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Tuesday 24 October 2006

AGENZIA DEL TERRITORIO PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2006 Modalità di esecuzione delle visure catastali.

AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 12 ottobre 2006 Modalità di esecuzione delle visure catastali.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Visto il testo unico delle leggi
sul nuovo catasto, approvato con regiodecreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e
successive modificazioni;

Visto il regolamento per la
conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8
dicembre 1938, n. 2153;

Visto il regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio
urbano;

Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente perfezionamento e
revisione del sistema catastale;

Visto il provvedimento del
direttore dell’Agenzia del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – n. 65 – del 18 marzo 2002, concernente il regolamento di
attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificato dalla determinazione del direttore dell’Agenzia del territorio 27
settembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati
personali;

Visto ildecreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria, ed in particolare, l’art. 7, commi 21 e 22;

Considerata la necessità di
emanare, ai sensi dell’art. 7, comma 22, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, le prime disposizioni volte a
disciplinare le modalità di esecuzione delle visure catastali;

Dispone:

Articolo 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente
provvedimento si intende per:

a) Atti catastali: l’insieme
degli atti che, ai sensi della normativa vigente, costituiscono il Nuovo Catasto Terreni e il Nuovo Catasto Edilizio Urbano;

b) Elaborati catastali:
planimetrie delle unità immobiliari urbane, elaborati planimetrici degli
immobili e documenti tecnici d’ausilio alla predisposizione degli atti di
aggiornamento geometrico;

c) Visure: le consultazioni degli
atti e degli elaborati catastali, con o senza rilascio di stampa.

Articolo 2.

Disposizioni generali

1. Le visure rilasciate
dall’Agenzia del territorio costituiscono l’informazione primaria ed originale
delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali. Le stampe ottenute non
contengono attestazione di conformità e non costituiscono certificazione.

2. Sono consultabili gli atti e
gli elaborati catastali presenti nel sistema informativo dell’Agenzia del
territorio o su supporto cartaceo.

3. La visura degli atti e degli elaborati
catastali di cui al comma 2 è consentita a chiunque, salvo quanto previsto al comma 4.

4. La visura delle planimetrie
delle unità immobiliari urbane è consentita, in conformità a quanto previsto
dalle disposizioni vigenti, soltanto a richiesta del proprietario, del
possessore, di chi ha diritti reali di godimento sull’unità immobiliare ed in
genere di chi ha legittimo interesse o possa dimostrare di agire per conto di
questi.

5. La visura degli atti e degli
elaborati presenti nel sistema informativo è eseguita con modalità
informatiche, con rilascio di una sola stampa a richiesta.

6. La visura degli atti ed
elaborati disponibili su supporto cartaceo e non presenti nel sistema
informativo è consentita a vista, con facoltà di estrarne brevi note ed
appunti.

7. L’utilizzo delle informazioni
acquisite è consentito esclusivamente nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 3.

Servizi di visura

1. Sono rilasciabili da sistema
informativo le visure:

per
soggetto;

attuale
per immobile;

storica
per immobile;

elenco
immobili;

porzione
della mappa;

planimetrie
delle unità immobiliari urbane ed elaborati planimetrici degli immobili;

libretti
delle misure degli atti di aggiornamento geometrico;

monografie
dei punti fiduciali;

elenchi
delle coordinate dei punti fiduciali.

2. Sono consultabili a vista:

gli atti
catastali su supporto cartaceo;

gli atti
di aggiornamento geometrico;

le
monografie dei punti trigonometrici catastali;

gli
elaborati catastali di cui al comma 1, qualora esclusivamente su supporto
cartaceo.

Articolo 4.

Richiesta del servizio

1. Per accedere al servizio di
visura presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio l’utente deve
presentare apposita richiesta su modello conforme all’allegato schema.

2. La richiesta, firmata per
esteso, deve contenere l’indicazione delle generalità del richiedente ed il
relativo codice fiscale.

Articolo 5.

Modalità di erogazione del
servizio

1. L’erogazione dei servizi di
visura avviene in ragione delle risorse disponibili, dei soggetti richiedenti,
del numero delle richieste e della loro tipologia.

2. Con successive disposizioni
dell’Agenzia del territorio potranno essere stabiliti i limiti per le visure
effettuabili a fronte di ciascuna richiesta e per ciascuna tipologia di
consultazione, allo scopo di assicurare il buon andamento del servizio.

3. In fase di prima
applicazione e nel rispetto dei principi di cui al presente provvedimento, i
direttori degli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, tenuto conto
della sostenibilità delle richieste e dell’adeguatezza delle risorse
disponibili, adottano azioni e misure organizzative, anche finalizzate a
definire il numero massimo di visure per singolo turno dell’utente allo
sportello, volte a garantire in sede locale la migliore erogazione dei servizi.
Le misure adottate saranno portate a conoscenza dell’utenza con idonee forme di
pubblicità.

Articolo 6.

Disposizioni finali

1. Con successivi provvedimenti
del direttore dell’Agenzia del territorio saranno emanate specifiche
disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle visure catastali
effettuate per via telematica ovvero presso gli sportelli catastali decentrati.

2. Il presente provvedimento sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 ottobre 2006

Il direttore dell’Agenzia:
Picardi

Allegato