Tributario e Fiscale

Thursday 13 February 2003

Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modificazioni introdotte dall’art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003). Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali. CIRCOLARE N.

Addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Modificazioni introdotte dall’art. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003).

Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle Politiche Fiscali

CIRCOLARE N. 1 del 11.02.2003

     La legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, pubblicata sul S.O. n. 240/L alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2002, ha introdotto, all’art. 3, importanti innovazioni in materia di addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinata dal D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360, sulle quali si forniscono alcuni chiarimenti.

     In particolare, il comma 1, lettera a), del citato articolo 3, dispone che “gli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni, nonchè la maggiorazione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002, sono sospesi fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale”.

     La formulazione letterale della norma ha creato alcune incertezze interpretative soprattutto in ordine alla possibilità per i comuni di esercitare la facoltà, riconosciuta dall’art. 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 360 del 1998, di deliberare per la prima volta la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’Irpef.

     I dubbi nascono dal dato letterale della norma che, disponendo semplicemente la sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002, potrebbe portare ad escludere da tale limitazione la possibilità di istituire il tributo.

     Al riguardo, occorre sottolineare che una corretta lettura della norma non può in alcun modo indurre a giustificare una simile interpretazione.

     Infatti, lo stesso art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, nel disporre la sospensione degli aumenti delle addizionali e la maggiorazione dell’aliquota dell’Irap che “non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002”, di fatto riconosce validità alle sole aliquote che gli enti locali e regionali avevano approvato per l’anno 2002.

      Non si può infatti negare che, ove il comune istituisse per l’anno in corso l’addizionale comunale all’Irpef si assisterebbe ad una variazione dell’assetto delle aliquote deliberato dall’ente locale per l’anno precedente, che era caratterizzato da un’aliquota pari a 0. Si avrebbe nella sostanza, in questa ipotesi, un aumento che non è meramente confermativo delle aliquote in vigore per l’anno 2002 e, pertanto, una siffatta deliberazione sarebbe in aperto contrasto con la disposizione recata dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

     Da quanto esposto risulta chiaro che non può essere riconosciuta efficacia ad una deliberazione istitutiva dell’addizionale comunale all’Irpef per l’anno 2003, in quanto, seppure sussiste una differenza terminologica tra “aumento” ed “istituzione”, detti vocaboli non possono essere avulsi dalla ratio che ha guidato la manovra del legislatore attuata con la legge finanziaria, che è stata caratterizzata dall’esplicito intento di non elevare la pressione fiscale a carico dei contribuenti.

     Conseguentemente, possono considerarsi efficaci esclusivamente le deliberazioni che siano confermative delle aliquote in vigore per l’anno 2002 e non quelle con le quali l’ente locale istituisce per l’anno 2003 la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’Irpef.

     Un altro problema che è stato sollevato attiene all’efficacia delle deliberazioni adottate prima del 29 settembre 2002, data della presentazione del disegno di legge finanziaria, con le quali è stato approvato l’aumento di aliquota dell’addizionale all’Irpef applicabile per l’anno 2003. Al riguardo, la puntualità del dato testuale della disposizione in esame è chiaramente ostativa ad un’interpretazione che includa nell’ambito della sospensione in questione tale tipologia di deliberazioni, che sono pertanto efficaci.

     E’ appena il caso di precisare, infine, che sono del tutto escluse dal meccanismo sospensivo in esame le deliberazioni con le quali l’ente locale diminuisce la misura dell’aliquota deliberata per l’anno 2002, poiché l’art. 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, ne limita l’applicazione ai soli aumenti.