compreso
nell’intervallo di confidenza, dovrà comunque giustificare la propria
posizione nei confronti degli uffici? In caso positivo, come può essere
raccordata la presente conclusione con l’affermazione della
circolare 5/E/2008, identico essendo il significato statistico da
attribuire all’intervallo di confidenza?

D2. Nella
circolare 5/E del 23 gennaio 2008, l’Agenzia delle Entrate, ai fini
dell’attività di accertamento derivante dagli studi di settore, ha specificato
che “i contribuenti che si collocano “naturalmente” all’interno del c.d.

“intervallo di confidenza”,
devono, […], considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi
di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all’interno del
predetto “intervallo” hanno un’elevata probabilità statistica di costituire il
ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente un’attività
avente le caratteristiche previste dallo studio di settore. Pertanto,

[…],
l’attività di accertamento sulla base degli studi di settore deve essere
rivolta prioritariamente nei confronti di quei contribuenti “non congrui” che,

[…]
hanno dichiarato un ammontare di ricavi o compensi inferiori al ricavo o
compenso minimo di riferimento …”.

Nella circolare
9/E del 14 febbraio 2008, ai fini della esclusione (disapplicazione per
il 2007) dalla disciplina delle società di comodo dei soggetti risultanti
congrui e coerenti, si è specificato che “vanno considerate congrue le società
che, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione, dichiarano ricavi di
importo non inferiore a quello puntuale di riferimento derivante dalla
applicazione Gerico e comprensivo dei maggiori ricavi che si ottengono dalla
applicazione degli specifici indicatori di normalità economica previsti dal
comma 2 dall’articolo 10 bis della legge 146 del 1998 e dall’articolo 1, comma
14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini della definizione del livello
di congruità rilevante per l’applicazione della esclusione in esame, in presenza di studi di settore influenzati dagli indicatori
previsti dal citato articolo 1, comma 14, si applicano le disposizioni
contenute nel decreto ministeriale 4 luglio 2007, ed in particolare quelle
introdotte nel nuovo comma 1-bis del decreto 20 marzo 2007. In base a tale
disposizione gli accertamenti di cui all’art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.
146, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che
"dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento di cui al comma 1, ricavi
o compensi in misura non inferiore al livello minimo risultante dalla
applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di
normalità economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare più
elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli
studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.".

Al riguardo, si chiede come
debbano essere considerati, ai fini della esclusione/disapplicazione della
disciplina di cui all’art. 30,
L. 724/1994, i soggetti che con riferimento agli studi
di settore risultano “naturalmente” congrui dichiarando ricavi all’interno
dell’intervallo di confidenza.

R. Nella circolare n. 5/E del 23
gennaio 2008, l’Agenzia ha chiarito che:

“I ..
contribuenti che si collocano “naturalmente” all’interno del c.d. “intervallo
di confidenza”, devono, tenuto conto delle predette probabilità (99%),
considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in
quanto si ritiene che i valori rientranti all’interno del predetto “intervallo”

hanno
un’elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente
attribuibile ad un soggetto esercente un’attività avente le caratteristiche
previste dallo studio di settore.”

Tale affermazione si basa sul presupposto
logico che, come già evidenziato nelle precedenti circolari, il posizionamento
del ricavo dichiarato all’interno del c.d. “intervallo di confidenza”, è
comunque da ritenersi un ricavo o compenso "possibile".

Nella medesima circolare n. 5/E
del 2008, di conseguenza, è stato fatto presente agli uffici che: “l’attività di accertamento sulla base degli studi di settore
deve essere prioritariamente rivolta nei confronti di quei contribuenti

“non congrui” che, sulla base
delle risultanze della contabilità, hanno dichiarato un ammontare di ricavi o
compensi inferiori al ricavo o compenso minimo di riferimento derivante
dall’applicazione delle risultanze degli studi di settore.”

In sintesi, il significato di
tali affermazioni deve dunque essere inteso nel senso che, nei confronti dei
contribuenti ritenuti non congrui che si collocano

“naturalmente” all’interno del
c.d. “intervallo di confidenza”, gli uffici debbono valutare in maniera
“residuale” la possibilità di selezionare tali soggetti ai fini dell’attività
di controllo, solo dopo aver privilegiato la selezione delle posizioni di quei
soggetti che presentano scostamenti di valore più elevato.

Tale carattere residuale è infatti giustificato anche dalla circostanza che, come si è
già avuto modo di affermare nella circolare n. 31/E del 22 maggio 2007,
“Scostamenti di scarsa rilevanza in termini assoluti o in termini percentuali
(in rapporto all’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati)

potrebbero
infatti rivelarsi inidonei ad integrare le sopra menzionate “gravi
incongruenze”, oltre a determinare l’oggettiva difficoltà, per il contribuente,
di contraddire le risultanze dello studio di settore.”

Occorre in primo luogo far
rilevare che la posizione dei contribuenti non congrui che decidono di adeguarsi
ad un valore di ricavo contenuto all’interno del c.d. “intervallo di
confidenza”, non può essere valutata con gli stessi criteri adottati per coloro
che vi si collocano naturalmente.

Nel primo caso i risultati
dell’applicazione degli studi di settore hanno già fornito un giudizio di non
congruità sulla base di uno scostamento più elevato, spesso addirittura
inferiore a quello minimo indicato dagli studi stessi. Il valore di adeguamento
rappresenta pertanto una scelta discrezionale del contribuente che, nel caso di
un valore inferiore al puntuale, fermo restando che è un valore possibile, deve
essere motivato a fronte della richiesta dell’ufficio.

Nel secondo caso, invece, il
risultato fornito dall’applicazione Gerico è messo a diretto confronto con i
ricavi o compensi dichiarati dal contribuente e pertanto, sulla base del
rapporto tra questi due valori, si può propriamente parlare di valore
statisticamente possibile al 99,99%. Detta percentuale esprime, infatti, la
possibilità statistica che, per un determinato soggetto, il ricavo stimato coincida con quello reale. In definitiva, il valore
dichiarato non rappresenta un atto discrezionale del contribuente effettuato
sulla base dei risultati ottenuti dall’applicazione dello studio di settore.

Occorre inoltre aggiungere che i
chiarimenti forniti con la circolare n. 5/E del 2008 trovano fondamento nella
specifica finalità (attività di accertamento) cui essi si rivolgono. Non si
ritiene possibile, pertanto, fornire le medesime valutazioni anche con
riferimento agli istituti per i quali viene richiesta
la congruità ai fini degli studi di settore.

Per quanto riguarda l’aspetto
dell’accertamento, infatti, nei confronti del soggetto che ha dichiarato
“naturalmente” ricavi che si collocano all’interno dell’intervallo di
confidenza, rispetto ad un formale giudizio di non congruità, prevale la
considerazione di quegli aspetti legati all’efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa, nonché di tutela del contribuente, in circostanze nelle quali
le presunzioni poste a base del maggior reddito accertato potrebbero rivelarsi
inidonee ad integrare le “gravi incongruenze” richieste dalle disposizioni di
legge.

Con riferimento, invece, ai
benefici previsti dal comma 4-bis dell’articolo 10 della legge 146/98, nonché
all’esclusione (disapplicazione per il 2007) dalla disciplina delle società di
comodo dei contribuenti risultanti congrui e coerenti, poiché trattasi di norme di favore nei confronti di tali soggetti,
il legislatore ha previsto che siano rispettate alcune condizioni per poter
fruire dei benefici stessi.

In particolare:

– ai fini della inibizione dei
poteri di accertamento di cui all’art. 39, comma 1, lett. d, ultimo periodo, il comma 4-bis dell’articolo 10 della legge 146/98 richiede
espressamente la congruità del soggetto beneficiario tenendo conto degli
indicatori di normalità economica previsti dai commi 13 e 14 della legge
296/2006;

– ai fini dell’esclusione
(disapplicazione per il 2007) dalla disciplina delle società di comodo,
l’articolo 30, comma 1, secondo periodo, numero 6 sexies, della L. 724/94
richiede a sua volta la congruità e coerenza ai fini degli studi di settore del
soggetto beneficiario.

Sulla base delle predette
considerazioni, pertanto, si ritiene che per usufruire dei benefici previsti
dal comma 4-bis dell’articolo 10 della legge 146/98,
ovvero per l’esclusione (disapplicazione per il 2007) dalla disciplina delle
società di comodo, il contribuente debba dichiarare, anche per effetto
dell’adeguamento:

– ricavi o compensi in misura non
inferiore al livello minimo risultante dalla applicazione degli studi di
settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con
il decreto 20 marzo 2007 o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di
riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere
conto degli indicatori medesimi, se tali studi prevedono l’applicazione degli
indicatori di normalità economica di cui all’art. 1, comma 13,
della legge 296/2006;

– ricavi o compensi in misura non
inferiore al ricavo puntuale di riferimento indicato dagli studi di settore, se
gli stessi prevedono l’applicazione degli indicatori di normalità economica di
cui all’art. 10 bis, della legge 146/98.

9.2. Compensi agli
amministratori. La nuova sezione inserita nel quadro F del modello dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo
d’imposta 2007.

D. Nei nuovi modelli per la
raccolta dati, quadro F informazioni contabili, è
stato inserito un prospetto per l’indicazione di alcune informazioni relative
agli amministratori di società. Si chiede quale sia
l’eventuale impatto sui conteggi di congruità delle informazioni suddette.

R. La nuova sezione del quadro F
– Ulteriori informazioni contabili – è stata introdotta per monitorare l’entità
del fenomeno della corresponsione di compensi ai soci che rivestono la
qualifica di amministratori all’interno della società.

L’acquisizione delle nuove
informazioni relative ai soci amministratori consentirà all’Agenzia di disporre
di tutti gli elementi utili al fine di valutare la possibilità di introdurre
innovazioni nella funzione di stima dei nuovi studi di settore.

Tali nuove informazioni non hanno
nessun ulteriore impatto sul calcolo dei risultati forniti dal software Gerico 2008.

9.3. Valore dei beni strumentali.
Indicazione, nel quadro F, in caso di minor utilizzo del bene.

D. Oltre alla possibilità di
ragguagliare, a decorrere dal periodo d’imposta 2007, il valore dei beni
ammortizzabili in relazione ad operazioni di acquisti e cessioni intervenute in
corso d’anno, è possibile affermare che il suddetto valore possa essere decrementato
in funzione al grado del loro utilizzo, pur in presenza
di deduzione di quote di ammortamento?

R. Con riferimento al problema
del ridotto utilizzo dei beni strumentali e dei possibili riflessi sul calcolo
dei ricavi stimati dagli studi di settore, è stato già fatto presente (circ. n.
110/E del 1999) che ai fini dalla valutazione della posizione dei soggetti “non
congrui” con le risultanze degli studi di settore dell’area manifatturiera,
occorre tenere in considerazione l’età e il livello di obsolescenza dei
macchinari e dei beni strumentali nonchè l’effettivo grado di utilizzo degli
stessi.

La valutazione di questi aspetti
deve essere condotta durante la fase del contraddittorio a
cui potrà eventualmente seguire una riduzione dei ricavi stimati originariamente
dallo studio di settore (tranne nel caso in cui siano stati già previsti
eventuali “correttivi” che tengano già in considerazione la situazione
evidenziata dal contribuente).

In presenza
di questi fattori, pertanto, il contribuente non deve operare nessuna riduzione
del valore dei beni strumentali da indicare nel quadro F degli elementi
contabili.

9.4. Analisi della normalità
economica. Effetti sulla congruità per gli studi in vigore a decorrere dal
periodo d’imposta 2007.

D. E’ stato affermato che
l’impatto della analisi di normalità economica influisce direttamente sul
calcolo di congruità dello studio di settore; è possibile esplicare in modo più
dettagliato in cosa consista tale affermazione? Ed ancora, poiché il software,
in relazione agli studi revisionati per il 2007, propone comunque due livelli
di risultato (quello base e quello comprensivo degli effetti prodotti dagli
indicatori di normalità economica), si chiede di chiarire quale sia il legame
tra queste due grandezze, vale a dire se davvero si possa
parlare di unico risultato di congruità e di normalità economica.

R. La stima del
ricavo o compenso operata da Ge.Ri.Co. sulla base dei dati dichiarati
dal contribuente si compone dell’analisi della congruità e di quella della
normalità economica. I risultati di tali analisi sono distintamente indicati
dal software, che fornisce sia l’esito della stima operata secondo la
tradizionale analisi della congruità, sia il dettaglio relativo agli eventuali
maggiori ricavi derivanti dall’applicazione degli indicatori di normalità
economica.

In ogni caso, il risultato cui il
contribuente deve far riferimento in ordine al raggiungimento della congruità è
quello indicato da Ge.Ri.Co. sotto l’intestazione “Risultati dell’applicazione
dell’analisi della congruità e della normalità economica”. In particolare:

1) con riferimento ai 68 studi di
settore, approvati a decorrere dal periodo d’imposta 2007, per i quali trovano
applicazione i nuovi indicatori di normalità economica disciplinati dall’art.
10-bis, comma 2, della legge n. 146 del 1998, introdotto dal comma 13 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), Ge.Ri.Co.
fornisce il dato relativo al ricavo (o compenso) puntuale e minimo di
riferimento, ottenuto come somma della stima effettuata tramite l’analisi della
congruità e gli eventuali maggiori importi derivanti dall’applicazione degli
indicatori di normalità economica;

2) per gli studi nei quali,
invece, trovano ancora applicazione gli indicatori di
normalità economica di cui al comma 14 dell’art. 1 della legge finanziaria per
il 2007, Ge.Ri.Co. fornisce un unico risultato (ricavo
o compenso) di riferimento, pari al maggiore tra i seguenti valori:

– livello minimo risultante
dall’applicazione degli studi di settore tenendo conto delle risultanze degli
indicatori di normalità economica di cui al comma 14, art. 1, della legge
finanziaria per il 2007;

– livello puntuale di riferimento
risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tener conto delle
risultanze degli indicatori medesimi.

9.5. Anomalie relative al
funzionamento degli indicatori di normalità economica previsti per gli studi
approvati con decreto del 6 marzo 2008.

D. In relazione agli studi
revisionati, considerata anche la utile funzione che
consente di sterilizzare o modificare il calcolo degli indicatori di normalità
economica, è possibile ufficializzare le ipotesi in cui si possono riscontrare
anomalie sul funzionamento dei nuovi indicatori? Ciò aiuterebbe i contribuenti
e gli uffici in sede di valutazione delle posizioni e di eventuale futuro
contraddittorio.

R. Le ipotesi che possono
giustificare anomalie nel funzionamento degli indicatori di normalità economica
sono state già dettagliatamente illustrate nelle circolari n. 31/E e n. 38/E
del 2007, e nel Comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 giugno
2007, Le medesime indicazioni possono ritenersi applicabili, per quanto
compatibili, anche in relazione agli indicatori di normalità previsti nei nuovi
studi approvati con decreti 6 marzo 2008, in vigore a decorrere dal 2007.

Le Direzioni regionali vigileranno
affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare
vengano puntualmente osservati dagli uffici.