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Monday 23 November 2015

“Acquistare” un figlio ?

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 34460/15; depositata il 6 agosto)

Il caso: la suprema Corte era chiamata ad esprimersi in relazione a ricorso formato da una coppia che aveva “acquistato” (così si legge nella sentenza ndr) un minore con l’intenzione di fargli assumere i dati anagrafici di altro soggetto mai nato, ma a suo tempo denunziato come figlio della coppia per il quale gli stessi avevano ottenuto falsi documenti di identità.
Nei confronti della coppia era stata, fra le altre, elevata imputazione per violazione dell’articolo 600 del c.p., ovvero di condotta volta a ridurre in schiavitù o servitù.
La risposta fornita dagli Ermellini, nella sua apprezzabile stringatezza, merita d’essere letta con attenzione.

Il disposto dell’articolo 600 del codice penale: spesso la giurisprudenza della Corte di cassazione viene sottoposta a critica per la particolare verve dimostrata nell’ampliare la portata ed il significato delle fattispecie penali descritte dal Legislatore che vengono, rilette alla luce delle nuove esigenze sociali e di politica criminale, reinterpretate con l’effetto di consegnare la legislazione di natura e carattere penale ad un sistema di creazione ed elaborazione giurisprudenziale affatto pensato e previsto dalla Carta Costituzionale.
Questa volta invece la lettura della norma da parte dei Giudice della Corte ha portata esclusivamente letterale.
L’articolo 600 c.p. punisce la condotta di chi eserciti su di “una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.”
Il ragionamento della Corte appare semplicissimo: posto che l’acquisto del minore era intervenuto con le finalità di introdurlo “uti filius” nella famiglia se ne deve dedurre l’incompatibilità del richiesto elemento soggettivo dell’articolo 600 c.p. con quello che ha mosso e muoveva i ricorrenti.
Non è possibile, dice la Corte, ravvisare nella condotta dei ricorrenti quello sfruttamento “dell’uomo sull’uomo” (testuale in sentenza ndr) che caratterizza e sorregge l’animus di chi agisca in disprezzo della norma portata dalla fattispecie astratta.
Dunque, se ne deduce, che la condotta di chi intenda acquistare un figlio non possa essere sanzionata ai sensi dell’articolo 600 c.p.

L’articolo 567 c.p.: neppure la condotta di chi intenda acquistare un figlio è automaticamente sanzionabile ex articolo 567 c.p. se essa non riguardi un neonato, posto che detta norma fa espresso riferimento a detta tipologia di persona.
Quindi l’acquisto di un minore, non neonato, da inserire nella famiglia non costituisce ex se fattispecie penalmente rilevante.

Qualche riflessione critica:  apparentemente il ragionamento della Corte appare essere connotato da una logica stringente e, come tale, inattaccabile.
Possiamo così riassumerla: se acquisto un minore per farlo divenire mio figlio non voglio sfruttarlo e dunque non posso essere considerato colpevole della violazione dell’articolo 600 c.p. che punisce lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo.
Ora, l’articolo 600 del c.p. fa espresso riferimento a chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ma quale esemplificazione migliore di tale diritto può essere fornita se non quella inerente alla possibilità di acquisizione mediante pagamento di un corrispettivo di un bene ?
Ovvero il diritto di proprietà si estrinseca nella possibilità di disporre liberamente della cosa senza il suo consenso facendola circolare liberamente attraverso il meccanismo della compravendita.
Ora corrispondere danaro per la consegna di un minore non significa fare “circolare” il minore attraverso il meccanismo la “traditio” previa consegna di danaro ?
Non è questa l’epifania dell’esercitare sulla persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ?
Ancora: la norma incriminatrice non reca alcuna scriminante od alcuna causa di non punibilità relativa all’esercizio dei poteri descritti nell’ambito della famiglia.
Dunque la condotta prevista e punita dall’articolo 600 c.p. può esplicarsi anche nei confronti di coloro che, naturalmente o ex lege, siano inseriti nella famiglia “uti filius”.
Dunque ex se la circostanza che il minore sia inserito nella famiglia “uti filius” e non quale “schiavo” è del tutto irrilevante dovendosi valutare in concreto la condotta posta in essere da quel “chiunque”, sia esso padre, madre, tutore, affidatario o qualsivoglia altra funzione e figura rivesta e assuma, eserciti sulla persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà.
Si tratta di una valutazione da effettuarsi in concreto e non in astratto.
Diversamente opinando dovremmo considerare che la semplice esistenza di un legame familiare, anche se istituito di fatto, renderebbe assolutamente inapplicabile il disposto dell’articolo 600 c.p.
Ma se la valutazione è da effettuarsi in concreto occorre che essa si basi su riscontri concreti.
Dunque su prove.
A questo punto non è possibile effettuare e fornire un giudizio oggettivo.
Le carte processuali, ovvero la sentenza, non consentono di comprendere molto.
Non è dato comprendere da quanto fosse iniziata la convivenza del minore con i ricorrenti, ne le modalità con cui detta convivenza si sia protratta.
Né, per vero, il sottoscritto ha titolo alcuno per fornire giudizi morali che, peraltro, dovrebbero essere sempre banditi dal campo giuridico.
Resta solo un piccolo, ma fondamentale però.
L’inizio della convivenza è intervenuto con un atto che, indubitabilmente, ha mostrato effetti tipici dei poteri esercitabili sulle cose, ovvero l’acquisto di una persona.
E detto atto, seppur fatto per amore (di chi, proprio o del minore ?) mi pare francamente incompatibile con il rispetto e la dignità riconosciuta ad ogni persona.
Che nasce libera e, almeno in tenera età, priva di prezzo.

(avv. Claudio Bossi pubblicato su Diritto & Giustizia Giuffrè editore s.p.a)