Ambiente

Tuesday 12 April 2005

Addio al bicchiere d’ acqua al bar. D’ ora in poi l’ acqua sarà servita in contenitori di plastica usa e getta

Addio al bicchiere d’acqua al bar. D’ora in poi l’acqua sarà servita in
contenitori di plastica usa e getta

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DECRETO 24 marzo 2005 Gamme delle acque minerali naturali e delle acque di
sorgente destinate alla somministrazione. (GU n. 78 del 5-4-2005)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello
CEE, in particolare l’articolo 4, che, in relazione ad esigenze di produzione e
di consumo, conferisce al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, il potere di stabilire gamme di quantità o di capacità
nominali dei contenitori rigidi di prodotti non contemplati e diverse da quelle
previste negli allegati al medesimo;

Visti l’ articolo
1, comma 2, l’
articolo 10, comma 3, e l’ articolo 11, comma 1, lettera e), del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n.105, che individuano
criteri precisi per la conservazione, l’utilizzazione e l’etichettatura delle
acque minerali;

Visti gli articoli 1 e 8 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 339, recante disciplina delle acque di sorgente;

Vista la
comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Considerata la necessità di
prescrivere un sistema di gamme per le acque minerali naturali e le acque di
sorgente, in relazione alle esigenze della produzione,
del mercato e di tutela del consumatore;

Decreta:

Articolo 1.

1. All’allegato I del decreto del
Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, e successive modificazioni,
viene aggiunta, dopo la voce 2.1 di cui al punto 2
"Prodotti alimentari venduti a volume (valore in ml)" la seguente
voce:

"2.2. Acque minerali naturali e
acque di sorgente destinate alla somministrazione in
contenitori di quantità non superiore a 500 ml: 125 – 250 – 330 – 500.".

Articolo 2.

1. Le disposizioni dell’Articolo 1 si
applicano trascorsi novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Ministro: Marzano